Precedentemente la Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 9 Giugno 2009, n.13303 disponeva che i termini (di cui ai commi 1 bis e 2 dell’art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204), ai fini dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, fossero perentori e si cumulano fra loro .
Adesso, con sentenza n°12219 del 11 marzo u.s., depositata in Cancelleria il 6 giugno scorso, la Cassazione -sezione II Civile-, ha stabilito che se l’ordinanza ingiunzione del prefetto, avverso il ricorso ad una sanzione al codice della strada è emessa dopo 180 giorni dal deposito del ricorso è invalida. Ai fini del computo del termine, però, conta la data di emissione e non quella di notifica dell’ordinanza-ingiunzione (così come stabilito con precedente sentenza Cass. civile n°9420 del 21 aprile 2009) e in caso di richiesta di audizione del trasgressore il termine rimane sospeso sino alla data fissata per la stessa.
Qui di seguito pubblico uno stralcio della suddetta sentenza: