venerdì 31 dicembre 2021

COVID-19:disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021 

 

Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007 - Aggiornamento 2022




Istat adotta la classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022

L’Istat predispone la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 aggiornamento 2022 per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

La classificazione delle attività economiche in oggetto, sin dal 2008, viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative e, per tale ragione, è necessario un coordinamento inter-istituzionale. Per consentire la sua implementazione operativa, la nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.
Il dettaglio completo dei cambiamenti e le relative tabelle di corrispondenza sono riportati nell’allegato.

Tenuto conto dell’utilizzo sempre più frequente dell’Ateco anche per motivi non statistici e sulla spinta dell’attività di revisione internazionale (Isic e Nace), nel corso del 2020 l’Istat ha avviato e implementato un processo di aggiornamento periodico della classificazione ATECO per soddisfare con maggiore tempestività le richieste di modifica provenienti dai principali stakeholder. L’aggiornamento della classificazione è il risultato di un processo decisionale di valutazione delle proposte di modifica coordinato e svolto dall’Istat con il supporto del Comitato Ateco ed interessa i livelli inferiori della classificazione ossia le categorie (V cifra Ateco) e sottocategorie (VI cifra Ateco). Il primo aggiornamento della classificazione delle attività economiche (Ateco2007 aggiornamento 2021) è stato adottato a partire dal 1° gennaio 2021.

In quanto versione nazionale della classificazione europea Nace, l’Ateco è soggetta a vincoli di struttura fino a livello di classe (quattro cifre). Infatti, per interventi che riguardano le prime quattro cifre è obbligatorio attenersi ai processi di revisione condotti a livello europeo e internazionale, mentre per gli aggiornamenti l’Istat ha maggiore possibilità di intervento ma sempre assicurando la coerenza con la gerarchia della classificazione NACE della versione di riferimento e per tale ragione anche per l’aggiornamento è necessaria l’approvazione di Eurostat.

In parallelo alle attività di aggiornamento, inoltre, l’Istat è coinvolto attivamente nelle operazioni di revisione della classificazione Nace che nell’arco dei prossimi anni porterà ad una nuova versione anche della classificazione Ateco.
Classificazione attività economiche




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Nota informativa e metodologica(pdf 643 kb)
Ateco 2007 - Aggiornamento 2022(pdf 659 kb)
Glossario (pdf 549 kb)

mercoledì 29 dicembre 2021

Effetti della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma sul ruolo di anzianità dei pubblici dipendenti – Effetti della sentenza che pronuncia sulla illegittimità del ruolo di anzianità

Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana - Funzioni consultive – Pareri facoltativi – Limiti.

Processo amministrativo - Questione di legittimità costituzionale – Declaratoria di illegittimità costituzionale – Effetti.

Pubblico impiego privatizzato – Ruolo - Sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale – Effetti.

Pubblico impiego privatizzato – Ruolo - Sentenza che ne dichiara l’illegittimità – Effetti.

C.d.S.:Circolare DL INFRASTRUTTURE


Ministero dell'Interno
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastruttura stradali e autostradali. Rilascio del permesso provvisorio di guida provvisorio di cui all'art. 126, comma 8-bis) codice della strada
(Prot. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28/12/2021)
 
ASAPS

lunedì 27 dicembre 2021

circolare ex MIT protocollo 39841 del 27/12/2021


Descrizione breve
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16febbraio 2021 cd. “Omnibus II”
Ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Allegati

circolare_protocollo_39841_del_27-12-2021.pdf
TABELLA_DI_SINTESI_DELLE_PROROGHE_DI_VALIDITA_FINE_STATO_EMERGENZA_31_3_22_def.pdf

Competenza

Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Data di ultima modifica: 27/12/2021
Data di pubblicazione: 27/12/2021

venerdì 24 dicembre 2021

Mezzi pesanti, calendario dei divieti di circolazione 2022


Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , è disponibile l'annuale decreto ministeriale che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l’anno 2022. Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.
Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l'autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve essere emessa dal Prefetto.

Allegati
Decreto ministeriale n. 506 del 14-12-2021
Decreto Ministeriale 506 del 14-12-2021.pdf


mercoledì 22 dicembre 2021

Preavviso:VIETATO DIRE CAVOLATE!!!

 

Sul preavviso di accertamento infrazione, qualunque vigile sulla faccia della terra sà tutto quello che deve sapere: che non è previsto dal codice, che non è obbligatorio lasciarlo, che puo' essere annullato (ricorrendone i presupposti) direttamente dal Comandante di P.L, senza bisogno di inviarlo al Prefetto ecc. ecc.

Quello che invece non tutti sanno (o che fanno finta di non sapere), è il fatto che non si può' scrivere sul preavviso cosa non vera perché si commette un REATO (contro la fede pubblica)

Ad es. non puoi dire che il trasgressore era assente se è vivo e vegeto al momento dell'accertamento della violazione (e magari ci litighi pure), e non puoi nemmeno dire, sul preavviso, che il trasgressore era TIZIO o CAIO o SEMPRONIO (anche se lo sospetti), perché se sei certo di chi è il trasgressore glie lo devi contestare immediatamente  con verbale di contestazione (redatto ai sensi dell'art. 200 C.d.S.) e tante altre cosette di cui non mi soffermo.

Nel caso in questione (v. sotto), con sentenza 7 giugno 2016 il G.u.p. del Tribunale di Sassari, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava il vigile colpevole del reato di cui agli artt. 476, secondo comma, e 479 cod. pen., per avere attestato, nella qualità di agente di polizia municipale del Comune di XXXX, in un verbale fidefaciente di accertamento di illecito stradale, contrariamente al vero, che un'automobile BMW,di proprietà di XXXXXXXX, sostava in uno stallo destinato agli invalidi, mentre la stessa si trovava presso un'autofficina; e per avere attestato che non era stato possibile contestare immediatamente l'infrazione in assenza del trasgressore.

Il vigile in questione ricorre (nei vari gradi di giudizio), giustificandosi anche per il fatto che, non c'era nessun un obbligo del preavviso in assenza del trasgressore.......

Pronunciandosi sul ricorso, proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia assolutoria nei confronti di un vigile urbano cui era stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico, per aver messo a verbale un fatto non rispondente al vero, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 9 dicembre 2021, n. 45209 – nel disattendere la tesi della parte civile, secondo cui la mancata compilazione, da parte del vigile, del c.d. preavviso di  accertamento da lasciare sull'autovettura, integrava il reato in questione - ha invece affermato che il fatto non integrava la contestata violazione di cui al combinato disposto degli artt. 476, comma 2 e 479, c.p., atteso che non vi è alcuna norma del Codice della strada che disciplini il c.d. preavviso di violazione e ne imponga la compilazione in caso di impossibilita di contestazione immediata per assenza del trasgressore.

MORALE DELLA FAVOLA, LA CASSAZIONE:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 9 dicembre 2021, n. 45209

(tratto parzialmente da https://www.quotidianogiuridico.it)

Apparecchi da Intrattenimento:le novità

Apparecchi da Intrattenimento. Proroga al 30 giugno 2022 del termine per la richiesta dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi comma 7a e comma 7c già certificati

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica oggi la nuova determina in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Il 17 dicembre u.s. è stata pubblicata la determinazione direttoriale n. 480037 che modifica la Determinazione direttoriale prot. n. 172999/RU del 1.06.2021 (da ora DRA), con particolare riferimento ai termini e ad alcuni contenuti previsti dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 10.
Nello specifico, le modifiche apportate sono le seguenti:
1. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per la presentazione delle autocertificazioni volte ad ottenere i nulla osta di esercizio per gli apparecchi meccanici…..


SCARICA LA DETERMINA

https://www.jamma.tv 

 [480037 del 16/12/2021] - Modifica delle regole amministrative per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. - pdf – Pubblicata il 17/12/2021

martedì 21 dicembre 2021

Per la Corte Costituzionale sono procedibili d'ufficio le Lesioni stradali gravi, ex art. 590-bis, comma 1, c.p.

Lesioni gravi o gravissime per violazione colposa delle norme sulla circolazione stradale: la procedibilità d’ufficio è (di nuovo) salva
 
Benché le condotte integranti il delitto di lesioni gravi o gravissime per violazione colposa delle norme in materia di circolazione stradale siano connotate da un minor disvalore rispetto a quelle caratterizzate dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli, la procedibilità d’ufficio, anche per le prime, non è manifestamente irragionevole.

domenica 19 dicembre 2021

Responsabilità solidale affissione manifesti elettorali

«In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta); ciò tuttavia, a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento»
(Sez. 2, Sent. n. 13770 del 2009)
 

Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.40328 del 16/12/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:40328CIV), udienza del 11/11/2021, Presidente DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore VARRONE LUCA

venerdì 17 dicembre 2021

Confermato il 186, comma 2 C.d.S. -Cavoli suoi se ha assunto medicinali :)

Condannato ai sensi dell' art. 186, comma 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada propone ricorso:

Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere valorizzato elementi in favore dell'imputato, stante l'alterazione della misurazione del tasso alcolemico dovuta all'assunzione di prodotti farmacologici e/o colluttori.

Alla Cassazione non frega un caiser.

Al riguardo, il perito nominato ha accertato che detto medicinale non poteva in alcun modo incidere, se non marginalmente, su tale valore;peraltro, i giudici di merito hanno correttamente richiamato  l'insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale
 
DELLA SERIE:SE LI HA ASSUNTI Cxxxx suoi... 
 

Esperimento di guida per il rinnovo di validità patente

Protocollo n° 38775 del 16/12/2021 – Esperimento di guida per il rinnovo di validità di una patente scaduta da più di 5 anni: integrazioni e precisazioni. Possibilità di condurre un veicolo, a cui la patente da rinnovarsi abilita, fino alla data dell’esperimento. 

Aggiornato il 17/12/2021 by CedDgtno 

 

A rischio l'art. 93 del C.d.S.


Decreto Sicurezza
Furbetti della targa estera, la Corte Ue boccia la stretta italiana
Imponendo una nuova immatricolazione, con relativi oneri, la legislazione applica una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore

Stop della Corte Ue alla stretta sui “furbetti delle targhe estere”, che fu introdotta a dicembre 2018 dal decreto Sicurezza, fortemente voluto da Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno. Secondo i giudici europei, è illegittimo vietare a chi è residente in uno Stato membro di guidare un veicolo con targa estera, imponendone di fatto la reimmatricolazione in quello Stato. Perlomeno se l'utilizzo del mezzo è solo temporaneo.


La vicenda sottoposta alla Corte Ue

La Corte si è pronunciata sulla questione sollevata dal Giudice di pace di Massa Carrara, cui un cittadino residente in Italia aveva fatto ricorso contro le pesanti sanzioni (previste dall'articolo 93 del Codice della strada, nella versione modificata dal Dl Sicurezza) comminategli perché guidava un'auto con targa slovacca intestata alla moglie, residente in Slovacchia.La norma italiana vieta la guida di veicoli con targa estera da parte di persone che risultino residenti in Italia da più di 60 giorni. Chi lo viola è punito con una multa di 711 euro e la confisca del mezzo. Quest'ultima è evitabile solo con la reimmatricolazione con targa italiana entro 180 giorni.

Il giudice italiano aveva ipotizzato un'eccessiva onerosità (per costo e complessità) degli adempimenti ora imposti dall'articolo 93 e una discriminazione basata sulla nazionalità. Aveva anche ritenuto che possano essere stati limitati alcuni diritti riconosciuti dal Tfue (Trattato di funzionamento dell'Unione europea) ai cittadini Ue.

I contenuti della sentenza La Corte ha confermato il parere del giudice italiano proprio sotto il profilo del Tfue: ritiene che i casi come quello della coppia sanzionata a Massa siano qualificabili come movimento di capitali, tutelati dall'articolo 63 del Tfue.Secondo tale norma, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Paesi membri. Tra esse rientrano tutte le misure imposte da uno Stato membro tali da dissuadere i soggetti colà residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri
Secondo la Corte, la legislazione italiana, imponendo ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni una nuova immatricolazione degli autoveicoli già immatricolati in altro Stato membro, con pagamento dei relativi oneri, finisce per applicare una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore. Per contro, il comodato d'uso dei veicoli immatricolati in Italia non è assoggettato a questa doppia imposizione. Questa differenza di trattamento è in grado di dissuadere i residenti in Italia dall'accettare il comodato d'uso loro offerto dai residenti in un altro Stato membro.

L'articolo 93 del Codice della strada italiano, quindi, costituisce restrizione alla libera circolazione di capitali ai sensi dell'articolo 63 del Tfue. È una restrizione ammissibile solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell'ipotesi in esame, e per finalità di contrasto della frode fiscale quando l'autoveicolo immatricolato in uno Stato membro sia destinato all'utilizzo permanente in altro Stato membro.La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo, oggetto del procedimento principale.

Le conseguenze pratiche

Per vedere i primi effetti pratici di questa sentenza, dunque, occorre attendere la decisione del giudice di Massa. E si dovrà vedere come saranno decise altre cause che riguardano l'applicazione dell'articolo 93 del Codice, in funzione di contrasto all'esterovestizione di veicoli circolanti stabilmente in Italia.Non è detto che le future sentenze seguano quanto stabilito dalla Corte Ue. Non solo a causa degli orientamenti dei giudici, ma anche perché i ricorsi su cui essi devono decidere possono essere impostati in maniera diversa da quello presentato a Massa.È però importante che la Corte paia aver messo in discussione l'articolo 93 anche in linea di principio.

Anche al dì là del fatto che l'uso di un veicolo senza reimmatricolarlo in Italia possa essere configurato come un comodato transfrontaliero o un semplice modo per eludere il fisco italiano e le multe per infrazioni stradali commesse in Italia (le notifiche all'estero sono limitate per legge e ancora difficili per non pochi corpi di polizia italiani).Si vedrà come la sentenza sarà valutata dal ministero dell'Interno e se tale valutazione porterà a modificare la norma. Anche per evitare rischi di procedure di infrazione Ue.

L’attuale normativa non tocca gli evasori fiscali

Nel frattempo resta il fatto che la norma attuale pare fatta apposta per penalizzare gli abusi commessi dagli stranieri residenti in Italia (che circolano con targa del loro Paese di origine, avvantaggiandosi rispetto agli italiani in regola), senza però toccare gli evasori fiscali (nemmeno quelli italiani).Infatti, l'articolo 93 deroga ai divieti se ci sono contratti di leasing o noleggio senza conducente con operatori con sede nella Ue o nel See (Spazio economico europeo). Oppure se c'è un accordo di comodato d'uso legato all'uso del veicolo nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese Ue o See.

Il tutto va documentato con atti di data certa.In sostanza, un evasore (o comunque un “furbetto della targa estera”) può ricorrere a leasing, noleggio o comodato esteri senza rischiare alcuna sanzione. E spesso chi lo fa utilizza auto di lusso, soggette a superbollo ed ecotassa, oltre a rappresentare un indice per valutare la congruità delle sue dichiarazioni dei redditi.I “furbetti” stranieri residenti in Italia, invece, sono di solito persone più modeste. E circolano con auto ben più comuni, non di rado anche vecchie.
 
di Maurizio Caprino 16 dicembre 2021
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martedì 14 dicembre 2021

Congedo per malattia: il lavoratore deve comunicare anche al datore di lavoro il cambio di indirizzo


La Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di licenziamento di un dipendente in congedo per malattia per aver questi omesso di comunicare, anche al datore di lavoro oltre che all’INPS, la variazione del proprio indirizzo di reperibilità, va applicata la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori laddove il CCNL applicato preveda per tale condotta – comunque ritenuta dalla Suprema Corte disciplinarmente rilevante – una sanzione conservativa (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 25 novembre 2021, n. 36729). 

Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 25 novembre 2021, n. 36729 
 
 https://www.quotidianogiuridico.it/

Violazione del Codice della strada e opposizione alla cartella esattoriale


Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto:
“Qualora la parte proponga opposizione a cartella di pagamento emessa sulla base di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deducendo anche l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, la verifica della tempestività dell’opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all’agente postale per la spedizione".

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso.

Covid 19: Garante privacy, il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive


Sono pervenute al Garante segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.

A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che - come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute - non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.

L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo

L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

Roma, 10 dicembre 2021

 

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lunedì 13 dicembre 2021

Il vigile turnista usufruisce della maggiorazione e non ha diritto a riposarsi




Il vigile urbano che presta la propria attività per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, senza fruire del riposo settimanale non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o risarcimento, se fa parte del personale turnista.

Il pagamento della maggiorazione prevista per la turnazione, compensa ogni eventuale disagio subito dal dipendente.
Chi lo dice? LA SUPREMA CORTE.....

venerdì 10 dicembre 2021

Riduzione delle domande del questionario per il conseguimento delle pat. cat: A1, A2, A, B1, B e BE.


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 27 ottobre 2021
Modifiche alle modalita' di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE. (21A07153) (GU Serie Generale n.292 del 09-12-2021)

DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA'- ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO E CONFISCA NELL'ANV - PROCEDURA TRANSITORIA.

 File Avviso n. 29

Protocollo nr° 37616 del 06/12/2021 – File Avviso n. 29 – Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Annotazione dei provvedimenti di sequestro e confisca nell’ANV. Procedura transitoria.

Corsi CQC e RCQC – ULTERIORI PRECISAZIONI

Protocollo n° 37923 del 09/12/2021 – Circolare protocollo 31895 del 15 ottobre 2021, recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021”, come integrata dalla circolare prot. n. 33787 del 3 novembre 2021 ULTERIORI PRECISAZIONI 
 Aggiornato il 09/12/2021 by CedDgtno

domenica 5 dicembre 2021

SUPER GREEN PASS - GREEN PASS - LE REGOLE DAL 6 DICEMBRE 2021 AL 15 GENNAIO 2022

Scheda di aggiornamento professionale a cura di Mario Ricca (pdf su telegram)












Circolazione stradale: il C.I.D. non ha efficacia vincolante per il Giudice

Va ribadito il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo
modello di constatazione amichevole invocato

Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.37752 del 01/12/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:37752CIV), udienza del 14/09/2021, Presidente SCODITTI ENRICO Relatore PORRECA PAOLO

sabato 4 dicembre 2021

Validità delle autorizzazioni internazionale trasporto Merci

Prot. n° 24366 del 29 novembre 2021 – Proroga validità autorizzazioni internazionali al trasporto di merci per l’anno 2021

Aggiornato il 02/12/2021 by CedDgtno

SUCCO:
Le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci relative all'anno 2021 hanno validità sino alla mezzanotte del 31 gennaio 2022 per tutti i Paesi ad eccezione di: Israele, Kyrgyzstan e Svizzera
per i quali le autorizzazioni 2021 scadranno alla mezzanotte del 31 dicembre 2021.

venerdì 3 dicembre 2021

Circolare 2 dicembre 2021

Circolare 2 dicembre 2021. Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

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giovedì 2 dicembre 2021

SUPER GREEN PASS - VERBALE - NOVEMBRE 2021 E DAL 15 DICEMBRE 2021

Verbale rivisto ed aggiornato a cura di Mario Ricca (pdf su telegram)







Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

(Regioni.it 4196 - 03/12/2021) Preannunciate dal Presidente Massimiliano Fedriga (cfr. Regioni.it n.4195), subito dopo l’approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” nell’emergenza da Covid-19 sono state recepite da un’ordinanza del ministro della Salute.
Le Linee guida riguardano i seguenti settori:
- ristorazione e cerimonie
- attività turistiche e ricettive
- cinema e spettacoli dal vivo
- piscine termali e centri benessere
- servizi alla persona
- commercio
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- parchi tematici e di divertimento
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- convegni e congressi
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sagre e fiere locali
- corsi di formazione
- sale da ballo e discoteche

Link: Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
http://www.regioni.it/
 
AGGIORNAMENTO DEL 9 DICEMBRE 2021
 MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 dicembre 2021
Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021)

mercoledì 1 dicembre 2021

Pa, via libera alle linee guida per lo smart working

"Oggi siamo arrivati alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali sulle linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l'anno nei contratti di lavoro. Il testo, adesso, sarà inviato alla Conferenza Unificata. 

Covid-19: Altre due Ordinanze del 26 nov. 21

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 26 novembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A07065) (GU Serie Generale n.283 del 27-11-2021)

 SUCCO:

sono vietati l'ingresso e  il  transito
nel territorio nazionale alle  persone  che  nei  quattordici  giorni
antecedenti hanno soggiornato o  transitato  in  Sudafrica,  Lesotho,
Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini,

 MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 26 novembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (21A07066) (GU Serie Generale n.283 del 27-11-2021)

 SUCCO:

Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                 nella Regione Friuli-Venezia Giulia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano, per  un
periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di
cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma
2-bis, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  come  da  ultimo
modificato dal decreto-legge 24 novembre  2021,  n.  172,  citato  in
premessa. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 novembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

lunedì 29 novembre 2021

SUPER GREEN PASS - VERBALE - NOVEMBRE 2021 E DAL 15 DICEMBRE 2021

IN ESCLUSIVA:A cura di Mario Ricca, tutta la modulistica adeguata con la legge 26.11.21, n. 172 (pdf su telegram)








 

L’incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria “C” è compatibile con l’istituto delle mansioni superiori?



24/11/2021

CFL140

[Funzioni locali] Nuova disciplina delle posizioni organizzative


L’incarico di posizione organizzativa affidato ad una categoria “C” è compatibile con l’istituto delle mansioni superiori?

Premesso che:

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del CCNL 21/05/2018 le posizioni organizzative possono essere assegnate – di regola - esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria “D”, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui un Comune sia privo di posizioni di categoria “D”, l’incarico può essere conferito ai dipendenti classificati nelle categorie “C” o “B”;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 3, nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria “D”, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria “D”, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”. In quest’ultima ipotesi, è orientamento consolidato di questa Agenzia che la determinazione della retribuzione di posizione dovrà seguire le regole ordinarie di cui all’art. 15 comma 2, potendo così variare da un minimo di € 5000 ad un massimo di € 16.000.

Nello specifico del quesito, ossia se tra i compensi spettanti all’incaricato di posizione organizzativa di categoria “C”, possano essere riconosciute anche le “mansioni superiori”, si evidenzia che l’art. 17, comma 5, del medesimo CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, in ordine al trattamento economico spettante al lavoratore, in applicazione della speciale disciplina derogatoria prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ha dettato una disciplina specifica, prevedendo che al dipendente deve essere erogata la sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa che viene conferita al dipendente di categoria “C” nonché, sussistendone i presupposti, anche i compensi aggiuntivi dell’art.18 del medesimo CCNL del 21/05/2018, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori, di cui all’art. 8 del CCNL del 14/09/2000. Si ritiene, comunque, che siano sempre fatti salvi i casi in cui sussisteno i presupposti di legge di cui all'art 52, comma 2, del Dlgs 165/01.
ARAN

Le risorse derivanti dalla riduzione stabile dello straordinario hanno un vincolo di destinazione?


CFL146

[Funzioni locali] Straordinario


La riduzione stabile delle risorse destinate a remunerare i compensi dello straordinario è oggetto di contrattazione integrativa?

Le risorse derivanti dalla riduzione stabile dello straordinario hanno un vincolo di destinazione?

Al comma 2, lett.g), dell’art. 67 del CCNL del 21/05/2018, viene previsto che tra i titoli di stabile incremento delle risorse di cui al comma 1 (ossia le risorse stabili) vi sono gli “importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate”.

Il nuovo CCNL ha sostanzialmente affermato, come regola generale, l’esistenza di un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione stabile delle risorse destinate allo straordinario a favore del Fondo risorse decentrate (parte stabile); quindi, la riduzione stabile delle stesse è sì una scelta gestionale, non soggetta a contrattazione, ma la destinazione di tali risorse è disposta dal CCNL. 
ARAN