domenica 7 febbraio 2016

(1.0) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali


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(1)ERRATA CORRIGE POST DEL 18 GENNAIO 2016
Si porta a conoscenza di tutti i lettori che nel post pubblicato IL 18 GENNAIO 2016 (STESSO GIORNO della pubblicazione in G.U.), è stato erroneamente indicata, in TABELLA, p.m.r. € 60,00 (doppio del minimo) invece di €. 50, 00 ( somma più favorevole, corrispondente ad un terzo del massimo).

ME NE SCUSO con i lettori ma l'articolo è stato scritto immediatamente dopo la pubblicazione in G.U.
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(2)Per quanto riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis, tenuto conto che il legislatore ha previsto (per la 1^ volta nella storia), che:"Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio" si ritiene che la somma da indicare nel verbale di contestazione sia sempre il minimo, a prescindere, lasciando ovviamente all'autorità competente, la possibilità di aumentare fino al doppio, nel caso di ricorso o di mancato pagamento.

Detta conclusione, chiaramente, è dettata solo dal "buon senso" e non è supportata, ad oggi, da nessuna norma, circolare, ecc

Per chi come me ha seguito la 689/81 sin dalla nascita, appare del tutto "anomalo" che una violazione amministrativa non vada a prevedere un minimo e massimo. Si pensi a quando dovette intervenire la Cassazione, per derimere la questione della sanzione minima che era stata OMESSA (tipico fu il caso di mancanza di libretto sanitario).

Solo a seguito di cio' la stessa 689/81 fu modificata andando a prevedere quella casistica.

A rigor di logica, è un paradosso, che un VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INDICHI CHIARAMENTE AL TRASGRESSORE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA CHE LO STESSO DOVRA' EFFETTUARE NEI TERMINI PREVISTI, e che deleghi ad altri organi (nemmeno fosse un'ammenda), la possibilità di poter aumentare fino al doppio.

(E CHE LASCIAMO IL TRASGRESSORE NEL LIMBO E CON LA SPADA DI DAMOCLE?).

Fino a prova contraria, pertanto, ritengo che il legislatore voleva riferirsi solo e soltanto al caso (non improbabile), di mancato pagamento entro i termini o di presentazione di ricorso.

SOLO IN QUEL CASO L'AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO HA IL DIRITTO/DOVERE DI STABILIRE IL QUANTUM DELLA SANZIONE e di poter aumentare la sanzione fino al doppio.

Se cosi' non fosse, ovviamente, non posso che prendere atto che la norma è stata scritta veramente male  da un "profano della materia",  per usare un eufemismo.

Mario Serio
Riproduzione riservata


N.B.LA PROCEDURA SOPRA INDICATA NON E' SUPPORTATA DA NESSUNA NORMA GIURIDICA, MA SOLO OPINIONE PERSONALE DELL'AUTORE





Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2016


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Si riporta il testo degli articoli 232-bis, 232-ter, 255 e 263 del citato d. lgs. n. 152 del 2006, come modificati dalla presente legge: 

«Art. 232 -bis (Rifiuti di prodotti da fumo). 

— 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232 -ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) . 
— 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;
"Art. 255 (Abbandono di rifiuti). 
- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. 
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'art. 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'art. 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. 
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'art. 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3."
 "Art. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'art. 232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma."