Il preavviso non è mai stato previsto da nessuna legge (da quello che so io è solo una prassi utilizzata inizialmente dai colleghi "Pizzardoni" e successivamente consolidata in quasi tutti i comandi d' Italia), è solo un modo per fare incassare all'amministrazione velocemente la sanzione ed anche, a mio avviso, di evitare rotture di vario genere: ricerca in banca dati, compilazione verbale, ecc ecc e per non far gravare al trasgressore o al proprietario le spese oramai troppe esose di notifica (livitate principalmente per l'aumento delle spese postali e soprattutto dall'obbligo introdotto a seguito sentenza del 2008 della doppia raccomandata e quindi con l'introduzione del CAD e del CAN.
Pensate che a Venezia per un divieto di sosta bisogna versare minimo 39 euro di sanzione e 25 euro di spese di notifica.......(a mio avviso è un abuso ma contenti loro....)
Sul preavviso di accertamento infrazione esistono parecchi pareri e direttive da parte del Ministero.Addirittura, lo stesso, si è pronunciato sui criteri da seguire per l'archiviazione degli stessi in caso di ricorso o di errori formali commessi dall'agente.
Abbastanza recentemente si è anche pronunciata la Cassazione ribadendo il concetto fin troppo chiaro di non obbligatorietà del preavviso(Cassazione Civile, Seconda Sezione, Sentenza 5447 del 9.3.2007).
Il mero preavviso, quindi, (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore) non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata né al verbale di accertamento notificato al trasgressore in quanto – a differenza di essi – atto non idoneo - se non impugnato – a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203 del codice della strada (Cassazione Civile, I sezione, Sentenza n°. 5875 del 24.3.2004);
In ordine temporale vi riporto sotto:
- Note del Ministero dell'Interno Prot. M/2413 del 17 novembre 1997 , Prot. n. M/2413-11 del 26 ottobre 1999 e Prot. n. M/2413-11 Roma, 24 febbraio 2000;
- Parere del Ministero dei Trasporti del 1 marzo 2008;
- Sentenza Corte Cassazione Penale, sezione seconda - n. 5447/2007 .
1
Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. M/2413 Roma, 17 novembre 1997
OGGETTO: Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada.
Preavvisi di violazione.
Con riferimento al quesito relativo all’oggetto si ribadisce quanto
opinato da questo Ministero in tema di “preavviso di violazione” al Codice della
strada e di sua natura giuridica nel volume I del massimario dei pareri sui quesiti
delle Prefetture, diramato nel febbraio 1995 a tutti gli Uffici periferici.
In proposito, si rammenta che, ad avviso della scrivente, il cd.
preavviso di violazione costituisce - a condizione che sia redatto in modo da
rendere chiara al destinatario la norma o le norme violate, il “quantum” della
sanzione e la eventuale ammissibilità della conciliazione amministrativa - atto di
avvio della attività di accertamento dell’illecito.
Per quanto invece riguarda i rimedi contro la illegittimità del
preavviso, si rammenta che a parere della scrivente l’anzidetto atto non è, in linea di
principio, ricorribile al Prefetto, atteso che sia il pagamento in misura ridotta che il
ricorso ex art. 203 del Codice della strada devono intendersi riferiti temporalmente
e contenutisticamente al verbale di rilevazione della violazione, debitamente
2
contestato o notificato, nelle integrità degli elementi formali e sostanziali prescritti
della legge (cfr. massimario del dicembre 1996, pag. 12 e segg.).
Poiché, infatti, soltanto attraverso la contestazione o notificazione
del verbale di accertamento, integrato degli elementi essenziali indicati dalla legge,
si definisce la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, è con riguardo
a detto momento che diviene attuale l’interesse a ricorrere, presupposto della
ammissibilità dello strumento di tutela.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Balsamo)
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. M/2413 Roma, 17 novembre 1997
OGGETTO: Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada.
Preavvisi di violazione.
Con riferimento al quesito relativo all’oggetto si ribadisce quanto
opinato da questo Ministero in tema di “preavviso di violazione” al Codice della
strada e di sua natura giuridica nel volume I del massimario dei pareri sui quesiti
delle Prefetture, diramato nel febbraio 1995 a tutti gli Uffici periferici.
In proposito, si rammenta che, ad avviso della scrivente, il cd.
preavviso di violazione costituisce - a condizione che sia redatto in modo da
rendere chiara al destinatario la norma o le norme violate, il “quantum” della
sanzione e la eventuale ammissibilità della conciliazione amministrativa - atto di
avvio della attività di accertamento dell’illecito.
Per quanto invece riguarda i rimedi contro la illegittimità del
preavviso, si rammenta che a parere della scrivente l’anzidetto atto non è, in linea di
principio, ricorribile al Prefetto, atteso che sia il pagamento in misura ridotta che il
ricorso ex art. 203 del Codice della strada devono intendersi riferiti temporalmente
e contenutisticamente al verbale di rilevazione della violazione, debitamente
2
contestato o notificato, nelle integrità degli elementi formali e sostanziali prescritti
della legge (cfr. massimario del dicembre 1996, pag. 12 e segg.).
Poiché, infatti, soltanto attraverso la contestazione o notificazione
del verbale di accertamento, integrato degli elementi essenziali indicati dalla legge,
si definisce la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, è con riguardo
a detto momento che diviene attuale l’interesse a ricorrere, presupposto della
ammissibilità dello strumento di tutela.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Balsamo)
2
Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413-11 Roma, 26 ottobre 1999
OGGETTO: Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al
C.d.s.- archiviazione e annullamento.
E' stato chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine
alla competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei
Conti (Sez. giurisd. Marche 29.4.1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere
spetti soltanto al Prefetto.
In proposito si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni
contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di
violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del
destinatario.
Invero, l’art. 204 C.d.s. attribuisce al Prefetto la potestà di
archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che
nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione
del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al
Prefetto per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di
notifica esperita a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve
essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora
conforme al modello VI.1 allegato al C.d.s. – può essere notificato ai sensi dell’art.
201 C.d.s..
2
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce
nell’ambito di un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva
competenza degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
(art. 13 L. 24.11.1981, n. 689).
In tale ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e
procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività,
unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le
violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o
notificare l’atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di
legge, decidere l’interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di
redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora
perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità
dell’ufficio al quale appartiene l’agente che lo ha redatto.
E’ il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le
quali l’organo di polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche
quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3,
Reg. C.d.s.: ”errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle
risultanze dei pubblici registri o per altra causa”.
In tali casi, ”eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art.
386 Reg. C.d.s. deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando
procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al
Prefetto per l’archiviazione, ai sensi dell'art. 386/3 Reg. C.d.s.; se invece è stato
redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il
medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle
disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
3
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.s. prevede
anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in
cui sia "possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo
responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale
notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Quando ricorre invece una causa di esclusione della responsabilità
amministrativa prevista dall'art. 4 legge 24.11.1981, n. 689, avendo il legislatore
inteso sancire la non punibilità del trasgressore, l'esclusione della illiceità del
comportamento altrimenti vietato deve essere disposta dall'Autorità amministrativa
competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale
di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare il relativo
preavviso senza che sulla fattispecie si sia pronunciata l'Autorità alla quale è
attribuito l'esame delle esimenti in parola.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa
Corte dei Conti nella citata sentenza 1336/97 - per rispetto dei principi di
trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra
esposte, può essere consentita la sospensione dell'attività di accertamento, il
Comando di polizia stradale debba motivare adeguatamente le ragioni in base alle
quali lo stesso dispone l'archiviazione del preavviso, conservando detta motivazione
agli atti d'ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413-11 Roma, 26 ottobre 1999
OGGETTO: Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al
C.d.s.- archiviazione e annullamento.
E' stato chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine
alla competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei
Conti (Sez. giurisd. Marche 29.4.1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere
spetti soltanto al Prefetto.
In proposito si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni
contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di
violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del
destinatario.
Invero, l’art. 204 C.d.s. attribuisce al Prefetto la potestà di
archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che
nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione
del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al
Prefetto per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di
notifica esperita a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve
essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora
conforme al modello VI.1 allegato al C.d.s. – può essere notificato ai sensi dell’art.
201 C.d.s..
2
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce
nell’ambito di un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva
competenza degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la
cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
(art. 13 L. 24.11.1981, n. 689).
In tale ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e
procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività,
unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le
violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o
notificare l’atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di
legge, decidere l’interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di
redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora
perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità
dell’ufficio al quale appartiene l’agente che lo ha redatto.
E’ il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le
quali l’organo di polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche
quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3,
Reg. C.d.s.: ”errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle
risultanze dei pubblici registri o per altra causa”.
In tali casi, ”eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art.
386 Reg. C.d.s. deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando
procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al
Prefetto per l’archiviazione, ai sensi dell'art. 386/3 Reg. C.d.s.; se invece è stato
redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il
medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle
disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
3
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.s. prevede
anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in
cui sia "possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo
responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale
notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Quando ricorre invece una causa di esclusione della responsabilità
amministrativa prevista dall'art. 4 legge 24.11.1981, n. 689, avendo il legislatore
inteso sancire la non punibilità del trasgressore, l'esclusione della illiceità del
comportamento altrimenti vietato deve essere disposta dall'Autorità amministrativa
competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale
di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare il relativo
preavviso senza che sulla fattispecie si sia pronunciata l'Autorità alla quale è
attribuito l'esame delle esimenti in parola.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa
Corte dei Conti nella citata sentenza 1336/97 - per rispetto dei principi di
trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra
esposte, può essere consentita la sospensione dell'attività di accertamento, il
Comando di polizia stradale debba motivare adeguatamente le ragioni in base alle
quali lo stesso dispone l'archiviazione del preavviso, conservando detta motivazione
agli atti d'ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)
3
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413-11 Roma, 24 febbraio 2000
OGGETTO: Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al
C.d.s.- archiviazione e annullamento.
E' stato chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine alla
competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti
(Sez. giurisd. Marche 29.4.1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti
soltanto al Prefetto.
In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della
P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18.9.1999, pure trasmesso a codesto Ufficio,
si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente
vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce
effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l’art. 204 C.d.s. attribuisce al Prefetto la potestà di
archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che nel
caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del
numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di
notifica esperita a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve
essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora conforme al
modello VI.1 allegato al C.d.s. – può essere notificato ai sensi dell’art. 201 C.d.s..
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce
nell’ambito di un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva
competenza degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L.
24.11.1981, n. 689).
2
In tale ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e
procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività,
unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le
violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare
l’atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge,
decidere l’interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il
verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei
suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell’ufficio al quale
appartiene l’agente che lo ha redatto.
E’ il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le
quali l’organo di polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche
quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, Reg.
C.d.s.: ”errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei
pubblici registri o per altra causa”.
In tali casi, ”eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art. 386
Reg. C.d.s. deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando
procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, ai sensi dell'art. 386/3 Reg. C.d.s.; se invece è stato redatto il solo
preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo
preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni
vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.s. prevede anche
l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia
"possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile
entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al
soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso in cui, viceversa, l’organo accertatore pervenga –
successivamente alla compilazione del “preavviso” – ad una ricostruzione della
condotta tale da far escludere la sussistenza dell’illecito, ovvero ritenga presente una
causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 legge 24.11.1981, n. 689,
l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente
dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale,
3
pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo
di polizia archiviare direttamente il relativo “preavviso”.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte
dei Conti nella citata sentenza 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito
all’organo accertatore di non dare ulteriore corso al “preavviso” sospendendo la
redazione e la notifica del verbale, l’ufficio cui detto organo accertatore appartiene
motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati,
formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della
identificazione del funzionario che vi ha provveduto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413-11 Roma, 24 febbraio 2000
OGGETTO: Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al
C.d.s.- archiviazione e annullamento.
E' stato chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine alla
competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti
(Sez. giurisd. Marche 29.4.1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti
soltanto al Prefetto.
In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della
P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18.9.1999, pure trasmesso a codesto Ufficio,
si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente
vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce
effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l’art. 204 C.d.s. attribuisce al Prefetto la potestà di
archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che nel
caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del
numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di
notifica esperita a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve
essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora conforme al
modello VI.1 allegato al C.d.s. – può essere notificato ai sensi dell’art. 201 C.d.s..
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce
nell’ambito di un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva
competenza degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L.
24.11.1981, n. 689).
2
In tale ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e
procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività,
unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le
violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare
l’atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge,
decidere l’interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il
verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei
suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell’ufficio al quale
appartiene l’agente che lo ha redatto.
E’ il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le
quali l’organo di polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche
quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, Reg.
C.d.s.: ”errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei
pubblici registri o per altra causa”.
In tali casi, ”eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art. 386
Reg. C.d.s. deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando
procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, ai sensi dell'art. 386/3 Reg. C.d.s.; se invece è stato redatto il solo
preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo
preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni
vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.s. prevede anche
l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia
"possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile
entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al
soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso in cui, viceversa, l’organo accertatore pervenga –
successivamente alla compilazione del “preavviso” – ad una ricostruzione della
condotta tale da far escludere la sussistenza dell’illecito, ovvero ritenga presente una
causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 legge 24.11.1981, n. 689,
l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente
dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale,
3
pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo
di polizia archiviare direttamente il relativo “preavviso”.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte
dei Conti nella citata sentenza 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito
all’organo accertatore di non dare ulteriore corso al “preavviso” sospendendo la
redazione e la notifica del verbale, l’ufficio cui detto organo accertatore appartiene
motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati,
formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della
identificazione del funzionario che vi ha provveduto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)
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DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413-11 Roma, 24 febbraio 2000
OGGETTO: Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al
C.d.s.- archiviazione e annullamento.
E' stato chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine alla
competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti
(Sez. giurisd. Marche 29.4.1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti
soltanto al Prefetto.
In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della
P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18.9.1999, pure trasmesso a codesto Ufficio,
si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente
vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce
effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l’art. 204 C.d.s. attribuisce al Prefetto la potestà di
archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che nel
caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del
numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di
notifica esperita a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve
essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora conforme al
modello VI.1 allegato al C.d.s. – può essere notificato ai sensi dell’art. 201 C.d.s..
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce
nell’ambito di un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva
competenza degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L.
24.11.1981, n. 689).
2
In tale ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e
procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività,
unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le
violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare
l’atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge,
decidere l’interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il
verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei
suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell’ufficio al quale
appartiene l’agente che lo ha redatto.
E’ il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le
quali l’organo di polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche
quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, Reg.
C.d.s.: ”errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei
pubblici registri o per altra causa”.
In tali casi, ”eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art. 386
Reg. C.d.s. deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando
procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, ai sensi dell'art. 386/3 Reg. C.d.s.; se invece è stato redatto il solo
preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo
preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni
vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.s. prevede anche
l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia
"possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile
entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al
soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso in cui, viceversa, l’organo accertatore pervenga –
successivamente alla compilazione del “preavviso” – ad una ricostruzione della
condotta tale da far escludere la sussistenza dell’illecito, ovvero ritenga presente una
causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 legge 24.11.1981, n. 689,
l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente
dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale,
3
pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo
di polizia archiviare direttamente il relativo “preavviso”.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte
dei Conti nella citata sentenza 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito
all’organo accertatore di non dare ulteriore corso al “preavviso” sospendendo la
redazione e la notifica del verbale, l’ufficio cui detto organo accertatore appartiene
motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati,
formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della
identificazione del funzionario che vi ha provveduto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413-11 Roma, 24 febbraio 2000
OGGETTO: Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al
C.d.s.- archiviazione e annullamento.
E' stato chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine alla
competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti
(Sez. giurisd. Marche 29.4.1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti
soltanto al Prefetto.
In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della
P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18.9.1999, pure trasmesso a codesto Ufficio,
si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente
vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce
effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l’art. 204 C.d.s. attribuisce al Prefetto la potestà di
archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3, Reg. C.d.s., nel disporre che nel
caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del
numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di
notifica esperita a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve
essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente – qualora conforme al
modello VI.1 allegato al C.d.s. – può essere notificato ai sensi dell’art. 201 C.d.s..
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce
nell’ambito di un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva
competenza degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L.
24.11.1981, n. 689).
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In tale ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e
procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività,
unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le
violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare
l’atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge,
decidere l’interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il
verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei
suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell’ufficio al quale
appartiene l’agente che lo ha redatto.
E’ il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le
quali l’organo di polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche
quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, Reg.
C.d.s.: ”errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei
pubblici registri o per altra causa”.
In tali casi, ”eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art. 386
Reg. C.d.s. deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando
procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto
per l’archiviazione, ai sensi dell'art. 386/3 Reg. C.d.s.; se invece è stato redatto il solo
preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo
preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni
vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386/3 Reg. C.d.s. prevede anche
l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia
"possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile
entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al
soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso in cui, viceversa, l’organo accertatore pervenga –
successivamente alla compilazione del “preavviso” – ad una ricostruzione della
condotta tale da far escludere la sussistenza dell’illecito, ovvero ritenga presente una
causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 legge 24.11.1981, n. 689,
l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente
dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale,
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pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo
di polizia archiviare direttamente il relativo “preavviso”.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte
dei Conti nella citata sentenza 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito
all’organo accertatore di non dare ulteriore corso al “preavviso” sospendendo la
redazione e la notifica del verbale, l’ufficio cui detto organo accertatore appartiene
motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati,
formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della
identificazione del funzionario che vi ha provveduto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Catalani)
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Corte Cassazione Penale, sezione seconda - Sentenza n. 5447/2007
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 5447 del 09/03/2007
Circolazione stradale - Artt. 6, 7, 157, 158, 188, 200 e 201 del Codice della Strada - La mancanza del preavviso o del verbale di accertamento di infrazione non rinvenuto dall'affidatario del veicolo sullo stesso non comporta l'annullamento del verbale in quanto nessuna norma prevede il rilascio di un preavviso di violazione - L'omessa indicazione nel verbale di contestazione del numero civico della via teatro dell'infrazione non ne comporta il suo annullamento se non è eccepita la mancanza della segnaletica verticale di divieto di sosta nel punto specifico in cui sostava il veicolo.
Circolazione stradale - Artt. 6, 7, 157, 158, 188, 200 e 201 del Codice della Strada - La mancanza del preavviso o del verbale di accertamento di infrazione non rinvenuto dall'affidatario del veicolo sullo stesso non comporta l'annullamento del verbale in quanto nessuna norma prevede il rilascio di un preavviso di violazione - L'omessa indicazione nel verbale di contestazione del numero civico della via teatro dell'infrazione non ne comporta il suo annullamento se non è eccepita la mancanza della segnaletica verticale di divieto di sosta nel punto specifico in cui sostava il veicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.M. ha impugnato, nei confronti del Comune di Roma, con ricorso notificato l'1.7.05, la sentenza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 27.1.05, che gli aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione dell'art. 7 C.d.S. (sosta vietata).
Lamenta:
1) la violazione degli artt. 389, 3 84 e 385 reg. esec. C.d.S., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di Pace non aveva specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonchè la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione;
2) la violazione dell'art. 383 reg. esec. C.d.S., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo impossibile ricavare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata rilevata la violazione.
1) la violazione degli artt. 389, 3 84 e 385 reg. esec. C.d.S., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di Pace non aveva specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonchè la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione;
2) la violazione dell'art. 383 reg. esec. C.d.S., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo impossibile ricavare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata rilevata la violazione.
Il Comune resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese inconsistenza, considerato:
che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente;
che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente;
che l'indicazione del luogo dell'infrazione ((OMISSIS)), come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed irrilevante appare l'omessa indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (Cass. 8939/05, 7993/05, 11616/05, 972/89, 8425/04).
che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente;
che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente;
che l'indicazione del luogo dell'infrazione ((OMISSIS)), come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed irrilevante appare l'omessa indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (Cass. 8939/05, 7993/05, 11616/05, 972/89, 8425/04).
Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari.
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Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII
Oggetto:- Preavvisi di violazione. Richiesta di parere. Rif. prot. n. 1304 del 27.02.2008.
Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota in riscontro, si premette che la contestazione non immediata dell’infrazione è consentita dall’art. 201 c. 1-bis lett. d) del Codice (DLs n. 285/1992), qualora l’accertamento avvenga in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
In tal caso il verbale deve essere notificato secondo il disposto di cui al medesimo art. 201 c.1, con le modalità di cui all’art. 385 del Regolamento (DPR n. 495/1992).
A tale riguardo non rileva che sia stato emesso, o meno, l’avviso di infrazione, in quanto la relativa procedura informale, non contemplata dal Codice e dal connesso Regolamento, non produce alcun effetto sulla procedura formale prevista invece dagli artt. 383 e 385 di quest’ultimo, e che è l’unica che consente l’eventuale espletamento del ricorso di cui agli artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice.
Conseguentemente non rileva la eventuale difformità delle contestazioni contenute nel verbale, rispetto a quelle contenute nell’avviso di infrazione, in quanto il ricorso non può che essere opposto nei confronti delle risultanze del verbale, che deve necessariamente essere notificato con le modalità di rito.
Circa la pretesa nullità dell’atto, è appena il caso di osservare che essa si configura unicamente quando il procedimento non si attiene al combinato disposto di cui agli artt. 200 e 201 del Codice, e ai connessi artt. 383 e 385 del Regolamento.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Ing. Sergio DONDOLINI)"