domenica 24 luglio 2011

Incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis C.d.S.

Sanzioni all'incasso
CODICE DELLA STRADA/In G.U. il dm sulle multe Fissate le modalità di versamento dell'incremento delle sanzioni previste per alcune violazioni stradali accertate di notte dalla polizia dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Le nuove regole che determinano anche le modalità di trasmissione della rendicontazione contabile trimestrale dei relativi incassi sono state definite con il decreto del ministero dell'interno del 30 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 2011. Ma, come previsto dall'art. 195, comma 2, del codice della strada, la nuova disciplina non si applica alle violazioni accertate dalla polizia municipale o provinciale, bensì solo a quelle rilevate da funzionari, ufficiali e agenti dello stato. Il fondo per l'incidentalità notturna e le sanzioni pecuniarie maggiorate per determinate violazioni stradali compiute di notte hanno avuto un percorso accidentato e poco lineare. Questi innovativi istituti erano infatti stati introdotti dall'art. 6-bis del dl Bianchi n. 117/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007. Il fondo era stato ideato e concepito per consentire di aumentare la spesa per la prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale e doveva essere alimentato con una sanzione aggiuntiva di 200 euro. Tuttavia, non essendo stato emanato il decreto ministeriale attuativo, di fatto la sanzione maggiorata non è mai stata applicata. Successivamente, la legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha riscritto le regole, modificando l'art. 6-bis del decreto legge n. 117/2007 e introducendo un comma 2-bis all'art. 195 del codice stradale. In luogo della sanzione aggiuntiva è stata introdotta la previsione dell'incremento di un terzo delle sanzioni e ammende correlate a un ampio ventaglio di illeciti stradali accertati dopo le ore 22 e prime delle ore 7: velocità non congrua, eccesso di velocità, precedenza, violazione della segnaletica stradale, distanza di sicurezza, cambiamento di direzione o corsia, durata di guida degli autotrasportatori, circolazione sulle corsie di emergenza, retromarcia o inversione in autostrada. Inoltre, le risorse del fondo devono essere destinate all'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna, a campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e al finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 195, comma 2-bis, del codice della strada, l'incremento delle sanzioni riscosso e incamerato dalle regioni, dalle province e dai comuni non va fatto confluire nel fondo, ma resta destinato secondo le deliberazioni degli enti conformemente alle prescrizioni dell'art. 208 del codice stradale. In buona sostanza l'incremento della sanzione è destinato ad alimentare il fondo per l'incidentalità notturna solo se la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'art. 208, comma 1, primo periodo, del codice della strada, cioè funzionari, ufficiali e agenti dello stato e funzionari e agenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. È solo con riferimento a queste ipotesi che il decreto ministeriale del 30 marzo 2011 interviene anche per definire le regole del versamento da parte del trasgressore o proprietario del veicolo e le modalità di postagiro e rendicontazione da parte degli organi ai quali appartengono gli organi di polizia dello stato. Il decreto stabilisce che gli aumenti delle sanzioni dovranno essere versati insieme alla restante parte della sanzione amministrativa mediante l'indicazione separata degli importi sui conti correnti dei competenti uffici o mediante il pagamento in contanti agli sportelli. In caso di definizione del ricorso amministrativo o giurisdizionale, gli incrementi dovranno essere versati mediante il modello F23 sul capitolo di entrata del bilancio dello stato; la stessa modalità si applica anche con riferimento alla quota del 20% dell'ammenda di cui agli artt. 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del codice della strada. Quando si procederà alla riscossione coattiva, gli incrementi saranno corrisposti all'agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa, indicando separatamente gli importi. Gli uffici da cui dipendono i funzionari, ufficiali e agenti dello stato e i funzionari e agenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie e tranvie in concessione dovranno comunicare trimestralmente al ministero dell'interno, secondo un modello allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2011, il numero delle violazioni accertate di cui all'art. 195, comma 2-bis, del codice della strada, indicando l'incremento previsto e l'ammontare pagato.
Fonte: Italia Oggi

 

 Decreto Ministero dell'Interno - 30/03/2011 - Sanzioni amministrative pecuniarie

OGGETTO: Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto-legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
Decreto Ministero dell'interno 30/3/2011 (G.U. 16/5/2011 n. 112)
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 55, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l'incidentalità notturna;
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativi all'alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;
Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonchè per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna;
Decreta:
Articolo 1
1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.
2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e dall'art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonchè in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all'agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.
Articolo 2
1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'interno, attraverso il modulo di cui all'allegato 1, il numero delle violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l'indicazione dell'incremento ivi previsto, nonchè con l'ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.
2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico documento, l'ammontare complessivo dell'incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell'apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Articolo 3
1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.
Articolo 4
1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.

Allegato 1 al decreto 30/03/2011
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
Al Ministero dell'Interno
Ufficio ___________________________
Via __________________________
ROMA
Comunicazione ai sensi dellarticolo 2 del D.M. 30 marzo 2011, di attuazione dell'articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.
Periodo di accertamento _________________ trimestre dell'anno ______________
Violazioni ai seguenti articoli
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07) Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all’art. 6 bis del decreto legge 3 agosto 2007, n.117, convertito dalla legge del 2 ottobre 2007, n.160, e successive modificazioni
Art. 141
Art. 142
Art. 145
Art. 146
Art. 149
Art. 154
Art. 174
Art. 176,
commi 19 e 20
Art. 178
TOTALE
La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiro sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato "Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007".
Data _________________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando _____________________________________
Referente                      Recapiti responsabile procedimento
Qualifica                        ……………………………………………
Cognome e Nome           ……………………………………………
Utenza Rintracciabile       ………………………………………………

Allegato 2 al Decreto del 30/03/2011INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
__________________________________
Conto corrente di prelevamento n° ___________________________________
Conto corrente di destinazione Tesoreria Banca d'Italia ________________________ n° ________________
Distinta delle somme da postagirare a:
Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di: _________________________________
Ufficio Provinciale di: ____________________________________
Mese di: __________________ Anno: _______________________
TOTALE somme introitate:di cui
A) Capitolo 2302 - Capo VIII - Quota 85%
Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e
per la circolazione
A1) Capitolo 2567 - Capo XV
quota del 15% dei proventi delle sanzioni pecuniarie destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
A2) Capitolo 2454/15 – Capo XV
quota proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285/1992, destinata al fondo incidentalità notturna
Totale proventi contravvenzionali:
B) Capitolo 1205, Art. 1 - Capo VIII
imposta di bollo sulle quietanze di oblazione
Totale Imposta di Bollo:
C) Capitolo 3560 - Capo XIV
in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno
(recupero spese di notifica, somme indebitamente o irregolarmente versate, interessi maturati sul c/c postale ecc.)
(spese per tasse di versamento, in detrazione)
Totale somme attribuite al Capitolo 3560 - Capo XIV:
Totale somma da postagirare:

Data ____________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando
Referente                      Recapiti responsabile procedimento
Qualifica                        ……………………………………………
Cognome e Nome           ……………………………………………
Utenza Rintracciabile       ………………………………………………


Eccovi il link della(Circolare n. 300/A/4686/11/101/3/3/14 del 19 maggio 2011