Qualche giorno fa i colleghi della stradale, applicando alla lettera il nostro c.d.s. e precisamente l'art. 190 comma 4^, sanzionavano con €uro 24,00 una prostituta a Genova che sostava sulla carreggiata.
Gli organi di stampa (come al solito) sono apparsi quasi increduli nel dare la notizia (e forse ha destato più clamore a causa dello stop da parte della consulta ai sindaci
sceriffi), riferendo nel contempo, che la prostituta si sarebbe rivolta ad un legale per addurre le Sue ragioni (sarei curioso di sapere quali sono).
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A mio modesto avviso non c'è nulla da eccepire a questa vicenda perchè l'art. 190, comma 4, appare fin troppo chiaro e quindi non suscettibile di interpretazioni varie (anche le più bizzarre).Ben diverso sarebbe stato se la stessa fosse stata sanzionata per essersi fermata (sebbene il codice utilizzi il termine
indugiare per i pedoni), perchè il legislatore non ha ancora esteso, ad oggi, il divieto di fermata ai pedoni come invece viene rappresentato in questa foto accanto (v. art. 120 comma 1 lettera b) del reg. di es. al C.d.S. ).
Personalmente non credo nemmeno che per la modica cifra di 24 euro la prostituta si sia rivolta o abbia intenzione di rivolgersi ad un legale, perchè la stessa impiegherebbe più tempo a rivolgersi ad un avvocato che nel fare una marchetta.
Chi lo sà,.... magari vuole appigliarsi all'art. 4 689/81 (stato di necessita o legittima difesa).Sarebbe curioso sapere l'esito della vicenda.