Dopo le "crociate" del mese scorso, il governo è al lavoro per cambiare la norma introdotta recentemente e lo farà con il decreto di conversione in legge.
Non si parla più dell’art. 434 bis cp, ma del 633 bis cp, in tema di raduni musicali abusivi, con una pena detentiva fino ai 6 anni e una multa fino a 10 mila euro.
Non si parla più dell’art. 434 bis cp, ma del 633 bis cp, in tema di raduni musicali abusivi, con una pena detentiva fino ai 6 anni e una multa fino a 10 mila euro.
Il reato scatterà quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica, a causa dell’inosservanza delle disposizioni su droga, sicurezza e igiene.
Rimarrà la confisca.
Rimarrà la confisca.
Inoltre, scompaiono numero dei partecipanti (che nel testo originario dl Governo era di 50).
Tutti i giornali hanno dato la notizia, ma nessuno si è degnato di mettere a disposizione il testo....ed allora non ci resta che andarcelo a cercare direttamente in Commissione Giustizia.
Del resto il mio slogan preferito è questo:
"è bello sentire cosa dicono gli altri ma ancora più bello è farsi una propria opinione personale :)"
Ecco cosa prevede il testo riformulato:
«Art.5.Sotto l'art. 240 sopra citato. A mio avviso avrebbero dovuto anche prevedere sequestro.....
(Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolo-
si per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica).
1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 633-bis (Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni
pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica). -
Chiunque, invadendo o occupando arbitrariamente terreni o edifici pubblici
o privati, organizza o promuove raduni o manifestazioni musicali è punito
con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000,
quando dall'invasione deriva una situazione di concreto pericolo per l'ordine
pubblico o per la incolumità pubblica o la salute pubblica per l'inosservanza
delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli ovvero delle norme
sulle sostanze stupefacenti o psicotrope.
È sempre ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240, secondo com-
ma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al
primo comma, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le
finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ma.Se.
Art. 240.
Confisca.
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; (1)
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (2)
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
(1) Lettera inserita dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.
(2) Il comma che così recitava: "Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato." è stato così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.
______________
Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 agosto 2017 n° 39424, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11 aprile 2017 n° 18167, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 6 marzo 2008, n. 10280, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 15 ottobre 2008, n. 38834, Tribunale di Cosenza, sentenza 2 marzo 2009 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 12 agosto 2009, n. 32916 in Altalex Massimario.
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; (1)
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (2)
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
(1) Lettera inserita dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.
(2) Il comma che così recitava: "Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato." è stato così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.
______________
Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 agosto 2017 n° 39424, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11 aprile 2017 n° 18167, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 6 marzo 2008, n. 10280, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 15 ottobre 2008, n. 38834, Tribunale di Cosenza, sentenza 2 marzo 2009 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 12 agosto 2009, n. 32916 in Altalex Massimario.