Per la violazione dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari risponde il responsabile del singolo punto vendita
Nel caso in cui venga riscontrata la mancata osservanza di un obbligo in materia di sicurezza alimentare all’interno di un punto vendita facente parte di una struttura più articolata e complessa, è il responsabile della singola unità ad essere chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo.
di La Redazione
Cass. civ., sez. II, ord., 5 dicembre 2022, n. 35685
A seguito di un'ispezione in un supermercato, veniva emessa un'ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione per mancato rispetto dell'obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari (nel caso di specie, un formaggio), previsto dal Regolamento CE 178/2000, a carico di una società che gestiva una catena di supermercati e del legale rappresentante della stessa. L'opposizione dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale non ha avuto successo. I soccombenti hanno dunque proposto ricorso in Cassazione.
Il ricorso deduce l'impossibilità di addebitare la responsabilità, anche in forma omissiva, al legale rappresentante della catena alla luce dell'ampiezza e dell'articolazione della struttura aziendale, dotata peraltro di un apposito ufficio competente sulla tematica della sicurezza alimentare. Inoltre viene ribadito come, già in sede di istruttoria amministrativa, sia emersa l'ampia prova della tracciabilità dei prodotti alimentari richiesta dalla normativa. Il ricorso risulta fondato. La Cassazione afferma difatti che: «allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato...per la violazione dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari risponde il responsabile del singolo punto vendita"
Nel caso in cui venga riscontrata la mancata osservanza di un obbligo in materia di sicurezza alimentare all’interno di un punto vendita facente parte di una struttura più articolata e complessa, è il responsabile della singola unità ad essere chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo.
di La Redazione
Cass. civ., sez. II, ord., 5 dicembre 2022, n. 35685
A seguito di un'ispezione in un supermercato, veniva emessa un'ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione per mancato rispetto dell'obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari (nel caso di specie, un formaggio), previsto dal Regolamento CE 178/2000, a carico di una società che gestiva una catena di supermercati e del legale rappresentante della stessa. L'opposizione dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale non ha avuto successo. I soccombenti hanno dunque proposto ricorso in Cassazione.
Il ricorso deduce l'impossibilità di addebitare la responsabilità, anche in forma omissiva, al legale rappresentante della catena alla luce dell'ampiezza e dell'articolazione della struttura aziendale, dotata peraltro di un apposito ufficio competente sulla tematica della sicurezza alimentare. Inoltre viene ribadito come, già in sede di istruttoria amministrativa, sia emersa l'ampia prova della tracciabilità dei prodotti alimentari richiesta dalla normativa. Il ricorso risulta fondato. La Cassazione afferma difatti che: «allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato...per la violazione dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari risponde il responsabile del singolo punto vendita"
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