martedì 13 dicembre 2022

Tesserino di riconoscimento degli investigatori privati


Circolare 23/11/2022
OGGETTO: Chiarimenti in ordine alla procedura di rilascio dei tesserini di riconoscimento degli investigatori privati.

Seguito:/ n. a)557/PASIUI0J 1391/10089 D (l)REG del 19.08.2022;
f n. b)557/PASIUI0J2605/10190(13)REG del 23.09.2022;


I.Premessa
Si fa seguito agli atti di indirizzo del 19 agosto e del 23 settembre uu.ss., meglio
indicati in riferimento, con i quali sono state rassegnate indicazioni relativamente
all'applicazione del D.M. 18 maggio 2022 concernente le caratteristiche e le modalità di
rilascio del tesserino per gli investigatori privati e per gli investigatori dipendenti.
In questo periodo di prima applicazione del menzionato provvedimento, sono
pervenuti alcuni quesiti con i quali sono state richieste delucidazioni in ordine alla definizione
della platea dei destinatari del cennato documento e alla procedura di esecuzione.
Le tematiche evocate hanno formato oggetto di attento approfondimento, che hanno
consentito di individuare la soluzione più idonea da applicare.
Considerato che i quesiti sollevati possono risultare di interesse generale, si ritiene
opportuno, con il presente atto di indirizzo, mettere a disposizione dell'intera "rete" delle
Autorità provinciali di p.s. gli esiti delle riflessioni svolte.


2. Individuazione dei soggetti che possono conseguire il tesserino degli investigatori.

 
Un primo tema evocato attiene all'esatta individuazione dei soggetti abilitati a
conseguire il tesserino di riconoscimento, tenuto conto del fatto che l'art.134 TULPS, tra le
tipologie di attività da autorizzare, contempla, per quanto qui di interesse, oltre a quella di
investigazione, anche quella di raccolta di informazioni per conto dei privati.
In primis giova evidenziare come la figura dell'investigatore privato in Italia è
sostanzialmente disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18
giugno 1931 n.773) e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al Regio Decreto 6
maggio 1940, n.635-Quest'ultimo demanda ad un apposito regolamento l'individuazione delle
caratteristiche minime e dei requisiti richiesti. Infatti, in ottemperanza alle disposizioni del
T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento, è stato emanato il Decreto Ministeriale 1 ° dicembre
2010, n.269.
Ciò premesso, chi intende eseguire in Italia investigazioni e ricerche per conto di
privati in qualità di titolare di un istituto ha l'obbligo di chiedere al Prefetto il rilascio del
titolo di polizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.

L'art. 134 T.U.L.P.S recita infatti al comma 1: "Senza licenza del Prefetto è vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e
di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati".
Con il citato D.M. 1 ° dicembre 2010, n. 269, sono state classificate le tipologie di
attività in cui si può estrinsecare l'investigazione privata.
I requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per poter presentare l'istanza di
cui sopra sono indicati nell'art. 4 del D.M. n. 269/2010 e più specificatamente sono riportati
negli allegati G e H del medesimo decreto, del quale costituiscono parte integrante.
In particolare, l'art.4 del citato decreto, nel rinviare per il dettaglio agli Allegati G ed
H, definisce le caratteristiche ed i requisiti organizzativi e professionali che gli istituti di investigazione
privata e di informazioni commerciali devono possedere e classifica anche le tipologie
di attività in cui si può estrinsecare l'investigazione privata come di seguito:

 a)investigatore privato titolare di istituto;
b)informatore commerciale titolare di istituto,·
c)investigatore autorizzato dipendente;
d)informatore autorizzato dipendente.
Il medesimo art. 4 stabilisce che "sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2
del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2,
rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale
dell'attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal D.M di cui all'art.
254, comma 3 del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale".
Il suddetto D.M. del 18 maggio 2022, alla lettera d) del comma 2 dell'art. 1 reca la
definizione di "titolare di istituto di investigazione privata", individuandolo in colui che
esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati.
Di conseguenza la circolare indicata sub b), nella parte rubricata "I soggetti che
possono conseguire il tesserino degli investigatori", dispone che "la categoria dei "titolari
degli istituti di investigazione privata" ricomprende i soggetti cui sia stata rilasciata la
licenza ex art. 134 T UL.P.S. per svolgere, attraverso un istituto, attività di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli
ammanchi di merce ed alle differenze inventariali, nel settore commerciale. Non rientrano,
invece, in queste categorie i dipendenti degli istituti di investigazione che svolgono attività di
natura diversa (ad es. amministrativa o contabile), con la conseguenza che nei loro confronti
non potrà essere rilasciato il tesserino degli investigatori".
Cosicché può agevolmente ritenersi che tra i soggetti legittimati alla richiesta di
rilascio del tesserino di cui al D.M. del 18 maggio 2022 rientra a pieno titolo anche la figura
dell'investigatore commerciale/informatore, titolare o dipendente, la cui attività risulta
soggetta alle autorizzazioni prescritte dall'art. 134 del medesimo T.U.L.P.S ..
Diverso è il caso disciplinato dall'art. 258 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che così
statuisce: "Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo
comma dell'art. 115 della Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero
raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della
Legge stessa".
Si tratta delle c.d. "Agenzie d' Affari" che svolgono attività di intermediazione in
possesso della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S ..
Le Agenzie di intermediazione ex art. 115 T.U.L.P.S. sono legittimate esclusivamente
allo svolgimento di attività di intermediazione, finalizzata a mettere in contatto due parti
contraenti, con la categorica esclusione della facoltà di svolgere direttamente l'attività propria
degli Istituti di Vigilanza Privata (in assenza delle imprescindibili autorizzazioni prescritte
dall'art. 134 del medesimo T.U.L.P.S.).
Nell'ipotesi enucleata dall'art. 258 del Regolamento non potrà, dunque, trovare
applicazione la disciplina di cui al DM del 18 maggio 2022 relativa al rilascio del tesserino
attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato
dipendente, facoltà questa riservata esclusivamente ai titolari di licenza ex art 134 T.U.L.P.S ..

 2.1 Chiarimenti in ordine alla procedura di rilascio del tesserino.

a) Per quanto riguarda la fototessera del titolare, inserita tra la documentazione da
allegare ali' istanza di rilascio del tesserino, come si legge nelle Linee guida predisposte
dall'Istituto Poligrafico ed allegate alla circolare indicata di seguito sub b), la medesima dovrà
essere "conforme alle raccomandazioni ICAO, applicata in originale con colla o biadesivo
evitando dunque di spillarla con puntine metalliche. Qualora il richiedente si presenti con
foto in formato digitale, il Poligrafico non garantisce la qualità della stessa stampata sulla
tessera".
Si raccomanda, pertanto, di attenersi scrupolosamente all'indicazione fornita
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, anche in ragione del fatto che il tesserino di
riconoscimento, in quanto rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e munito di fotografia
del relativo titolare, costituisce un documento personale di riconoscimento, al quale, quindi, è
intimamente connessa l'esigenza di preservare la pubblica fede.
b) Per quanto concerne la compilazione del modulo di richiesta, disponibile in formato
pdf interattivo, nel quale vanno riportate tutte le informazioni che saranno poi stampate sul
tesserino, si segnala che, tra i campi presenti, v'è quello relativo al "codice Prefettura".
Ai fini di un'agevole reperibilità di tale dato e di una più immediata compilazione del
modulo, si allega al presente atto di indirizzo un prospetto riepilogativo dei codici
identificativi di tutte le Prefetture - Uffici territoriali del Governo (All.1).
Infine, si raccomanda di compilare in ogni sua parte il predetto modulo indicando il
nome e cognome dell'Autorità che rilascia il tesserino ( Prefetto o suo delegato) con la firma
"leggibile" e per esteso.
Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle indicazioni
qui formulate, allo scopo di assicurare l'uniformità di applicazione del sistema della
legislazione di pubblica sicurezza, si assicura che l'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di
sicurezza resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.
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IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
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