Il nuovo comma 9-bis dell'art. 189 del Codice della Strada, introdotto dall'art. 31 della Legge 120/2010, prevede quanto segue:
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
Recentemente, con circolare n.300/a/4631/11/108/29 del 18 maggio 2011, il Ministero dell' Interno
ha stabilito che l'automobilista potrà essere sanzionato anche sulla base di una testimonianza oculare.