Multa annullabile se l’autovelox è “approvato” ma non “omologato”
Lo
ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata oggi, con la quale ha respinto il ricorso del comune di
Treviso, confermano l’annullamento della sanzione per eccesso di
velocità
È annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata oggi, con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso,
ed ha chiarito che le due procedure hanno “natura e finalità” diverse e
che l’approvazione è propedeutica alla omologazione, che è un
accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo
aggirato.
Il caso era quello di automobilista
multato per aver superato il limite di velocità (viaggiando a 97 km
orari) su una strada tangenziale in cui era prescritto il limite di 90
Km orari, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Treviso.
Per la Seconda sezione civile
che, per prima cosa richiama quanto scritto nel codice della strada, è
condivisibile quanto affermato dal Tribunale laddove ha distinto i “due
procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche “natura necessariamente tecnica” proprio per “garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento
elettronico”. Del resto, anche recentemente, la Cassazione (n.
3335/2024) ha affermato che il giudice è tenuto ad accertare se le
verifiche “siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”.
Né possono avere un’influenza sul piano interpretativo, a fronte della chiarezza della normativa primaria, le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente”, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza
tra omologazione ed approvazione. Al contrario, prosegue la decisione,
“è evidente che l’art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in
risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione”.
Al
contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò
differenti sul piano formale e sostanziale, “giacché intende riferirsi a
tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento
automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati”
impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di
rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è
idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento
dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò,
certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo
l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
La Cassazione ha poi compensato le spese considerata la “novità della questione” “sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all’esame di questa Corte,
obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non
univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo) e di rilevante
impatto pratico”.
18/04/2024 di Francesco Machina Grifeo
Multa da
autovelox non omologato, si può fare ricorso: ecco come
La richiesta può essere presentata entro 60
giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al
giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente,
invece, si è verificata una sorta di sanatoria
La multa per eccesso di
velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato” è
annullabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n.
10505/2024 con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso che
affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso
di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 chilometri orari in
una strada con limite a 90. A “fotografare” l'infrazione era stato un
apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato. Per il
Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l'equipollenza tra
omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido.
"Omologazione"
e "approvazione"
Il ministero delle Infrastrutture aveva sempre
affermato, fino ad oggi, che "approvazione" e
"omologazione" sono la stessa cosa (circolare n. 8176/2020),
effettuando così un’unica attività per entrambi i requisiti. Ma una circolare
ministeriale – che è fonte del diritto di rango secondario – non può prevalere
sul Codice della strada, che invece è fonte di rango primario, trattandosi di
una legge. Per la Suprema Corte, invece, “omologazione” e “approvazione” sono
due concetti diversi. Stando ai giudici, esistono due procedimenti che hanno
caratteristiche, natura e finalità diverse: uno, l’omologazione ministeriale,
autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio,
garantendo la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento
elettronico. È propedeutico all’altro, l’approvazione del prototipo: un
procedimento che non richiede la comparazione dello strumento con
caratteristiche ritenute fondamentali.
Come fare ricorso
La Cassazione si rifà alla norma primaria:
l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada. Le circolari ministeriali
“evocate dal ricorrente” (il Comune) che parlano di equivalenza fra
omologazione ed approvazione non contano, perché i due termini sono differenti
sul piano formale e sostanziale. Stando così le cose, le multe rilevate
attraverso Autovelos solo “approvati” sono quindi da considerarsi illegittime.
Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dal ricevimento del verbale
dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe
che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di
sanatoria.
SKY