1. E' vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di
ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro
3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a
euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due
anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva
nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale
della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo
224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del
presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è
disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che
il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),
fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative
alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia
disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al
luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato
in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la
custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico
del trasgressore.
2-sexies. l'ammenda prevista dal
comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti
concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti
per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto
sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il
Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi
utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti
qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso
d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o
di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della
certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui
ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore
a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza
ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
il conducente e' punito con le pene di cui al comma
2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la
quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per
il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.
8. Con l'ordinanza con la quale
viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il
prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui
ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti
dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è
opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità
di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo
le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel
campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione
della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica
utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il
giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la
riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la
confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il
ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il
giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con
le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto
conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della
sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di
sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena
per non più di una volta.
Art. 186-bis.
Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per
i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose
Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per
i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose
1. E' vietato guidare dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a
ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente
di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano
l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano
l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un
rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due
veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1
che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
164 a euro 663, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro.
Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente,
provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma
1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186,
comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le
sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al
medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al
quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5
dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2,
lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna
per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi
a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure
previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è
raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della
patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto
è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo
reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a
diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro
(g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del
compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a
diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la
patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di
età.
Art. 187.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un
anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due
anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1
dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è
commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1
dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza
di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se
è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
1-bis. Se il conducente in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e,
fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la
patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
1-ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
1-quater. l'ammenda prevista dal
comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le
ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
186, commi 2-septies e 2-octies
2. Al fine di acquisire elementi
utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
2-bis. Quando gli accertamenti di
cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i
conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le
caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove
necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo,
il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma
siano effettuati, anziché' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di
fluido del cavo orale.
3. Nei casi previsti dal comma
2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente
rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al
comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma
3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano
agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della
commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5-bis.
Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato
esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo
non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in
quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
8. Salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il
conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo
119.
8-bis. Al di fuori dei casi previsti
dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è
opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità
di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo
le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel
campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli
articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il
giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata
e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno
di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il
reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della
patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è
ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il
giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il
giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze
della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di
quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della
patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica
utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Regolamento di esecuzione
e di attuazione del codice della strada
Art. 380.Revisione della patente.
1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.
3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il Prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.
Art.
189.
Comportamento in caso di incidente
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente
della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento,
ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che,
eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone
coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a
salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e
disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove
dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro
utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in
servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di
ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità
dell'incidente.
4. In ogni caso
i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre
informazioni
utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non
sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque,
nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in
caso di incidente, con danno alle sole cose, e` soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille
euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti
tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80,
comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque,
nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone,
non ottempera all'obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale,
anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed
e` possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque,
nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare
l'assistenza occorrente alle persone ferite, e` punito con la reclusione da un
anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e
sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI.
8. Il conducente
che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni
alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali
colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei
confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di
cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.
9.
Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila.
Art. 219.
Revoca della patente di guida
Revoca della patente di guida
1. Quando,
ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il
provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo
della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione
amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2.
Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il
provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché
quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, è atto definitivo.
3-bis.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano
trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2.
3-ter.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni
di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del
reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3- ter dell’articolo 222.
3-quater. La
revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei
reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce
giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
Art. 222.
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme
di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con
la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché
le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della
patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una
lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è
fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro
anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della
patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso
in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai
sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della
commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di
inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a
quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del
soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione.
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto
periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis,
secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può
conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla
revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice
penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi
dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui
l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui
all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo
187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato
sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli
obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato
alla fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto
periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis,
primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una
nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale
termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza
condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis,
ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il
termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui
l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189,
comma 1, e si sia dato alla fuga.
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero,
il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di
inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo
previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio
nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento
informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art.
223.
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
1.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo
accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette,
unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o
ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due
anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è
comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2.
Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle
ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3 nonché nei casi previsti
dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del
codice penale». La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del
rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo
che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti,
dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un
massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli
atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità,
la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un
massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere
prorogata fino ad un massimo di dieci anni»
«2-bis.
Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei
confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il
prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici
giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul
territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2,
quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del
presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al
comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».
3.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato
nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.