1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto
obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (1)
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motocicli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza,
secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 76,00 a Euro 306,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (2)
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 798,00 a Euro 3.194,00.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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(1) la parte in rosso è stata modificata dal comma 1, art. 28, legge 29/7/2010, n. 120, S.O. n. 171, G.U. 29/7/10, n. 175.(2) modificato dalla legge 24/11/2006 n. 296, S.O. n. 233, GU n. 277 del 28/11/2006 che ha convertito il dl 262/06
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Per le violazioni di cui all’art. 171 C.d.S. relative all’uso del casco che comportano il fermo amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati in custodia al proprietario. Non si applicano, perciò, le disposizioni dell’art. 214, comma 1-ter.Tuttavia, se il proprietario non è presente o prontamente reperibile, il veicolo fermato non può essere affidato in custodia al conducente o ad altro obbligato in solido e, quindi, deve essere fatto trasportare presso un custode-acquirente dove può essere successivamente ritirato dal proprietario, se questi vuole assumerne la custodia (Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Specialità Circolare n. 300/26711 del 21 settembre 2007)
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214. - Fermo amministrativo del veicolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter (*), nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro
soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un
luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le
caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di
circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a euro 2628,00,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un
ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-
bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro
soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un
luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le
caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la
violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di
circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a euro 2628,00,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un
ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-
bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento della violazione, l’ordinanza
estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a euro 2.628,00. È disposta, inoltre, la
confisca del veicolo.
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento della violazione, l’ordinanza
estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,00 a euro 2.628,00. È disposta, inoltre, la
confisca del veicolo.
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DECRETO del 1° marzo 2004 (GU n. 74 del 25-3-2004) - “Modalità e caratteristiche del
sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo”.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l’art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di
seguito indicato «codice della strada», che demanda al Ministero dell’interno il coordinamento dei servizi
di polizia stradale da chiunque espletati;
Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326;
Visto l’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come
«regolamento di esecuzione del codice della strada»;
Considerato che l’art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato dall’art. 38 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo
sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un
sigillo, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministero dell’interno;
Decreta:
Art. 1. (Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo)
1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo
amministrativo, è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l’iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l’integrità in modo irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l’indicazione dell’ufficio o del comando che lo ha apposto,nonché l’emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell’amministrazione dalla quale l’organo accertatore dipende. L’altezza dei caratteri con i quali è composta l’iscrizione contenente tali dati identificativi non può essere inferiore a 4 mm.
Art. 2. (Modalità di apposizione e rimozione dei sigilli)
1. I sigilli sono apposti dall’organo di polizia stradale che ha accertato l’illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall’art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere l’operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici può essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua libertà di movimento nonché della possibilità di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilità. Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all’interno del veicolo, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli devono essere rimossi a cura dell’organo di
polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo è affidato in
custodia, da altro organo di polizia stradale tra quelli indicati dall’art. 12, comma 1, del codice della strada appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il veicolo è stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato e
dell’integrità degli stessi al momento della rimozione. Se la rimozione è compiuta da organo di polizia
stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza
ritardo, a quell’ufficio o comando.
Art. 3. (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2004 Il Ministro: Pisanu
sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo”.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto l’art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di
seguito indicato «codice della strada», che demanda al Ministero dell’interno il coordinamento dei servizi
di polizia stradale da chiunque espletati;
Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
Visto l’art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326;
Visto l’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come
«regolamento di esecuzione del codice della strada»;
Considerato che l’art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato dall’art. 38 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo
sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un
sigillo, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministero dell’interno;
Decreta:
Art. 1. (Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo)
1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo
amministrativo, è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l’iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l’integrità in modo irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l’indicazione dell’ufficio o del comando che lo ha apposto,nonché l’emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell’amministrazione dalla quale l’organo accertatore dipende. L’altezza dei caratteri con i quali è composta l’iscrizione contenente tali dati identificativi non può essere inferiore a 4 mm.
Art. 2. (Modalità di apposizione e rimozione dei sigilli)
1. I sigilli sono apposti dall’organo di polizia stradale che ha accertato l’illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall’art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere l’operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici può essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua libertà di movimento nonché della possibilità di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilità. Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all’interno del veicolo, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli devono essere rimossi a cura dell’organo di
polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo è affidato in
custodia, da altro organo di polizia stradale tra quelli indicati dall’art. 12, comma 1, del codice della strada appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il veicolo è stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato e
dell’integrità degli stessi al momento della rimozione. Se la rimozione è compiuta da organo di polizia
stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza
ritardo, a quell’ufficio o comando.
Art. 3. (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2004 Il Ministro: Pisanu
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Allegato 6
OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ai sensi dell’art. 214 CDS, per accertata violazione dell’art. ______ CdS con il veicolo tipo __________ targato________________ telaio___________________
In data______In data____________alle ore________in località____________________________________
Comune di________________________________________Provincia di______________________________
Noi sottoscritti___________________________________________________________________________
appartenenti all’Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell’art. ___________CDS, contestata con verbale n._______________ odierno a carico di________________________________ nato a _______________________________ in data______________.
Il veicolo in oggetto, ai sensi dell’art. 214, comma 1° CDS viene affidato in custodia a ____________
______________________________nato a ___________________________ il ______________________
e residente in ___________________________________ via/piazza________________________________
in qualità di:
CONDUCENTE PROPRIETARIO ESERCENTE POTESTA’ DI GENITORE
TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE
Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso ________________________
__________________________________________________________ posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio.
__________________________________________________________ posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio.
Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso
Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro.
Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia.
Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L’ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l’eventuale incaricato al recupero del veicolo.
Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio.
CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO
CARROZZERIA
|
INTERNI
|
PNEUMATICI
|
COND. GENERALI
|
Ottima
|
Buoni
|
Buoni
|
Ottime
|
Normale
|
Macchiati
|
Discreti
|
Buone
|
Strisciata
|
Lacerati
|
Pessimi
|
Discrete
|
Ammaccata
|
Mancanti
|
Mancanti
|
Pessime
|
Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di fermo, i sigilli non possono essere rimossi senza l’intervento di un organo di polizia stradale. Si autorizza, pertanto, il custode a condurre il veicolo dal luogo di custodia all’ufficio di polizia di__________________________ per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di_______________________ ovvero, in alternativa, al Giudice di pace di _________________.
il custode I verbalizzanti
______________________________ ____________________________
Allegato 8
alla circ. prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4
OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ai sensi dell’art. 214 CDS, per accertata violazione dell’art. ______ CdS con il veicolo tipo __________ targato________________ telaio___________________
In data__________________alle ore________ in località _________________________________ Comune di ______________________________________________ Provincia di_____________________________
Noi sottoscritti __________________________________________________________________________,
appartenenti all’Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo in oggetto indicato in seguito alla violazione dell’art. ___________CDS, contestata con verbale n._______________ odierno a carico di_________________ nato a _____________________________ in data__________ residente a _________________________________ in via ________________________,
visto che:
□ La violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al genitore o persona maggiorenne,
□ il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia,
□ non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché sprovvisti dei prescritti requisiti,
Il veicolo in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 214, comma 1° ter CDS, viene affidato in custodia a:____________________________________________________________, convenzionato con l’UGT-Prefettura di___________________________________ affinché lo custodisca nei propri locali siti in_____________________________________ via _____________________________________________
Il custode è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato.
Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso
Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro.
Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia.
Il documento di circolazione □viene - □non viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio.
CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO
CARROZZERIA
|
INTERNI
|
PNEUMATICI
|
COND. GENERALI
|
□Ottima
|
□Buoni
|
□Buoni
|
□Ottime
|
□Normale
|
□Macchiati
|
□Discreti
|
□Buone
|
□Strisciata
|
□Lacerati
|
□Pessimi
|
□Discrete
|
□Ammaccata
|
□Mancanti
|
□Mancanti
|
□Pessime
|
Con la sottoscrizione del presente atto il custode è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo del fermo amministrativo, i sigilli su di esso apposti non possono essere rimossi senza l’intervento di un organo di polizia stradale.
Si autorizza, pertanto, a condurre il veicolo presso__________________________per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo per la rimozione dei sigilli.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di________________________________________ ovvero, in alternativa, al Giudici di pace di______________________
il custode I verbalizzanti il conducente
_________________________ ____________________________ __________________________
Allegato 3
alla circ. prot. n. 300/4/1/31772/101/20/21/4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO
(art. 48 DPR n.° 445/2000)
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________, nato/a____________________________________________________ il __________________ e residente a_________________________________________________________________ (tel. _______________ ), nella qualità di proprietario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio/utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo (tipo – marca - modello) ________________________________________ targato____________________, sottoposto a:
q □ fermo amministrativo ai sensi dell’art. ______ del Codice della Strada;
q □ sequestro amministrativo ai sensi dell’art. ____ del Codice della Strada;
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, al fine di ottenere l’affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo.----------------------
d i c h i a r a
q □ di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive né a misure di prevenzione
q □ di avere disponibilitilità, a titolo di ____________________________________,di un luogo idoneo, sito
in ______________ via_______________________ n.________, per la custodia del veicolo indicato.
in ______________ via_______________________ n.________, per la custodia del veicolo indicato.
Addì____________________ firma dell’avente diritto
_______________________
==============================================================================
La presente dichiarazione, non obbligatoria, è rilasciata al fine di ottenere l’affidamento in custodia del veicolo sopra indicato (Rif. verbale nr.__________________ ).
Le informazioni riportate nell’atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione.
La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale.
Addì___________________ il pubblico ufficiale