domenica 17 luglio 2011

Calcio balilla: ordinanza del sindaco

L'afa di questi ultimi giorni, in sicilia,  ha giocato brutti scherzi...
Con un provvedimento, che definirei  alquanto bizzarro (per usare un eufemismo), e che potrebbe sollevare, a mio avviso,  anche dubbi di legittimità,   il Sindaco di Campobello di Licata (dopo Villa d’Ogna, paesotto dell’alta Val Seriana, provincia di Bergamo), Dott. Michele Termini, CON I POTERI RICONOSCIUTI DALL'ART. 50 DEL T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267,  "regolamenta" l'uso del CALCIO BALILLA, flipper, videogames e similari (chissà L'A.A.M.S. ed il Ministero delle Finanze come la penserebbero a riguardo...).


Di questo passo non è da escludere, che nel prossimo futuro si possano anche "regolamentare" l'uso della playstation, l'uso della tv durante le partite e la formula 1 ecc. ecc
Ma che bisogno c'è di un'Ordinanza del Sindaco per vietare la collocazione del "bigliardino" all'esterno di un locale pubblico, e per di più,  sulle pubbliche piazze e  sui marciapiedi?
Non ci bastano già le sanzioni  previste dalle  NORME SUL COMMERCIO (ampliamento locale), dal T.U.LL.P.S., dal REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, dal  REGOLAMENTO sull' OCCUPAZIONE  del SUOLO PUBBLICO, dall'ART. 15 e  20  DEL C.D.S. ecc.ecc, e dulcis in fundo, dalle norme del Codice Penale?

"Abundandis in abundandum", avrà pensato il Sindaco (come il grande Toto'), stabilendo una sanzione minima di €. 103,28.

Peccato che si sia  dimenticato di inserire in Ordinanza la Polizia Municipale tra gli organi  deputati al controllo (ma quest'ultimo argomento molto delicato, e per buongustai del diritto, è meglio non trattarlo con tutto questo caldo....).

Riporto qui di seguito l'Ordinanza  n.134 del 12 luglio 2011

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)
IL SINDACO
Premesso
- che sono pervenute diverse segnalazioni di cittadini che lamentano la
collocazione di biliardini e altri giochi all'esterno dei locali pubblici e di
ritrovo, posti sulle pubbliche piazze, sui marciapiedi e sulle strade, i cui
avventori creano continui schiamazzi;
- che i residenti delle immediate vicinanze della piazza A. Moro hanno
denunziato uno stato di notevole disagio dovuto agli schiamazzi serali e
notturni degli avventori del locale pubblico presente;
- che si sta diffondendo l'abitudine di collocare i biliardini o altri giochi
similari all'esterno dei locali pubblici e di ritrovo;
Ritenuto opportuno regolamentare la collocazione di tali biliardini e giochi
similari all'esterno dei locali pubblici e di ritrovo;
Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267;
Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;
ORDINA
1) I giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari possono essere
collocati ed utilizzati all'esterno dei locali pubblici e di ritrovo, qualora
autorizzati, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
2) la violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione
amministrativa da € 51,64 a € 516,46, salvo che il fatto sia previsto dalla legge
come reato o costituisca più grave illecito amministrativo.
Le forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
Campobello di Licata, 12 luglio 2011

(D'ott. Michele Termini)