Qui di seguito il testo della risoluzione
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00400
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 378 del 05/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: VALDUCCI MARIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 05/10/2010
Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
CONCLUSO il 26/04/2011Fasi iter:
RITIRATO IL 26/04/2011
CONCLUSO IL 26/04/2011
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00400
presentata da Risoluzione in Commissione 7-00400
MARIO VALDUCCI
martedì 5 ottobre 2010, seduta n.378
martedì 5 ottobre 2010, seduta n.378
La IX Commissione,
premesso che:
il diritto alla mobilità, sancito dalla Costituzione, deve essere protetto e garantito soprattutto nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale;
tale principio generale trova rispondenza in diverse previsioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, volte a facilitare la mobilità delle persone disabili;
in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del sindaco, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale;
l'articolo 188 del codice della strada dispone rilevanti agevolazioni per i disabili che siano muniti ed espongano l'apposito contrassegno, stabilendo che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità dei veicoli al servizio delle persone invalide e introducendo l'importante misura per cui i veicoli al servizio di persone invalide non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
le disposizioni sopra richiamate sono integrate da quanto previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che vieta la rimozione e il blocco dei veicoli degli invalidi, purché muniti di contrassegno (articoli 354 e 355) e, nel definire le procedure di rilascio del contrassegno, impone agli enti locali l'obbligo di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide (articolo 381);
ulteriori previsioni a favore della mobilità degli invalidi sono contenute nel regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che, all'articolo 11, permette la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio degli invalidi anche nei casi in cui la circolazione sia sospesa o limitata, ovvero la sosta sia vietata o limitata, consente la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane e prevede che sia riservato ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili, nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta che siano muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta o che forniscano il servizio di custodia dei veicoli;
con nota di indirizzo interpretativo del 21 ottobre 2005, n. 2679, il direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto che, sulla base delle norme sopra citate, dovesse essere consentita la sosta gratuita ai detentori del contrassegno per invalidi nelle aree soggette a tariffa, anche al di fuori degli stalli loro riservati, qualora questi ultimi risultino occupati; alla nota era attribuita efficacia vincolante, sulla base del potere riconosciuto dal codice della strada al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di impartire direttive agli enti locali e ai prefetti per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione (articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992);
la richiamata nota ministeriale è stata annullata, in accoglimento del ricorso proposto da una società titolare di concessioni rilasciate per la gestione di parcheggi pubblici a pagamento automatizzato, dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 25 maggio 2006, n. 6044, sulla base della motivazione che tale nota prevede una illimitata estensione del beneficio per i veicoli a servizio di disabili, mentre il bilanciamento tra l'interesse pubblico ad agevolare la mobilità dei disabili e l'interesse privato a trarre profitto dall'attività imprenditoriale di gestione di parcheggi a pagamento dovrebbe essere definito nelle convenzioni con cui è affidata la gestione in concessione di tali parcheggi, nell'ambito delle quali le amministrazioni comunali dovrebbero individuare un numero adeguato di stalli da riservare ai disabili, ovvero dovrebbe comunque essere garantito dalle medesime amministrazioni mediante l'individuazione di altri siti appositi da riservare a parcheggio per i disabili;
sulla questione è intervenuta, a livello di pronunce giurisprudenziali, anche la sentenza della II sezione civile della Corte di cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21271, che ha rigettato il ricorso di un cittadino disabile, titolare di contrassegno per invalidi, contro la pronuncia del giudice di pace, con la quale a sua volta si rigettava l'opposizione al verbale di accertamento della violazione di sosta in zona tariffata delimitata dalle strisce blu, senza aver pagato la tariffa prevista; la Corte di cassazione motivava la propria pronuncia rilevando che non è previsto da alcuna norma che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal codice della strada, che sia stato parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba beneficiare della gratuità della sosta;
le pronunce giurisprudenziali qui richiamate non pregiudicano peraltro la facoltà dei comuni di prevedere la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu a vantaggio dei disabili;
occorre altresì osservare che la citata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio si riferisce esclusivamente ai parcheggi affidati in gestione a società private mediante concessione, mentre non tiene conto dei parcheggi posti lungo la carreggiata e delimitati da linee blu;
l'esigenza di agevolare la mobilità a favore delle persone disabili richiede che il Governo si attivi con le opportune modalità per consentire ai disabili di usufruire gratuitamente dei parcheggi a pagamento, in considerazione del fatto che gli stalli ad essi riservati risultano in molte circostanze assenti o insufficienti e spesso sono oggetto di occupazione abusiva, che dovrebbe essere contrastata con una rigorosa attività di vigilanza,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative, in primo luogo nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per promuovere da parte dei comuni, anche attraverso significative misure premianti, deliberazioni volte:
a prevedere, per i veicoli a servizio di disabili muniti del contrassegno previsto dal codice della strada, la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu, qualora risultino indisponibili gli stalli riservati gratuitamente ai disabili;
a stabilire che, nell'ambito delle convenzioni con cui è affidata a soggetti privati la gestione in concessione di parcheggi a pagamento, sia riservato un adeguato numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno, superiore al limite minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
(7-00400) «Valducci».