domenica 13 marzo 2016

Personale:Il provvedimento disciplinare

PUBBLICO IMPIEGO: Il procedimento disciplinare.
DOMANDA:
Un procedimento disciplinare -attivato dal Dirigente della struttura ove presta servizio il dipendente che ha commesso l'infrazione- è giunto alla seguente fase: verbalizzazione del contraddittorio a difesa, con deposito di memorie difensive.
Il dirigente trasmette –entro 5 gg. dall'audizione del dipendente- tutto il fascicolo del procedimento all'U.P.D. perché ritiene il fatto più grave di quello inizialmente valutato.
E' corretto l'iter seguito dal dirigente? Se la risposta fosse affermativa, l'U.P.D., insediatosi tempestivamente, quali termini deve osservare per concludere il procedimento? Quelli raddoppiati previsti dall'art. 55-bis D.Lgs. 165/2001? Ovvero 40 gg. per effettuare una nuova contestazione d'addebito e 120 gg. per terminare l'iter?
RISPOSTA:
La competenza ad attivare e gestire il procedimento disciplinare, senza indugio, e comunque non oltre 20 giorni dalla notizia, mediante contestazione scritta dell’addebito al dipendente, spetta al dirigente del settore presso cui lavora il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, laddove si tratti di decidere sulle infrazioni meno gravi, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni.
Il dirigente procede alla convocazione del dipendente per il contraddittorio, con un preavviso di almeno 10 giorni. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile del settore conclude il procedimento con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito. L’UPD è competente per le infrazioni più gravi di quelle che rientrano nella competenza del dirigente. In queste fattispecie, il dirigente dovrebbe attivare il procedimento disciplinare direttamente presso l’UPD, trasmettendo gli atti, corredati da una dettagliata relazione, entro 5 giorni dalla notizia del fatto e dandone contestuale comunicazione all’interessato.
L’Ufficio, ricevuti gli atti trasmessi dal dirigente competente o altrimenti acquisita notizia dell’infrazione, contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento nei termini sopra indicati ma raddoppiati, e salva l’eventuale sospensione ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. laddove sia pendente un procedimento penale. Nel caso di specie, in cui la maggiore gravità dell'infrazione è emersa in sede istruttoria, correttamente il dirigente ha trasmesso gli atti al competente ufficio, nel termine di 5 giorni dall'audizione del dipendente, ossia dalla scoperta della maggiore gravità del fatto.
La data di decorrenza dei termini -raddoppiati- per la conclusione del procedimento resta sempre fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione di detti termini comporta, per l’Amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare (link a www.ancirisponde.ancitel.it).

Tratto da: http://www.ptpl.altervista.org/