domenica 7 novembre 2021

Nasce ufficialmente il "Mediatore da diporto". Manca solo lo "Scaricatore di porto"

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 agosto 2021, n. 151
Regolamento recante modalita' di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore del diporto. (21G00163) (GU Serie Generale n.264 del 05-11-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2021

 

                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «Codice», il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
    b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26  marzo  2010,
n. 59; 
    c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita' produttive di  cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    e) «registro delle imprese», il registro  di  cui  agli  articoli
2188 e seguenti del codice civile; 
    f)   «REA»,   il   repertorio   delle   notizie   economiche   ed
amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    g) «Camera di commercio»,  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    h) «Comunicazione unica», la comunicazione unica per  la  nascita
dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.
40; 
    i) «attivita'», l'attivita' regolamentata dal decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171; 
    l)  «modelli»,  il  modello  «MEDIATORI  DEL  DIPORTO»,  di   cui
all'allegato «A»  del  presente  decreto, e  il  modello  intercalare
«REQUISITI»,  di  cui  all'allegato  «B»  del  presente   decreto, da
utilizzarsi  per  gli  adempimenti  previsti  dal  presente  decreto,
presentati  come  file  XML,  secondo  le  specifiche   tecniche   da
approvarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma  1,  e  18,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  come  allegati  alla   modulistica   informatica   registro
imprese/REA, redatti secondo gli allegati  «A»  e  «B»  del  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                      Presentazione della SCIA 
 
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  e'  riservata  ai   soggetti   che
risultano  in  possesso  dei   requisiti   prescritti   dall'articolo
49-quater, comma 3, del Codice. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per  il  tramite  dello
sportello unico del comune competente per territorio,  apposita  SCIA
al registro delle imprese della camera di commercio, corredata  delle
certificazioni  e  delle  dichiarazioni  sostitutive  previste  dalla
legge,  compilando  la  sezione  SCIA  del  modello  «MEDIATORI   DEL
DIPORTO»,  sottoscritto  digitalmente   dal   titolare   dell'impresa
individuale, ovvero da un amministratore dell'impresa societaria. 
  3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 25,  comma  3,
del decreto legislativo, la SCIA prevista dal comma 2  e'  presentata
direttamente all'ufficio del registro delle imprese della  camera  di
commercio della  provincia  dove  i  soggetti  richiedenti  intendono
esercitare l'attivita'. 
  4. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4  e
10,  contestualmente   alle   istanze   relative   agli   adempimenti
pubblicitari nei confronti del registro  delle  imprese,  ovvero  del
REA, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
                               Art. 3 
 
               Dichiarazione di possesso dei requisiti 
 
  1. Il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dal  Codice  per
lo svolgimento  dell'attivita'  e'  attestato  mediante  compilazione
della sezione «REQUISITI» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO». 
  2. Sono altresi' tenuti alla compilazione del  modello  intercalare
«REQUISITI» gli altri eventuali legali rappresentanti e tutti  coloro
che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita'  di  mediatore  del
diporto per conto dell'impresa. 
                               Art. 4 
 
     Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali 
 
  1. Presso ogni sede o unita' locale in cui si  svolge  l'attivita',
l'impresa nomina almeno un preposto  in  possesso  dei  requisiti  di
idoneita', certificati secondo le modalita' definite all'articolo 3. 
                               Art. 5 
 
             Accertamento e certificazione dei requisiti 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le  dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad  assegnare  la
qualifica di  mediatore  del  diporto,  avviando  contestualmente  la
verifica prevista dall'articolo 19, comma 3,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e'  certificata
nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 
                               Art. 6 
 
       Pubblicita' dei provvedimenti inibitori dell'attivita' 
 
  1.  L'applicazione  di  una  delle  sanzioni  disciplinari  di  cui
all'articolo 49-quater, comma 6, lettere c)  e  d),  del  Codice,  e'
iscritta d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA
della cessazione dell'attivita' medesima. 
                               Art. 7 
 
      Posizione REA dei mediatori del diporto non imprenditori 
 
  1. I soggetti diversi dall'imprenditore  che  svolgono  l'attivita'
per conto  dell'impresa  sono  iscritti  nella  posizione  REA  della
medesima impresa. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 presentano la SCIA con le modalita'
previste dall'articolo 2 e sono inseriti nella  polizza  assicurativa
dell'impresa a norma dell'articolo 11, commi 2 e 3. 
  3. La pubblicita' dell'inserimento del mediatore  del  diporto  non
imprenditore nella posizione REA dell'impresa e'  assicurata  tramite
la certificazione del registro delle imprese. 
  4. L'iscrizione al REA del mediatore del diporto  non  imprenditore
e' soggetta ai diritti di segreteria stabiliti ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
                               Art. 8 
 
                      Procedimenti disciplinari 
 
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 49-quater, comma 6, del  Codice,
sono irrogate dal competente ufficio della camera  di  commercio  del
luogo in cui e' stata commessa la condotta,  previa  apertura  di  un
procedimento disciplinare nei suoi confronti. 
  2. L'adozione dei provvedimenti  disciplinari  e'  preceduta  dalla
citazione dell'interessato a comparire davanti  all'ufficio  camerale
competente, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per controdedurre, nonche' con  la  specifica  indicazione  di
quanto contestatogli. 
  3. Del  procedimento  disciplinare  va  redatto  apposito  processo
verbale sottoscritto dal dirigente dell'ufficio, o  persona  da  esso
delegata,  nonche'   dal   mediatore   del   diporto   sottoposto   a
procedimento, se costituitosi. La decisione motivata viene comunicata
all'interessato entro i quindici  giorni  successivi  dalla  data  di
chiusura  del  procedimento  stesso  mediante  messaggio   di   posta
elettronica certificata, all'indirizzo iscritto nella  posizione  REA
del mediatore del diporto medesimo. 
  4. La inibizione perpetua di cui all'articolo 49-quater, comma  11,
del Codice, e' pronunciata previa comunicazione all'interessato o  al
tutore o curatore nei casi delle lettere b) e c) ivi previste. 
  5. La sospensione di  cui  all'articolo  49-quater,  comma  8,  del
Codice, e' pronunciata  previa  comunicazione  all'interessato  o  al
tutore o curatore nei casi delle lettere d), e) ed f) ivi previste. 
  6. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma  8,
lettera a), del Codice, puo' nuovamente avviare  l'attivita'  purche'
provi  che  e'  stata   rinnovata   la   polizza   di   assicurazione
professionale di cui al medesimo articolo, comma  3,  lettera  f),  e
sempre che non sia stato pronunciato un provvedimento disciplinare di
cui alle lettere c) e d) del comma 6 del medesimo articolo. 
  7. Il mediatore sospeso, a norma dell'articolo 49-quater, comma  8,
lettere b) e c), del  Codice,  puo'  nuovamente  avviare  l'attivita'
purche' provi  che  e'  venuta  a  cessare  la  causa  che  ne  aveva
determinato la sospensione. 
  8.  I  procedimenti  disciplinari  che   si   concludono   con   un
provvedimento  di  ammonimento,  censura,  sospensione  o  inibizione
perpetua dell'attivita', di cui all'articolo 49-quater, comma 6,  del
Codice, sono annotati ed iscritti  per  estratto  nel  REA.  A  detti
provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche',
nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 
                               Art. 9 
 
                              Modifiche 
 
  1. Le modifiche inerenti all'impresa, all'attivita' o  ai  soggetti
di cui all'articolo 3, sono comunicate all'ufficio del registro delle
imprese  della  competente  camera  di  commercio  entro  30   giorni
dall'evento, mediante  compilazione  della  sezione  «MODIFICHE»  del
modello  «MEDIATORI   DEL   DIPORTO»,   sottoscritto   dal   titolare
dell'impresa  individuale  o  da   un   amministratore   dell'impresa
societaria. 
                               Art. 10 
 
Determinazione delle materie e delle  modalita'  di  svolgimento  dei
                   corsi e degli esami abilitanti 
 
  1. Possono presentare la SCIA di cui all'articolo 2  gli  aspiranti
mediatori  del  diporto  che  hanno  superato  gli   esami   previsti
dall'articolo 49-quater, comma 3,  lettera  e),  del  Codice,  previa
frequenza del corso teorico - pratico di cui al comma 4 del  predetto
articolo 49-quater. La camera di commercio provvede, almeno una volta
l'anno,  all'espletamento  delle  prove  di  esame   assicurando   la
necessaria, massima pubblicita' degli avvisi di concorso e del diario
delle  prove  di  esame,   tramite   pubblicazione   sul   sito   web
istituzionale. 
  2. Nel caso delle societa',  il  requisito  del  superamento  degli
esami  di  cui  al  comma  1,  e'  verificato  in  capo   al   legale
rappresentante della stessa. 
  3.  I  corsi  teorico-pratici,  organizzati  dalle  regioni,  anche
attraverso soggetti accreditati o specificatamente autorizzati, hanno
una durata minima di 90 ore e prevedono l'insegnamento delle  materie
oggetto dell'esame abilitante di cui al comma 4. 
  4. L'esame consiste in una prova scritta ed  in  una  prova  orale;
alla prova orale sono ammessi i candidati che  abbiano  riportato  un
voto di almeno sette decimi nella prova scritta. L'esame e'  superato
dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi
nella prova orale. La  prova  scritta  e  quella  orale  vertono  sui
seguenti argomenti: 
    a) norme che regolano la  mediazione  in  generale  e  quella  da
diporto in particolare, dettate dal codice  civile,  da  leggi  e  da
regolamenti; 
    b) nozioni teorico-pratiche relative  ai  contratti-tipo  in  uso
quali i contratti di compravendita, di locazione, anche  finanziaria,
e di noleggio di unita' da diporto; 
    c)   nozioni   relative   all'immissione   in   commercio   delle
imbarcazioni da diporto; 
    d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del  mercato
della nautica da diporto; 
    e) cenni sui principali registri internazionali e  sugli  aspetti
doganali delle unita' provenienti da detti registri; 
    f) conoscenza delle  principali  disposizioni  del  codice  della
navigazione e del Codice, in materia di regime  amministrativo  delle
unita' da  diporto,  di  costruzione,  immissione  in  commercio,  di
proprieta', di privilegi e  di  ipoteche,  persone  trasportabili  ed
equipaggi; 
    g) nozioni sulle assicurazioni e sulla responsabilita'  derivante
dalla circolazione delle unita' da diporto; 
    h) conoscenza delle operazioni  e  dei  servizi  portuali,  delle
strutture dedicate alla nautica da diporto,  nonche'  delle  funzioni
che svolgono i vari  ausiliari  del  traffico  marittimo  nella  fase
portuale; 
    i) conoscenza della geografia politica ed economica; 
    l) conoscenza pratica della lingua inglese  ed,  in  particolare,
dei termini tecnici relativi ai vari istituti. 
  5. All'esame, diretto ad  accertare  l'attitudine  e  la  capacita'
professionale dell'aspirante  mediatore  del  diporto,  provvede  una
commissione giudicatrice nominata per  ogni  sessione  di  esame  dal
presidente della camera di commercio. 
  6.  La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta  dal   segretario
generale della camera di commercio, o da persona da esso delegata con
qualifica funzionale dirigenziale ovvero,  se  non  presente,  da  un
funzionario di carriera direttiva; e' inoltre composta da  altri  due
membri, uno dei quali docente di scuola secondaria superiore  in  una
delle materie sulle  quali  vertono  le  prove  di  esame,  anche  in
congedo, ed uno indicato dalla Capitaneria di  Porto  competente  per
territorio. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  impiegato
della camera di commercio, con  qualifica  funzionale  non  inferiore
all'area contrattuale C, designato dal segretario generale. 
  7. Le commissioni giudicatrici  provvedono  alla  compilazione  dei
verbali relativi ad ogni seduta, che devono essere firmati da tutti i
membri e dal segretario. 
  8. La partecipazione alla commissione giudicatrice puo'  dar  luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.  Eventuali  gettoni
di presenza non possono superare l'importo di 30 euro  a  seduta,  in
coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  5,   comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  9. Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere
riammessi a  sostenerle  ma,  in  ogni  caso,  non  prima  che  siano
trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito  dell'esame
precedente. 
  10. I diritti  di  segreteria  per  la  partecipazione  agli  esami
abilitanti sono stabiliti, modificati e aggiornati con  le  modalita'
di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  11. L'aspirante mediatore del diporto frequenta il corso presso  la
regione di residenza o di domicilio professionale e sostiene  l'esame
presso la camera di commercio ove intende iscriversi. 
  12. I mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n.  478,
regolarmente iscritti nel registro delle  imprese  o  nella  apposita
sezione del REA, sono  esentati  dalla  frequenza  del  corso  e  dal
sostenimento dell'esame. 
                               Art. 11 
 
Determinazione  dei  limiti  e  dei  massimali   della   polizza   di
  assicurazione della responsabilita' civile  per  i  danni  arrecati
  nell'esercizio dell'attivita'. 
 
  1.  Gli  importi  minimi  di  copertura  della   polizza   di   cui
all'articolo 49-quater, comma 3,  lettera  f),  del  Codice,  sono  i
seguenti: 
    a) euro 260.000 per le imprese individuali; 
    b) euro 520.000 per le societa' di persone; 
    c) euro 1.550.000 per le societa' di capitali e le cooperative. 
  2. La polizza di cui al comma 1 copre tutti coloro che, all'interno
dell'impresa, svolgono a qualsiasi titolo l'attivita'. 
  3. Lo svolgimento contemporaneo dell'attivita' per piu' imprese, da
parte di un mediatore del diporto, comporta  l'obbligo  di  possedere
distinte coperture assicurative. 
                               Art. 12 
 
                       Diritto di stabilimento 
 
  1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro  dell'Unione  europea
che, in base alle leggi di quello Stato, sono  abilitate  a  svolgere
l'attivita'  e  intendono  aprire  sul  territorio   nazionale   sedi
secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita'  medesima,  hanno
titolo all'iscrizione nel registro  delle  imprese  e  nel  REA,  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli  9  e  12,  comma  3,  del
decreto legislativo. 
  2. Le imprese  di  cui  al  comma  1  si  considerano  assoggettate
all'osservanza del requisito  richiesto  dal  comma  3,  lettera  f),
dell'articolo 49-quater del Codice, se risultano coperte da  garanzia
equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro  in  cui
sono stabilite, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo. 
                               Art. 13 
 
                    Libera prestazione di servizi 
 
  1.  La  prestazione  temporanea  e  occasionale  dell'attivita'  e'
consentita alle imprese stabilite in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea che, in base alle leggi di quello  Stato,  sono  abilitate  a
svolgere l'attivita',  se  non  aventi  alcuna  sede  nel  territorio
italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui  al  titolo  II  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   206,   come   previsto
dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo. 
  2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo  di
iscrizione  nel  registro  delle  imprese  o  nel  REA,  non  trovano
applicazione  nei  confronti  delle  imprese  esercenti  l'attivita',
stabilite in altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  non  aventi
alcuna sede o unita' locale sul territorio italiano. 
                               Art. 14 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrano  in  vigore
decorsi sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
                               Art. 15 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 6 agosto 2021 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Cartabia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 861 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico