ARAN RAL_1820 Come devono essere remunerati, i periodi di assenza ....

03/02/2016
Come devono essere remunerati, i periodi di assenza effettuati da un dipendente di un ente, già in malattia con retribuzione al 50%, che si sottopone ad un progetto di recupero, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera a) del CCNL del 14/09/2000, che rinvia, per la parte economica, all’art 21 comma 7 del CCNL del 06.07.1995?


Nel merito del quesito formulato, preliminarmente, si ritiene utile precisare che l’art. 21 del CCNL del 14.9.2000 nel disciplinare la tutela da riconoscere ai dipendenti in particolare condizioni psico-fisiche (stato di tossicodipendenza; stato di alcolismo cronico) ha sostanzialmente ripetuto la precedente regolamentazione già contenuta nell’art. 25 del DPR n. 330/90, con le medesime condizioni e modalità ivi previste.

Nell’ambito della nuova disciplina proposta, l’elemento rilevante è rappresentato dal progetto terapeutico di recupero del dipendente in particolari condizioni psico-fisiche, dato che tutte le misure di tutela previste si collegano alle modalità di sviluppo del progetto predisposto dalle strutture sanitarie o dalle strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti.

Si tratta, pertanto, di una specifica misura di sostegno volta a favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti che versino in particolari condizioni psicofisiche, diversa sicuramente, nei presupposti e nella regolamentazione, dalla ordinaria tutela prevista per le assenze per malattia, di cui all’art.21 del CCNL del 6.7.1995, nonostante il CCNL del 14.9.2000 rinvii espressamente, per quanto riguarda il trattamento economico dell’assenza, all’art.21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995.

Tale rinvio, infatti, come si evince dalla formulazione della clausola contrattuale, ha solo la finalità di individuare il trattamento economico da corrispondere al dipendente durante il progetto di recupero.

Pertanto, tutti i periodi di assenza che, man mano, intervengono nell’ambito del progetto di recupero si sommano tra loro ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore interessato.

Così esaurito il primo periodo di 9 mesi retribuito per intero, ai sensi dell’art.21, comma 7, lett.a), del CCNL del 6.7.1995, per le ulteriori assenze previste dal progetto terapeutico si darà luogo alla progressiva riduzione dello stipendio, secondo le previsioni delle lett. b) e c) del medesimo comma 7, del CCNL del 6.7.1995.

Decorsi i primi 18 mesi comunque retribuiti, secondo quanto sopra detto, gli eventuali ulteriori mesi di assenza riconducibili al progetto non sono retribuiti.
Poiché, come detto, si tratta di istituti diversi tra loro, nelle finalità e nei presupposti regolativi, le assenze del dipendente che si sottopone al progetto non possono essere sovrapposte o computate nel periodo di comporto delle assenze per malattia ai fini della determinazione del trattamento economico allo stesso spettante.

Ove, al termine del periodo considerato nel progetto di recupero, il dipendente interessato si dovesse assentare, invece, per malattia, stante la più volte richiamata diversità degli istituti, al fine di determinare il trattamento economico di tale assenza, si ritiene che possa farsi riferimento, in via analogica, alle indicazioni fornite, con riferimento alla diversa fattispecie del cumulo di assenze per malattia e di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, con l’orientamento applicativo RAL560, che di seguito si trascrive:

.RAL560_Orientamenti Applicativi



E' possibile cumulare l'aspettativa per malattia con quella per motivi di famiglia?

Come noto, nel precedente sistema l’aspettativa per malattia si cumulava con l’aspettativa per motivi di famiglia e nel quinquennio la somma delle relative assenze non poteva superare i due anni e mezzo. Nel nuovo sistema, l’assenza per malattia è costruita in modo del tutto autonomo, non è più un’aspettativa, ed il periodo preso a riferimento per il calcolo del cosiddetto periodo di comporto è di tre anni. Ciò significa che la regola sul cumulo delle aspettative, per malattia e per motivi di famiglia, non è più operante.

Ai fini della delimitazione del triennio di riferimento per la nuova disciplina dell’art. 11, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, secondo la quale il periodo di aspettativa per motivi personali fruito all’interno del predetto triennio ne riduce in proporzione la relativa durata in quanto non utile per il calcolo. Esempio: ultimo periodo morboso decorrente dall’1.6.2000; aspettativa per motivi personali fruita dall’1.1.1999 al 30.6.1999 (sei mesi); teorico triennio per il computo del periodo di comporto: dall1.1.1997 al 30.6.2000; effettivo triennio per il computo del comporto, (detratti i sei mesi di aspettativa per motivi personali): dall’1.11.1996 al 30.6.2000.

Pertanto, in occasione dell’ultima malattia, l’ente determina il triennio di riferimento, tornando indietro nel tempo ed escludendo dal computo il periodo di relativo al progetto di recupero del dipendente in particolari condizioni psico-fisiche.

Una volta, individuato il suddetto triennio, l’ente procederà alla verifica di cui sopra si è detto, sommando tutte le assenze per malattia intervenute in tale arco temporale e sulla base degli esiti della stessa sarà in grado di individuare il trattamento economico spettante al dipendente in malattia (100%, 90% o 50%).

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