venerdì 12 febbraio 2016

Straordinari, il fondo tagliato può essere reintegrato

Le amministrazioni regionali e locali hanno ampia flessibilità nell'utilizzo del fondo per il lavoro straordinario; gli enti sono vincolati unicamente a non superare il tetto fissato dal contratto nazionale del 1° aprile 1999. In questo ambito possono decidere sia di tagliare queste risorse sia di reintegrarle, a condizione che le somme risparmiate non siano state utilizzate per l'incentivazione del personale, ma siano andate in economia al bilancio dell'ente.

Le regole
Sono queste le principali conseguenze che si devono trarre dalleindicazioni dettate dall'Aran. L'articolo 14 del contratto dello 1° aprile 1999 ha determinato il tetto del fondo per il lavoro straordinario nella misura dell'importo in godimento nel 1998 con la riduzione una tantum del 3%, riduzione che va a implementare la parte stabile del fondo e che non deve essere incrementata annualmente. Questo tetto non può essere aumentato, salvo che per le consultazioni elettorali e in presenza di «eventi eccezionali», quali ad esempio le dichiarazioni di calamità. Il fondo per il lavoro straordinario non deve essere in alcun modo confuso con quello per il finanziamento del salario accessorio. Gli unici punti di contatto sono, sulla base delle previsioni del contratto nazionale, i seguenti:
• il taglio una tantum delle risorse per lo straordinario alimenta la parte stabile del fondo per il salario accessorio;
• i risparmi realizzati nei singoli anni vanno ad implementare la parte variabile dell'anno successivo;
• per l'Aran, da tempo, è inoltre possibile disporre il taglio del fondo per il lavoro straordinario e con i conseguenti risparmi implementare la parte stabile del fondo per il salario accessorio.

Il passaggio ulteriore
I chiarimenti forniti adesso dall'Aran offrono un'ulteriore forma di flessibilità nella costituzione del fondo. Viene preso in esame il caso di un'amministrazione che ha tagliato queste risorse e che decide poi di reintegrarle. Questa opzione è possibile a condizione che le risorse siano state utilizzate dall'ente come economie di bilancio e non siano invece state destinate all'incentivazione del personale, quindi non abbiano determinato un aumento del fondo per il salario accessorio. La reintegrazione ovviamente deve restare all'interno del tetto dettato sulla base delle previsioni dell'articolo 14 del contratto nazionale del 1° aprile 1999, un tetto che deve essere considerato come non superabile.

I vincoli generali
L'Aran chiarisce infine che questa operazione può essere effettuata a condizione che siano rispettati i vincoli dettati dal legislatore sul patto di stabilità (dal 2016 sul pareggio di bilancio) e sul tetto di spesa del personale. Si deve inoltre aggiungere la necessità di tenere conto dei vincoli dettati dalla legge di stabilità 2016 che impongono, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma Madia in materia di dirigenza e di lavoro pubblico, di non superare le risorse destinate al salario accessorio nell'anno 2015.
di Arturo Bianco
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