martedì 23 aprile 2024

La flex-sentenza che ha dichiarato la morte dell'autovelox

Giorni fa la notizia che un avvocato ha fatto ricorso in Cassazione per una multa ricevuta per eccesso di velocità ed ha vinto (vedi qui).

Ma vediamo come mai l'avvocato ha intrapreso la strada del ricorso, mettendo in ginocchio tutte quelle amministrazioni che si campano e  foraggiano con le multe da autovelox.

La sentenza che ha dato l'input all'avvocato è la sentenza del giudice di pace di Borgo Valsugana (TN).

 Il giudice di pace, con sentenza n. 43/2023(allegata su telegram) ha rilevato che: "L'amministrazione convenuta afferma che l'apparecchiatura Telelasr Trucam sia stata omologata con decreto prot. n° 3248 del 13/06/11. Tuttavia tale atto, non prodotto, ha natura di determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a firma del Direttore Generale dott. ing. Sergio Dondolini, ovunque reperibile in rete, ma non di decreto di omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, ex art. 192 C.d.S. L'art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l'ottenimento dell'omologazione e dell'approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione". 

 Pertanto deve ritenersi che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità "debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità" allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà "ritenersi illegittima stante la sua inidoneità" a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell'omologazione si richiedono vincoli più "forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell'interesse della collettività" ed a presidio della garanzia del diritto di difesa.

lunedì 22 aprile 2024

Minivolture e nazionalizzazione




 Circolare nuove disposizioni minivoltura e nazionalizzazione Prot. n. 300/STRAD/1/0000012246.U/2024 del 19 aprile 24

sabato 20 aprile 2024

Autovelox:La sentenza che fa tremare le gambe ai comuni


 Multa annullabile se l’autovelox è “approvato” ma non “omologato”

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata oggi, con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso, confermano l’annullamento della sanzione per eccesso di velocità

È annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata oggi, con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso, ed ha chiarito che le due procedure hanno “natura e finalità” diverse e che l’approvazione è propedeutica alla omologazione, che è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato.

Il caso era quello di automobilista multato per aver superato il limite di velocità (viaggiando a 97 km orari) su una strada tangenziale in cui era prescritto il limite di 90 Km orari, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Treviso.

Per la Seconda sezione civile che, per prima cosa richiama quanto scritto nel codice della strada, è condivisibile quanto affermato dal Tribunale laddove ha distinto i “due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche “natura necessariamente tecnica” proprio per “garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico”. Del resto, anche recentemente, la Cassazione (n. 3335/2024) ha affermato che il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche “siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”.

Né possono avere un’influenza sul piano interpretativo, a fronte della chiarezza della normativa primaria, le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente”, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Al contrario, prosegue la decisione, “è evidente che l’art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione”.

Al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, “giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).

La Cassazione ha poi compensato le spese considerata la “novità della questione” “sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all’esame di questa Corte, obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo) e di rilevante impatto pratico”.

18/04/2024 di Francesco Machina Grifeo

 

Multa da autovelox non omologato, si può fare ricorso: ecco come

La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di sanatoria

La multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato” è annullabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10505/2024 con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 chilometri orari in una strada con limite a 90. A “fotografare” l'infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l'equipollenza tra omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido.

"Omologazione" e "approvazione"

Il ministero delle Infrastrutture aveva sempre affermato, fino ad oggi, che "approvazione" e "omologazione" sono la stessa cosa (circolare n. 8176/2020), effettuando così un’unica attività per entrambi i requisiti. Ma una circolare ministeriale – che è fonte del diritto di rango secondario – non può prevalere sul Codice della strada, che invece è fonte di rango primario, trattandosi di una legge. Per la Suprema Corte, invece, “omologazione” e “approvazione” sono due concetti diversi. Stando ai giudici, esistono due procedimenti che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: uno, l’omologazione ministeriale, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, garantendo la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. È propedeutico all’altro, l’approvazione del prototipo: un procedimento che non richiede la comparazione dello strumento con caratteristiche ritenute fondamentali.

Come fare ricorso

La Cassazione si rifà alla norma primaria: l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada. Le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente” (il Comune) che parlano di equivalenza fra omologazione ed approvazione non contano, perché i due termini sono differenti sul piano formale e sostanziale. Stando così le cose, le multe rilevate attraverso Autovelos solo “approvati” sono quindi da considerarsi illegittime. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di sanatoria. 

SKY

venerdì 19 aprile 2024

Trasferimento di residenza all'estero o dall'estero.Più sanzioni per chi omette di comunicarla.


Modifica delle norme sull'inosservanza degli obblighi anagrafici e relative al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero.
Legge 30 dicembre 2023, n.213 articolo 1, commi 242 e 243 (G.U. n.303 del 30 dicembre 2023).
Allegati

Circolare DAIT n.35/2024 639.09 KB

Secondo la novità, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici, quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro). 

Si prevede inoltre una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. 

Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

domenica 14 aprile 2024

Reimmissione in Circolazione di Ciclomotore cessato per Esportazione (e mai esportato) o Perdita di possesso

 La re-immissione in circolazione di un ciclomotore precedentemente cessato per esportazione o perdita di possesso, prevede un’operazione di VISITA e PROVA da prenotare presso la Palazzina Operativa.
Alla domanda su modello denominato TT2118 si devono allegare:

  • Originale certificato di cessazione dalla circolazione;
  • Nel caso di cessazione per esportazione, Dichiarazione sostitutiva che il ciclomotore non sia stato esportato all’estero;
  • Originale e Fotocopia della Carta d’identità e del codice fiscale dell’intestatario. Nel caso di cittadini extra-Cee[1]esibire anche l’originale del permesso di soggiorno ed allegarne una fotocopia. Nel caso di Persona giuridica allegare la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (o fotocopia Statuto) e fotocopia della carta d’identità del Legale rappresentante. Se il richiedente fosse minorenne l’istanza deve essere sottoscritta dal genitore o dal tutore, allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento e la dichiarazione sostitutiva dell’esercizio della patria potestà;

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA :

  1. CODICE TARIFFA N016 (diritti 25.00 € I bolli 32.00 €) – Descrizione Pratica: AGGIORNAMENTI VARI A SEGUITO DI COLLAUDO CON EMISSIONE DUPLICATO (ART. 78 CDS)
  2. Eventuale targa (da richiedere solo se non in possesso di una targa nuovo tipo disponibile) CODICE TARIFFA N098 (targa 13.58€ ) – Descrizione Pratica : TARGA CICLOMOTORI

[1] Al posto dell’originale è possibile esibire ed allegare una copia dello stesso accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale in proprio possesso. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. In questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

• fotocopia di un documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

• fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

 Aggiornato il 12/04/2024 by CedDgtno

Reimmissione in Circolazione di Ciclomotore sospeso dalla circolazione


 Per richiedere la re-immissione in circolazione di un ciclomotore precedentemente sospeso  occorre presentare domanda su modello denominato TT2118 ed allegare:

  • Originale certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore;
  • Originale e Fotocopia della Carta d’identità e del codice fiscale dell’intestatario. Nel caso di cittadini extra-Cee[1]esibire anche l’originale del permesso di soggiorno ed allegarne una fotocopia. Nel caso di Persona giuridica allegare la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (o fotocopia Statuto) e fotocopia della carta d’identità del Legale rappresentante. Se il richiedente fosse minorenne l’istanza deve essere sottoscritta dal genitore o dal tutore, allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento e la dichiarazione sostitutiva dell’esercizio della patria potestà;

PRIMO CASO

Il ciclomotore sospeso va RE-IMMATRICOLATO nel caso in cui l’intestatario non abbia disponibilità di nuova targa (in quanto non titolare di alcuna targa) o abbia la disponibilità di una targa diversa da quella precedentemente associata al ciclomotore da re-immettere in circolazione:

Versamenti: GUIDA PAGAMENTOTRAMITE PAGO PA

L’accesso al sistema dei pagamenti dovrà avvenire mediante il link www.portaledellautomobilista.it  selezionando il servizio “Pagamento pratiche online PagoPA”. a) Nel caso l’intestatario non abbia assegnata una targa ciclomotore (sei caratteri alfa numerici) disponibile, il codice TARIFFA da utilizzare è N099 (c./c. 9001 di Euro 10,20 + c./c. 4028 di Euro 32,00 + c/c 121012  di Euro 13,58). Descrizione pratica: REIMMATRICOLAZIONE  CICLOMOTORI; b) Nel caso l’intestatario abbia assegnata una targa ciclomotore (sei caratteri alfanumerici) disponibile il codice TARIFFA da utilizzare è N003 (c./c. 9001 di Euro 10,20 + c./c. 4028 di Euro 32,00). Descrizione pratica: AGGIORNAMENTI VARI CON EMISSIONE DI DUPLICATO.

SECONDO CASO

Viceversa se l’intestatario ha la disponibilità della stessa targa precedentemente associata al ciclomotore si DUPLICA il Certificato di Circolazione.

Versamenti: GUIDA PAGAMENTOTRAMITE PAGO PA

Il codice TARIFFA da utilizzare è N003 (c./c. 9001 di Euro 10,20 + c./c. 4028 di Euro 32,00). Descrizione pratica:             AGGIORNAMENTI VARI CON EMISSIONE DI DUPLICATO.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda


[1] Al posto dell’originale è possibile esibire ed allegare una copia dello stesso accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale in proprio possesso. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. In questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

• fotocopia di un documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

• fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

 Aggiornato il 12/04/2024 by CedDgtno

Cessazione della targa del ciclomotore


DOCUMENTI PER RICHIEDERE LA CESSAZIONE DELLA TARGA a seguito sospensione/passaggio di proprietà/demolizione/perdita di possesso/furto/esportazione di un ciclomotore.

Contestualmente o in seguito alla domanda di sospensione/passaggio di proprietà/demolizione/perdita di possesso/furto/esportazione di un ciclomotore è possibile richiedere la cessazione nel Sistema informativo Motorizzazione della targa del ciclomotore.

Il proprietario deve allegare al modello denominato TT2118, i seguenti documenti: 

  1. Allegato 3, con cui il proprietario dichiara di aver provveduto alla distruzione della targa;
  2. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario.  Nel caso di cittadini extra-Cee esibire anche l’originale del permesso di soggiorno ed allegarne una fotocopia. Nel caso di Persona giuridica allegare la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (o fotocopia Statuto) e fotocopia della carta d’identità del Legale rappresentante. Se il richiedente fosse minorenne l’istanza deve essere sottoscritta dal genitore o dal tutore, allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento e la dichiarazione sostitutiva dell’esercizio della patria potestà;

 Aggiornato il 12/04/2024 by CedDgtno