mercoledì 27 dicembre 2017

domenica 24 dicembre 2017

Approvata la Legge di stabilità 2018

Nella seduta del 23 dicembre l'Aula ha approvato definitivamente, in terza lettura, il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. n. 2960-B). Con 140 sì e 97 no, l'Aula ha rinnovato la fiducia al Governo, che aveva posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera.

Ora si attende solo la pubblicazione in gazzetta.

ALCUNE ANTICIPAZIONI:

Moltissime le novità: Cambiano le modalità di notifica degli atti giudiziari (Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente), introdotte novità nel campo del commercio (per es. è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi, vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche, cambiano le sanzioni)

Di rilievo anche la proroga al 31 dicembre 2020 della concessione del posteggio per il commercio su aree pubbliche :
 "Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data"
 
Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: “nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito” sono inserite le seguenti: “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché”».

Fuochi d'artificio e botti vietati fino al 7 gennaio

Alcune Città hanno già emanato un'Ordinanza al fine di contrastare il fenomeno dei botti di fine anno (v. sanzioni::Foggia, Barletta, Bologna (v. sotto) ecc. Altre stanno gia predisponendo l'atto come per es. il Comune di Firenze, dove il comitato per l'ordine e la sicurezza, in prefettura, ha stabilito un'ordinanza di divieto di botti limitata alle piazze degli eventi e alle zone limitrofe

E' nullo il provvedimento sottoscritto dal funzionario non dirigente

Pubblicato il 18/12/2017
N. 01576/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2001 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2001, proposto da:
Soc. il Pino di Dolores Vanni e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Giovannelli, elettivamente domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti e Susanna Caponi, con domicilio eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta, 2;
per l'annullamento:
della nota (prot. gen. n. 5454/99, part. n. 535) a firma del Funzionario del Dipartimento delle Risorse del Patrimonio, UOC Beni Patrimoniali del Comune di Pisa del 16.03.2001, con la quale si esprime "il diniego di concessione permanente di suolo pubblico", relativamente ad un piccolo manufatto situato in Pisa, Piazza Manin n. 6 ed adibito ad attività di pubblico ristoro; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ed in particolare della nota a firma del dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio, Servizio Gestione e Tutela del Territorio, UOC Edilizia Privata del Comune id Pisa, del 14.03.2000 (prot. part. 306/00/99) con la quale si esprime "parere contrario al .......mantenimento" del chiosco de quo, sul presupposto che questo "determini comunque un elemento di contrasto" con le previsioni contenute negli artt. III comma e 62,2,2, I comma del Regolamento Edilizio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario, trasposto in questa sede in seguito ad opposizione, la Società Il Pino, premesso: a) di esercitare una attività di somministrazione di bevande in un chiosco costruito su una porzione di suolo pubblico affidatale in concessione da parte del comune di Pisa; b) di aver richiesto all’amministrazione comunale il rinnovo della concessione scadente nel 1989; c) di essersi vista respingere l’istanza in ragione del fatto che il regolamento edilizio preluderebbe l’installazione di chioschi su suolo pubblico nell’ambito del centro storico.
Secondo l’interessata il provvedimento sarebbe affetto: 1) da vizio di incompetenza per essere stato sottoscritto da un funzionario non dirigente; 2) dal difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione e lesione del legittimo affidamento dal momento che la concessione sarebbe in passato (e precisamente dal 1963) sempre stata rinnovata e, comunque, su tutta la zona sarebbero presenti manufatti analoghi; 3) contraddittorietà per essere stati espressi nell’ambito del procedimento parere discordanti.
Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso.
Secondo la giurisprudenza della Sezione, la stabile attribuzione a funzionari privi qualifica dirigenziale del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con il disposto dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 (TAR Toscana, III, n. 1700/2015).
La norma (avente rango legislativo e non derogabile da parte della contrattazione collettiva in quanto afferente profili organizzativi) trova il proprio antecedente nelle disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993 (vigente all’epoca della adozione del provvedimento impugnato) che attribuivano ai dirigenti tutti i compiti di rilevanza esterna (art. 3 comma 2) e precludevano la stabile attribuzione di mansioni superiori a funzionari privi della menzionata qualifica (art. 57).
A ciò occorre aggiungere che, sempre secondo la giurisprudenza della Sezione, il provvedimento sottoscritto dal funzionario non dirigente è nullo e non semplicemente annullabile (sentenza n. 331/2016). Da ciò consegue il carattere assorbente della censura fermo restando che nel riesame della pratica l’organo competente dovrà tener conto della situazione attuale dell’area in cui è situato il chiosco valutando anche la possibilità del rilascio di una concessione di durata inferiore a quella richiesta e pari a quelle (a detta dello stesso comune) rilasciate ad altri esercenti presenti in loco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara nullo il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Pisa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente FF
Ugo De Carlo, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi
Riccardo Giani
 













IL SEGRETARIO

L. 104/92: La P.A. deve ben motivare il diniego per assistere congiunto disabile

Pubblicato il 20/12/2017

N. 05983/2017REG.PROV.COLL.
N. 06320/2016 REG.RIC.

Il regolamento di esecuzione del C.d.S. verrà modificato

Il Consiglio di Stato emana il parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli artt. 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

sabato 23 dicembre 2017

Etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature e dei prodotti tessili

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. (17G00203) (GU n.296 del 20-12-2017) 
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 All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2018


Decreto Ministeriale numero 571 del 19-12-2017



mercoledì 20 dicembre 2017

Validità delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci dell'anno 2017

MIT
 
 

Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico

Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico
(in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD)

1. Quali sono i soggetti tenuti alla designazione del RPD, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD?

2. Nel caso in cui il RPD sia un dipendente dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico, quale qualifica deve avere?

3. Quali certificazioni risultano idonee a legittimare il RPD nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi degli artt. 42 e 43 del RGPD?

4. Con quale atto formale deve essere designato il RPD?

5. La designazione di un RPD interno all'autorità pubblica o all'organismo pubblico richiede necessariamente anche la costituzione di un apposito ufficio?

6. È ammissibile che uno stesso titolare/responsabile del trattamento abbia più di un RPD?

7. Quali sono gli ulteriori compiti e funzioni che possono essere assegnati a un RPD?



1. Quali sono i soggetti tenuti alla designazione del RPD, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD?

L'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD prevede che i titolari e i responsabili del trattamento designino un RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali».

Il RGPD non fornisce la definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico" e, come chiarito anche nelle Linee guida adottate in materia dal Gruppo Art. 29 (di seguito Linee guida), ne rimette l'individuazione al diritto nazionale applicabile(1).

Allo stato, in ambito pubblico, devono ritenersi tenuti alla designazione di un RPD i soggetti che oggi ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 18 - 22 del Codice, che stabiliscono le regole generali per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.).

Occorre, comunque, considerare che, nel caso in cui soggetti privati esercitino funzioni pubbliche (in qualità, ad esempio, di concessionari di servizi pubblici), può risultare comunque fortemente raccomandato, ancorché non obbligatorio, procedere alla designazione di un RPD. In ogni caso, qualora si proceda alla designazione di un RPD su base volontaria, si applicano gli identici requisiti - in termini di criteri per la designazione, posizione e compiti - che valgono per i RPD designati in via obbligatoria(2).





2. Nel caso in cui il RPD sia un dipendente dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico, quale qualifica deve avere?

Il RGPD non fornisce specifiche indicazioni al riguardo. È opportuno, in primo luogo, valutare se il complesso dei compiti assegnati al RPD - aventi rilevanza interna (consulenza, pareri, sorveglianza sul rispetto delle disposizioni) ed esterna (cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti) - siano (o meno) compatibili con le mansioni ordinariamente affidate ai dipendenti con qualifica non dirigenziale.

In merito, l'art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti". Il considerando 97 aggiunge che i RPD "dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente". Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell'esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell'articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull'approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l'autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nel caso in cui si opti per un RPD interno, sarebbe quindi in linea di massima preferibile che, ove la struttura organizzativa lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero a un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione.





3. Quali certificazioni risultano idonee a legittimare il RPD nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi degli artt. 42 e 43 del RGPD?

Come accade nei settori delle cosiddette "professioni non regolamentate", si sono diffusi schemi proprietari di certificazione volontaria delle competenze professionali effettuate da appositi enti certificatori. Tali certificazioni (che non rientrano tra quelle disciplinate dall'art. 42 del RGPD) sono rilasciate anche all'esito della partecipazione ad attività formative e al controllo dell'apprendimento.

Esse, pur rappresentando, al pari di altri titoli, un valido strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina, tuttavia non equivalgono, di per sé, a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD né, allo stato, sono idonee a sostituire il giudizio rimesso alle PP.AA. nella valutazione dei requisiti necessari al RPD per svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del RGPD(3).





4. Con quale atto formale deve essere designato il RPD?

Il RGPD prevede all'art. 37, par. 1, che il titolare e il responsabile del trattamento designino il RPD; da ciò deriva, quindi, che l'atto di designazione è parte costitutiva dell'adempimento.

Nel caso in cui la scelta del RPD ricada su una professionalità interna all'ente, occorre formalizzare un apposito atto di designazione a "Responsabile per la protezione dei dati". In caso, invece, di ricorso a soggetti esterni all'ente, la designazione costituirà parte integrante dell'apposito contratto di servizi redatto in base a quanto previsto dall'art. 37 del RGPD(4) (per agevolare gli enti, in allegato alle Faq, è riportato uno schema di atto di designazione).

Indipendentemente dalla natura e dalla forma dell'atto utilizzato, è necessario che nello stesso sia individuato in maniera inequivocabile il soggetto che opererà come RPD, riportandone espressamente le generalità(5), i compiti (eventualmente anche ulteriori a quelli previsti dall'art. 39 del RGPD(6)) e le funzioni che questi sarà chiamato a svolgere in ausilio al titolare/responsabile del trattamento, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento.

L'eventuale assegnazione di compiti aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente previsti nell'atto di designazione, dovrà comportare la modifica e/o l'integrazione dello stesso o delle clausole contrattuali.

Nell'atto di designazione o nel contratto di servizi devono risultare succintamente indicate anche le motivazioni che hanno indotto l'ente a individuare, nella persona fisica selezionata, il proprio RPD, al fine di consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 37, par. 5 del RGPD, anche mediante rinvio agli esiti delle procedure di selezione interna o esterna effettuata. La specificazione dei criteri utilizzati nella valutazione compiuta dall'ente nella scelta di tale figura, oltre a essere indice di trasparenza e di buon amministrazione, costituisce anche elemento di valutazione del rispetto del principio di «responsabilizzazione».

Una volta individuato, il titolare o il responsabile del trattamento è tenuto a indicare, nell'informativa fornita agli interessati, i dati di contatto del RPD pubblicando gli stessi anche sui siti web e a comunicarli al Garante (art. 37, par. 7). Per quanto attiene al sito web, può risultare opportuno inserire i riferimenti del RPD nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che nella sezione "privacy" eventualmente già presente.

Come chiarito nelle Linee guida, in base all'art. 37, par. 7, non è necessario -anche se potrebbe costituire una buona prassi, in ambito pubblico- pubblicare anche il nominativo del RPD, mentre occorre che sia comunicato al Garante per agevolare i contatti con l'Autorità (anche in questo caso, in allegato alle Faq, è riportato un modello di comunicazione al Garante). Resta invece fermo l'obbligo di comunicare il nominativo agli interessati in caso di violazione dei dati personali (art. 33, par. 3, lett. b)(7).





5. La designazione di un RPD interno all'autorità pubblica o all'organismo pubblico richiede necessariamente anche la costituzione di un apposito ufficio?

Il RGPD prevede, all'art. 38, par. 2, che «il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica».

Ne discende che, in relazione alla complessità (amministrativa e tecnologica) dei trattamenti e dell'organizzazione, occorrerà valutare attentamente se una sola persona possa essere sufficiente a svolgere il complesso dei compiti affidati al RPD. Come riportato anche nelle Linee guida, «in linea di principio, quanto più aumentano complessità e/o sensibilità dei trattamenti, tanto maggiori devono essere le risorse messe a disposizione del RPD. La funzione "protezione dati" deve poter operare con efficienza e contare su risorse sufficienti in proporzione al trattamento svolto».(8)

All'esito di questa analisi si potrà valutare quindi l'opportunità/necessità di istituire un apposito ufficio al quale destinare le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti stabiliti. Ad ogni modo, ove sia costituito un apposito ufficio, è comunque necessario che venga sempre individuata la persona fisica che riveste il ruolo di RPD (mediante l'atto di designazione di cui sopra).(9)





6. È ammissibile che uno stesso titolare/responsabile del trattamento abbia più di un RPD?

Alcune organizzazioni complesse hanno richiesto all'Autorità di valutare la possibilità di designare più RPD.

Al riguardo, si rileva che l'unicità della figura del RPD è una condizione necessaria per evitare il rischio di sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità, sia con riferimento all'ambito interno all'ente, sia con riferimento a quello esterno, e pertanto occorre che questa sia sempre assicurata.

Nulla osta, invece, all'individuazione di più figure di supporto, con riferimento a settori o ambiti territoriali diversi, anche dislocate presso diverse articolazioni organizzative dell'amministrazione, che facciano però riferimento a un unico soggetto responsabile, sia che la scelta ricada su un RPD interno, sia che questa ricada su un RPD esterno.

Infatti, in relazione alla particolare eterogeneità dei trattamenti di dati personali effettuati (in rapporto, ad esempio, all'effettuazione di trattamenti soggetti a basi giuridiche diverse in ambito di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati) ovvero della complessità della struttura organizzativa dell'ente (talvolta molto ramificata a livello territoriale) può risultare opportuno individuare specifici "referenti" del RPD che potrebbero svolgere un ruolo di supporto e raccordo, sulla base di precise istruzioni del RPD, anche, se del caso, operando quali componenti del suo gruppo di lavoro.(10)





7. Quali sono gli ulteriori compiti e funzioni che possono essere assegnati a un RPD?

Il RGPD consente l'assegnazione al RPD di ulteriori compiti e funzioni, a condizione che non diano adito a un conflitto di interessi (art. 38, par. 6e che consentano al RPD di avere a disposizione il tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti previsti dal RGPD (art. 38, par. 2).

A seconda della natura dei trattamenti e delle attività e dimensioni della struttura del titolare o del responsabile, le eventuali ulteriori incombenze attribuite al RPD non dovrebbero pertanto sottrarre allo stesso il tempo necessario per adempiere alle relative responsabilità.

In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD.

Rispetto all'assenza di conflitto di interessi, occorre inoltre valutare se, come indicato nelle Linee guida, le eventuali ulteriori funzioni assegnate non comportino la definizione di finalità e modalità del trattamento dei dati. Ciò significa che, a grandi linee, in ambito pubblico, oltre ai ruoli manageriali di vertice, possono sussistere situazioni di conflitto di interesse rispetto a figure apicali dell'amministrazione investite di capacità decisionali in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento di dati personali posto in essere dall'ente pubblico, ivi compreso, ad esempio, il responsabile dei Sistemi informativi (chiamato ad individuare le misure di sicurezza necessarie), ovvero quello dell'Ufficio di statistica (deputato a definire le caratteristiche e le metodologie del trattamento dei dati personali utilizzati a fini statistici).

Riguardo agli ulteriori compiti e funzioni in capo al RPD, particolare attenzione andrebbe infine prestata nei casi di unico RPD tra molteplici autorità pubbliche e organismi pubblici, nonché nei casi di RPD esterno, in quanto questi potrebbe svolgere ulteriori compiti che comportano situazioni di conflitto di interesse oppure non essere in grado di adempiere in modo efficiente alle sue funzioni. In questi casi, nell'atto di designazione o nel contratto di servizio il RPD dovrà fornire opportune garanzie per favorire efficienza e correttezza e prevenire conflitti di interesse.





NOTE

(1) Cfr. al riguardo il par. 2.1.1., pag. 6, delle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) adottate dal Gruppo Art. 29 il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 (WP243 rev. 01), disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità (doc. web n. 5930287).

(2) Anche in caso di assenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD, il titolare o il responsabile del trattamento sono comunque tenuti alla designazione del RPD, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, par. 1, lett. b) e c), nel caso in cui le attività principali consistano:

- in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

- nel trattamento su larga scala di categorie di dati personali di cui all'art. 9 del RGPD o dei dati relativi alle condanne penali e a reati di cui all'art. 10 del RGPD.
Con riferimento all'interpretazione delle espressioni «attività principali», «larga scala» e «monitoraggio regolare e sistematico» vedasi quanto riportato nelle Linee guida.

(3) Sul tema della certificazione inoltre si richiama l'attenzione sul comunicato congiunto, pubblicato sul sito dell'Autorità il 18 luglio 2017 (doc. web n. 6621723), con il quale il Garante e ACCREDIA (l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano) hanno ritenuto necessario sottolineare - al fine di indirizzare correttamente le attività svolte dai soggetti a vario titolo interessati in questo ambito - che «al momento le certificazioni di persone, nonché quelle emesse in materia di privacy o data protection eventualmente rilasciate in Italia, sebbene possano costituire una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate dell'adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento, a legislazione vigente non possono definirsi "conformi agli artt. 42 e 43 del regolamento 2016/679", poiché devono ancora essere determinati i "requisiti aggiuntivi" ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione».

(4) Al riguardo, si ricorda che la funzione di RPD può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna al titolare/responsabile del trattamento. In tal caso, come indicato nelle citate Linee guida, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti richiesti dal RGPD. Cfr. sul punto le indicazioni del Gruppo Art. 29 riportate nel paragrafo 2.5., pag. 12, e nella domanda n. 7, pag. 24, delle Linee guida.

(5) Secondo quanto precisato nelle Linee guida, se la funzione di RPD è svolta da un fornitore esterno di servizi, i compiti stabiliti per il RPD potranno essere assolti efficacemente da un team operante sotto l'autorità di un contatto principale designato e "responsabile" per il singolo cliente. In particolare, «per favorire una corretta e trasparente organizzazione interna e prevenire conflitti di interesse a carico dei componenti il team RPD, si raccomanda di procedere a una chiara ripartizione dei compiti all'interno del team RPD e di prevedere che sia un solo soggetto a fungere da contatto principale e "incaricato" per ciascun cliente. Sarà utile, in via generale, inserire specifiche disposizioni in merito nel contratto di servizi» (cfr. par. 2.5., pag. 12).

(6) Cfr. la Faq n. 7 in relazione alla preliminare valutazione sulla compatibilità di ulteriori compiti e funzioni da assegnare al RPD.

(7) Cfr. al riguardo il paragrafo 2.6. delle Linee guida.

(8) Vedi sul punto Linee guida, paragrafo 3.2., pag. 15.

(9) Cfr., in proposito, la nota n. 4.

(10) In caso di RPD esterno, cfr. le note nn. 4 e 5.

 http://www.garanteprivacy.it

martedì 19 dicembre 2017

indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 dicembre 2017
Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (17A08473) (GU Serie Generale n.294 del 18-12-2017)

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CIRCOLARE 12 dicembre 2017, n. 2
Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2017. (17A08474) (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2017)

Cooperazione di Polizia per la prevenzione e il contrasto della criminalità

LEGGE 27 novembre 2017, n. 187
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. (17G00202) (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2017

 LEGGE 27 novembre 2017, n. 185
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. (17G00198) (GU Serie Generale n.294 del 18-12-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2017

Il proprietario del veicolo è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione...


 I FATTI
Ad un soggetto viene notificato un verbale per la violazione dei limiti di velocità, prevista all'art. 142, comma 8, del codice della strada e gli viene intimato, ai sensi del 180, comma 8, di comunicare, entro 60 g,g. dalla notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente, ai fini della decurtazione dei punti sulla patente, ai sensi dell'art. 126 bis del codice.

Il soggetto invia i propri dati anagrafici e gli estremi della propria patente nei termini stabiliti, ma dichiara, nella comunicazione, che "non è stato in grado di risalire all'effettivo conducente al momento della presunta infrazione".

Il GdP prima, e il Tribunale dopo, lo condannano al pagamento della sanzione pecuniaria, scaturente dal combinato disposto degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada, "in applicazione del principio secondo cui, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa, l'inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126-bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005"
In buona sostanza, il Tribunale lo condanna al pagamento della sanzione, perchè ritiene che:"il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione".


LA SENTENZA
Il soggetto propone ricorso in Cassazione adducendo che  la comunicazione dei dati del conducente e la relativa copia autenticata della patente di guida erano state regolarmente e tempestivamente inviate a mezzo di raccomandata A.R..
La Cassazione Civile, Sez. 6,   con Ord.  29593 del 30 novembre 2017, pubblicata l'11/12/2017, rigetta il ricorso, richiedendo soltanto di raddoppiare il contributo unificato a carico del ricorrente (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013) e sollecitando il tribunale ad una nuova motivazione per la mancata giustificazione del ricorrente effettuata nella comunicazione.
Mario Serio
Riproduzione Riservata

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Entra in vigore il decreto che prevede il semaforo denominato "countdown"


Su telegram il contributo di Mario Ricca



domenica 17 dicembre 2017

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni  di  reati  o
irregolarita' di cui siano venuti  a  conoscenza  nell'ambito  di  un
rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) 
(GU n.291 del 14-12-2017)

Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali

I concorsi per la Polizia Locale

COMUNE DI BORGO VIRGILIO
CONCORSO (scad. 13 gennaio 2018)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo polizia locale - categoria D1, posizione giuridica di accesso D1 a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% a favore del personale interno. (GU n.95 del 15-12-2017)


COMUNE DI FOLIGNO
CONCORSO (scad. 13 gennaio 2018)
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente per lo svolgimento delle funzioni di comandante del Corpo di polizia municipale e dirigente dell'area polizia municipale. (GU n.95 del 15-12-2017)


COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
CONCORSO (scad. 30 dicembre 2017)
Selezione pubblica per la valutazione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico con contratto a tempo pieno e determinato, per la figura del comandante della polizia locale categoria D, posizione economica D3 dell'ordinamento professionale. (GU n.95 del 15-12-2017)

COMUNE DI SUZZARA
CONCORSO (scad. 13 gennaio 2018)
Avviso di mobilita' volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia locale categoria C. (GU n.95 del 15-12-2017)

sabato 16 dicembre 2017

Inquinamento atmosferico:cambiano alcuni articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00197) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2017

La Polizia Locale non puo' controllare massivamente la banca dati dei veicoli rubati

Da non crederci....
Sotto l'articolo di Stefano Manzelli, che si ringrazia per la gentile concessione

Personale – Attività effettuata in giorni festivi infrasettimanali – Maggiorazione economica – Distinzione

Sotto l'articolo su "Italia Oggi" dell'8 dicembre 2017 di Stefano  Manzelli, che ringrazio per la gentile concessione


Carta d'identità elettronica

 CIRCOLARE n 11 - 2017.pdf
 Circolare n. 11 - 2017 - Allegato n. 1.pdf
 Circolare n. 11 - Allegato n. 2.pdf

venerdì 15 dicembre 2017

Competenza territoriale degli operatori di polizia municipale impiegati da Comuni che esercitino, tramite convenzione ex art.30 TUEL, la funzione di polizia locale.

Parere Ministero dellInterno 19 novembre 2015

Corretto utilizzo fascia tricolore. Quesito.

 Parere Ministero dell'Interno 18 maggio 2017

Le spese di custodia del veicolo sequestrato devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipende l'organo accertatore

"nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R 29 luglio 1982, n. 571, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle predette spese"
 

Edilizia:I fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth",costituiscono prove

I fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen..

12.14. Infine, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen..
Il ricorrente, peraltro, non deduce nemmeno di essersi opposto alla loro acquisizione, né risulta che lo abbia fatto. Ben diversa, ovviamente, è la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che non è eccepita in modo diretto dal ricorrente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.10.2017 n. 48178).
http://www.ptpl.altervista.org/
 ai sensi dell'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen..

12.14. Infine, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen..
Il ricorrente, peraltro, non deduce nemmeno di essersi opposto alla loro acquisizione, né risulta che lo abbia fatto. Ben diversa, ovviamente, è la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che non è eccepita in modo diretto dal ricorrente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.10.2017 n. 48178).
http://www.ptpl.altervista.org/

Agenzia Entrate: reddito di lavoro dipendente – tassazione degli emolumenti arretrati

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità

Decreto Ministeriale protocollo 7723 del 11/12/2017

Descrizione breve

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità

E’ estesa l’approvazione del sistema per il controllo della velocità media fra due sezioni di rilevamento, finalizzato all’ accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato “CELERITAS EVO 1411 b”, prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l.,con sede in via Vittorio Veneto 15-Viterbo, alla versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1365 uscita di produzione.

Allegati

decreto_ministeriale_protocollo_7723_del_11-12-2017.pdf

MIT  14/12/2017

Ucraina - Conversione di patente di guida


Prot. n°26005 del 13 dicembre 2017 - Ucraina - Correzione Allegato III Dell'Accordo entrato in vigore il 29 maggio 2016 - Allegati alla circolare

MIT Giovedì 14 Dicembre 2017

mercoledì 13 dicembre 2017

CAD: Ok al decreto correttivo



Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 61
11 Dicembre 2017

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, lunedì 11 dicembre 2017, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.



Codice dell’amministrazione digitale

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Le linee portanti del nuovo intervento legislativo sono:
a.proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;
b.rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;
c.promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;
d.garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;
e.rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;
f.promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.
 http://www.governo.it/

lunedì 11 dicembre 2017

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).


Circolare protocollo 25533 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25532 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25530 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25529 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25527 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25526 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25525 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25524 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25523 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25522 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25521 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25519 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25518 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25517 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25516 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25515 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25514 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25512 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25511 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25510 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25508 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25507 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25506 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25505 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25504 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25503 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25500 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25498 del 06/12/2017
Circolare protocollo 25496 del 06/12/2017

MIT 11/12/17

L'officina è responsabile del sinistro stradale per non aver sostituito la pastiglie dei freni al veicolo nell'intervento programmato



I FATTI
 La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado con la quale una srl, titolare di un' officina meccanica, viene ritenuta responsabile dei danni occorsi al cliente, a seguito di un sinistro stradale. Nel caso di specie, l'officina non aveva provveduto a sostituire le pastiglie dei freni nel corso dell'intervento di manutenzione programmata.

La società propone ricorso in Cassazione.

LA SENTENZA
La Corte di Cassazione,Sez. SECONDA CIVILE, con Ordinanza n.29224 del 06/12/2017, udienza del 04/10/2017, rigetta il ricorso e condanna la  ditta ricorrente, ritenento che la stessa abbia eseguito  il controllo con poca diligenza,  nel corso della manutenzione programmata (il veicolo aveva percorso solo 1.500 km  in più rispetto al precedente controllo).
Pertanto la corte ha ritenuto che lo stato di usura dei freni  abbia avuto una rilevante incidenza causale nella eziologia del sinistro.

La P.L. non puo' negare l'accesso agli atti se non coperti da segreto istruttorio. Violato l'art. 22 della 241/90

Pubblicato il 16/11/2017
N. 11353/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04431/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4431 del 2017, proposto da Riccardo Cugini, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido Banti 34,
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio eletto presso l’avvocatura comunale, via del Tempio di Giove, 21; 

Per l’annullamento

del diniego di accesso agli atti richiesto con domanda del 3\3\2017, espresso con Determina Dirigenziale rep. VO\166\2017 del 22\3\2017 prot. VO\22088\2017 del 22\3\2017 a firma del Direttore del corpo di polizia locale Roma Capitale X gruppo MARE,.

nonché per l’accertamento
 del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta

e per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 2 maggio 2017, il sig. Riccardo Cugini ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Direttore del corpo di polizia locale Roma Capitale X Gruppo differiva di un anno la decisione sulla istanza di accesso presentata il 3 marzo 2017.
Il ricorrente espone di avere in atto un contenzioso civile con il fratello, Mauro Cugini, avendo quest’ultimo rifiutato di lasciare l’appartamento sito in Roma, via Giovanni Mazzucconi con ingresso sia al civico 34 che 42.
A seguito delle azioni giudiziarie intraprese, il ricorrente veniva fatto oggetto di una serie di esposti e denunce da parte del fratello, che causavano l’interessamento delle Forze dell’Ordine e una serie di sopralluoghi anche nella casa di abitazione del ricorrente, sita altrove.
Il sig. Riccardo Cugini ha quindi presentato al corpo di polizia locale di Roma Capitale X gruppo Mare, in data 3 marzo 2017, una istanza di accesso agli atti ex art. 25 l. 241/90, riguardanti gli interventi e le verifiche svolte in Roma Via Giovanni Mazzucconi 34/42.
A tale istanza il Dirigente del Gruppo ha risposto di differire l’accesso fino a un anno, ai sensi dell'art. 14 della Delibera C.C, n,203 del 20.10.2003 e del relativo Allegato B, in quanto “ la richiesta presentata riguarda atto coperto da segreto istruttorio, stante la instaurazione di procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma — n. URPA 3341537 del 14.03.2017”.
2. Il ricorrente ritiene tale provvedimento illegittimo per violazione della normativa sul diritto di accesso e per violazione della stessa delibera comunale, ritenendo illegittima la compressione del diritto non trattandosi di atti coperti da segreto.
3. Roma capitale si è costituita solo formalmente.
4. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2017, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza costante, il diniego di atti afferenti a un procedimento penale può riguardare esclusivamente quelli coperti da segreto istruttorio penale, perché formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla Polizia Giudiziaria, su delega del P.M., atti per i quali, in assenza di autorizzazione di quest'ultimo, è esclusa in radice l'ostensibilità. 
Il diniego di ostensione presuppone, pertanto, una effettiva valutazione dell'atto di cui si chiede l'ostensione atteso che il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall'autorità amministrativa nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall'ordinamento (T.A.R. Lazio, sez. II 01 febbraio 2017 n. 1644) e va comunque esplicitato nell’atto di diniego (T.A.R. Toscana sez. II 13 gennaio 2017 n. 23).
Infatti, non ogni denuncia di reato presentata dalla p.a. all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla p.a. nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la p.a. che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 1990. (Consiglio di Stato sez. VI 29 gennaio 2013 n. 547).
5.1. Orbene, nel caso concreto il ricorrente ha chiesto accesso ad atti sicuramente antecedenti l’inizio di un eventuale procedimento penale, atti che lo riguardano direttamente e che sono necessari per la tutela, anche futura, dei suoi diritti.
La Polizia Municipale non ha riferito di operare quale organo di polizia giudiziaria, e ha differito l’accesso in modo del tutto immotivato e sbrigativo, con ciò contravvenendo a elementari regole di trasparenza e buon andamento.
Così facendo ha violato l’art. 22 l. 241/90, perfettamente applicabile nel caso di specie.
6. Il ricorso va dunque accolto, ordinandosi alla parte resistente di provvedere all’ostensione degli atti richiesti con l’istanza del 3 marzo 2017, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione e avendo riguardo alla normativa vigente sul coinvolgimento dei controinteressati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Polizia Municipale di Roma capitale, Gruppo X mare, di consentire a Riccardo Cugini l’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 3 marzo 2017, con le modalità di cui alla parte motiva.
Condanna Roma capitale al pagamento delle spese processuali in favore di Riccardo Cugini, che liquida in euro 2000,00 oltre contributo unificato e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Ofelia Fratamico, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo
Elena Stanizzi










IL SEGRETARIO

domenica 10 dicembre 2017

Affidamento PO a personale categoria C

Domanda
Il nostro ente di piccole dimensioni è diviso in tre aree. È possibile attribuire la posizione organizzativa ad un dipendente di categoria C?
Risposta
Sulla questione, spesso controversa, registriamo un recente intervento della magistratura contabile secondo cui qualora il sindaco, pur in presenza di un dipendente inquadrato in categoria D, conferisca l’incarico di responsabile del settore (PO) ad un dipendente di categoria C – dunque, in posizione non apicale – risponde di danno erariale, consistente nelle spese sborsate dall’ente.
Questo, infatti, è quanto indicato dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Sicilia – con sentenza n. 658 del 26 ottobre 2017, nel giudizio erariale nei confronti del sindaco di un ente il quale aveva proceduto alla nomina, in qualità di incaricato di PO, di un lavoratore della categoria C, pur in presenza di altro dipendente inquadrato nella categoria D nel medesimo servizio.
Del resto, avverso il provvedimento sindacale, avevo ricorso, in sede civile, il dipendente di categoria più elevata, peraltro ottenendo, con sentenza definitiva, le differenze retributive corrispondenti al mancato pagamento dell’indennità accessoria di funzione, nei limiti fissati dal vigente contratto collettivo di settore.
Sicché, a fronte del risarcimento del danno e conseguente dichiarazione del debito fuori bilancio, la magistratura contabile condannava il sindaco, per il danno erariale causato all’ente in conseguenza della sua condotta antigiuridica, posta in violazione di precisissime e indubbiamente chiare norme contrattuali.
 http://www.publika.it/

venerdì 8 dicembre 2017

Notizie di reato e obbligo della polizia di riferire ai superiori: ammissibile il conflitto tra poteri

Comunicato stampa della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, in sede preliminare, il conflitto di attribuzioni sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti del Governo con riferimento all’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2016. La norma contestata stabilisce che, a seguito di apposite istruzioni, la polizia trasmetta alla propria scala gerarchica “le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del Codice di procedura penale”.

Nelle prossime settimane sarà fissata l’udienza per la trattazione del conflitto nel merito. Titolo: comunicato stampa

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OBBLIGO DI RIFERIRE LE INDAGINI AI SUPERIORI E NON SOLO AI MAGISTRATI, LA FINE DEL SEGRETO ISTRUTTORIO?
In un passaggio della legge che prevede l’assorbimento della Forestale nei carabinieri, nelle norme transitorie e finali, troviamo una disposizione che sta suscitando non poche polemiche in queste ore: «Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti a evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale».
Attualmente il coordinamento appartiene esclusivamente ai pubblici ministeri titolari delle inchieste in virtù del seguente articolo:

ARTICOLO 347
Obbligo di riferire la notizia del reato
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione.

Molti titolisti hanno esordito ieri con un allarme giudiziario originato da un intervista del Corriere ad Armando Spataro, procuratore di Torino, il quale, in sostanza, precisa che, con tale provvedimento, il governo Renzi dimostra di voler “spostare ogni attività verso l’esecutivo, persino la guida della polizia giudiziari”.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere, il Giornale ed il Fatto Quotidiano, riferire una notizia di reato ai propri superiori sarebbe deleterio perché i vertici delle forze di polizia hanno rapporti diretti con l’autorità politica, cioè i rispettivi ministri di riferimento. Mentre i magistrati, in teoria, non avrebbero rapporto alcuno con la politica.

Una tal ricostruzione è davvero limitativa e fuorviante. Dovrebbe infatti basarsi sull’assunto che i vertici di polizia abbiano rapporti con i politici mentre i magistrati no. Senza tralasciare il fatto che a volte per eccesso di zelo, a volte per statistica, gli uffici di polizia periferici avvisano gli uffici centrali delle notizie di reato. Anche perché si tratta, non dimentichiamolo, di polizia giudiziaria, che ha l’obbligo di mantenere il riserbo sull’indagine. Quante volte ad oggi abbiamo assistito a giornalate che riportavano soffiate, intercettazioni, provvedimenti a carico di persone indagate? Insomma ad oggi la riservatezza sulle indagini ha vacillato e non poco.Con questo non si vuol dire che il provvedimento in esame possa essere giusto, di certo non pare un provvedimento per cui stracciarsi le vesti e gridare allo scandalo. Asserire che comunicare al superiore possa ledere il riserbo sulle indagini significa dubitare a priori della professionalità di qualunque superiore (ufficiale o sottufficiale) e dare per scontata, invece, la serietà dei magistrati e delle procure
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Sicurezza Stradale: All'esame la Guida con smartphone e similari e il sistema di ritenuta per bambini


Mercoledì 6 dicembre  2017, nel corso dell'esame in commissione parlamentare Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX),  del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", già approvato dal senato il 30 novembre u.s., sono stati aggiunti due emendamenti,  tendenti ad innalzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale

Come ricorderete, infatti, la proposta era già stata presentata in parlamento  non molto tempo fa e riguardava   l' uso di apparecchi radiotelefonici alla guida e i sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini.

L'on. Le Meta, che presiedeva la Commissione, evidenziava, infatti, nel corso della seduta pomeridiana, che: "si tratta dell'ultima occasione utile per approvare tale disposizione, che affronta una vera e propria emergenza, dal momento che non sarà possibile pervenire in questa legislatura all'approvazione della proposta di legge di modifica del codice della strada, alla quale la Commissione ha dedicato grande impegno in questa legislatura"

L'On. Le Sandro BIASOTTI (FI-PdL), preannunciava il voto contrario del proprio Gruppo in quanto: "pur condividendo le finalità di innalzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, reputa eccessivo l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio sia con riguardo alla prima infrazione sia con riguardo alla recidiva, oltre a esporre l'utente a una discrezionalità troppo ampia dell'agente accertatore nella contestazione dell'infrazione".

 Ad ogni modo, gli emendamenti venivano approvati e sono i seguenti:
 Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
   327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «apparecchi radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
  2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:
«Art. 173
Comma 3
5

Comma 3-bis
10»

Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
 
  327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
  327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.
  327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.
Mario Serio
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