Valido l’alcol test anche se effettuato in assenza del difensore di fiducia (artt. 354 e 356 c.p.p)

Secondo la Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 28, la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad un accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere all’effettuazione del test. 

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