lunedì 23 maggio 2011

Regione Sicilia - Finanziaria 2011:Tagliati i fondi a enti locali e polizia municipale"

(1)(2)Proclamato lo stato di agitazione da parte dei sindacati regionali e richiesto un incontro con il Presidente Raffaele Lombardo. A fianco la nota inviata da parte del sindacato CGIL, sotto il testo integrale della nuova finanziaria regionale.
Legge Finanziaria approvata  dall'ARS il 30 aprile 2011 ed in corso di pubblicazione nella G.U.R.S.
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011.
Legge di stabilità regionale
CAPO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Art. 1.
Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2011 è determinato in termini di competenza in 704.260 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legisla­zione vigente, per l’anno 2012 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 148.591 migliaia di euro, per l’anno 2013 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 168.044 migliaia di euro. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazio­ni, per un ammontare complessivo pari a 954.790 migliaia di euro per l’esercizio finan­ziario 2011, di 405.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012 e di 565.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2013.

3. Sono revocate le precedenti autorizzazioni ad effettuare operazioni finanziarie per l’anno 2011 di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e per l’anno 2012 di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L’ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell’esercizio finanziario 2011, in 450.000 migliaia di euro.
Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti
1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2009 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2010, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2010. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 2000, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2010, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2009 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2008, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2010 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

CAPO II

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 3.
Trasferimenti agli enti locali
1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l’anno 2011, in 750.000 migliaia di euro, di cui una quota pari al 10 per cento è destinata a spese di investimento ed il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l’anno 2011, in 45.000 migliaia di euro di cui 20.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del  bilancio della Regione – Rubrica Dipartimento regionale autonomie locali – a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate; l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell’assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell’ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 4, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011 il fondo previsto dall’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni da destinare alle finalità  di cui al comma 10 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è quantificato, a valere sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 1, in 45.000 migliaia di euro.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3, la riserva di cui al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, quantificata in 20.000 migliaia di euro, la riserva di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 10.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista  dal comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per le autonomie locali diverse da quelle disciplinate dalla presente legge.

5. Le quote dei trasferimenti, di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

6. L’erogazione della quarta trimestralità per l’anno 2011 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dovrà tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell’Assessore regionale per la funzione pubblica e le autonomie locali sentito l’Assessore regionale per l’economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all’ evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall’articolo 19, comma 16 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.
Norme sulle partecipazioni degli enti locali

1. In armonia con le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 27, 28, 29 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti locali e le province regionali sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati. Dalla applicazione del presente comma sono escluse le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali.

2. Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle provincie regionali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento.

Art. 5.
Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli enti locali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed all’articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla lettera bb) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le nomine in essere sino a naturale scadenza.

2. Con riferimento all’istituto del direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 6.
Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sostitutivi regionali previsti dalla vigente normativa in caso di inerzia o inadempimento da parte dell’ente locale ordinariamente competente e determinati da violazioni di obblighi e norme relative alla materia dei rifiuti, sono adottati, con le modalità previste nelle leggi di riferimento, dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità su proposta del dirigente generale del dipartimento competente.

2. Per le finalità del comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo tenuto dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

Art. 7.
Modifiche di norme in materia di trasferimenti alle province per il servizio di vigilanza venatoria
 1. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dai seguenti: ‘L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione prevista dal comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, eroga alle province regionali un acconto pari al 70 per cento delle somme assegnate. La rimanente quota è erogata alle province regionali in un’unica soluzione previa presentazione da parte delle stesse di una rendicontazione che giustifichi e documenti la spesa sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati esclusivamente alle province regionali che abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale anche attraverso società totalmente partecipate’.

CAPO III
Disposizioni in materia di turismo rurale, forestazione, finanziamento della spesa sanitaria e trasparenza

Art. 8.
Norme in materia di destinazione ricettivo-alberghiera di fabbricati
1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “realizzati con regolare concessione edilizia” sono aggiunte le seguenti “ovvero realizzati anteriormente al 1967”;

b) le parole “da civile abitazione” sono soppresse;

c) dopo la parola “ristorazione” sono aggiunte le seguenti “e per l’insediamento delle attività di ‘bed and breakfast’, agriturismo ed annesse attività di ristorazione”.

Art. 9.
Modifica di norme in materia di turismo rurale

1. All’articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

‘1 bis. Agli operatori agrituristici, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico-ricettivo all’aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.’.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con proprio decreto, disciplina le modalità di attuazione del comma 1 bis dell’articolo 21 della legge regionale 3 del 2010 come introdotto dal comma 1.

Art. 10.
Cofinanziamento regionale della spesa sanitaria.
1. Le risorse di cui all’intesa tra lo Stato e la Regione siciliana ai sensi dell’articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate, per l’esercizio finanziario 2011, al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

2. A valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 4.3.1.5.4, dell’U.P.B.4.2.1.5.1, dell’ U.P.B. 4.2.1.5.3 e dell’U.P.B. 4.2.1.5.5 è accantonata una quota, pari a 605.304 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2011 dell’intesa prevista al comma 1.

3. In relazione all’accertamento delle entrate derivanti dall’attuazione del comma 1 è disposto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto nella tabella ‘A’ allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo nonché ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione in attuazione del presente articolo.

Art. 11.
Provvedimenti in materia di forestazione e  piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali,  dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale

1. In attuazione della politica regionale unitaria prevista dall’art. 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e dei vincoli di stabilità di bilancio disposti dalla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011/1999/UE, pubblicata nella g.u.u.e. del 6 aprile 2011, serie L/91, l’amministrazione regionale è autorizzata a programmare, in coerenza con il Piano nazionale per il sud di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1,  un “Piano straordinario per la conservazione, la messa a reddito e la valorizzazione dei beni culturali, dei beni forestali e del patrimonio costiero di proprietà regionale”. L’amministrazione presiede ai compiti di alta sorveglianza per la conservazione e tutela secondo i termini del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge regionale  6 aprile 1996, n. 16.

2. Nelle more della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate da effettuarsi ai sensi della deliberazione CIPE  n. 1/2011, la spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee d’azione 4.3 ‘Rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste’ e 4.4 ‘Utilizzo tecnologie innovative per la difesa dell’ambiente’, pari, rispettivamente, a 242.000 migliaia di euro e 144.000 migliaia di euro per l’anno 2011, è posta a carico del bilancio della Regione.

3. Per le finalità del comma 2, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento d’investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari, rispettivamente, a 157.934 migliaia di euro e 140.432 migliaia di euro.

4. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linee d’azione di cui al comma 2 con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l’autorizzazione di cui al comma 3 è ridotta di pari importo.

5. In attuazione del presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

6. Al personale assunto in attuazione degli articoli 45 ter e 46 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio economico 2010 – 2011 e 2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

7. Gli oneri discendenti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009 del settore forestale, sono determinati, per l’esercizio finanziario 2011, in 14.000 migliaia di euro e in 2.800 migliaia di euro, a valere, rispettivamente sulle disponibilità dell’U.P.B.10.5.1.3.2,  capitolo 155318 e dell’U.P.B. 12.4.1.3.2, capitolo 150536. Per l’esercizio finanziario 2012, la relativa spesa, pari a 11.000 migliaia di euro ed a 2.800 migliaia di euro trova riscontro, rispettivamente, nell’ U.P.B. 10.5.1.3.2 e nell’U.P.B. 12.4.1.3.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.

Art. 12.
Linea d’azione ‘Itinerario Ragusa-Catania’. Anticipazione regionale
1. Nelle more della definizione della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 gennaio 2011, n. 1, per far fronte agli oneri relativi all’intervento previsto dalla linea di azione 2.1.a ‘Itinerario Ragusa Catania SS 514-SS 194’, è autorizzata a titolo di anticipazione per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 5.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità del comma 1, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento d’investimenti coerenti con il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Al verificarsi dei presupposti per il finanziamento delle linea d’azione di cui al presente articolo con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, l’autorizzazione di cui al comma 2 è ridotta di pari importo.

4. In attuazione del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 13.
Pubblicazione informatica delle delibere della Giunta regionale
1. Al fine di garantire la trasparenza della spesa, la Giunta regionale trasmette alla Segreteria generale, entro sette giorni dall’adozione, le delibere per la tempestiva pubblicazione integrale delle stesse sul sito ufficiale della Regione, in un’apposita rubrica facilmente accessibile. La Segreteria generale, con la presente legge, assume l’obbligo di trasferire, in formato digitale, le delibere appena adottate. Le delibere che contengono provvedimenti di spesa o di nomina devono essere poste in particolare evidenza, allegando, in caso di nomine, il curriculum del nominato.

Art. 14.
Modifiche di norme in materia di termini di presentazione di documenti finanziari
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei Ministri di quello nazionale” sono sostituite dalle seguenti: ‘entro il 20 luglio di ciascun anno’.

2. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ‘Entro il 31 maggio di ciascun anno’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Entro il 30 giugno di ciascun anno’.

CAPO IV
Effetti della manovra e disposizioni finali
Art. 15.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 nelle misure indicate nelle Tabelle ‘A’ e ‘B’, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2011, nell’allegata Tabella ‘C’.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell’allegata Tabella ‘D’ sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella ‘E’ sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2011, 2012 e 2013, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella ‘F’ sono abrogate.

6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata Tabella ‘G’.

7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell’allegata Tabella ‘I’.

8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata Tabella ‘L’.

9. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima data.

Art. 16.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall’1 gennaio 2011.
Art. 17.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE


(1) link al post:ripristinato il fondo
(2) link all'articolo di repubblica Palermo del 20 giugno 2011