1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis,
452-quater, 452-octies, primo comma, 600 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629,
630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis, 648-ter del codice penale, nonchè dall’art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente
si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di
contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di
confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 , 316 ,
316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 ,
322-bis e 325 del codice penale , si applicano le disposizioni degli articoli
2- novies , 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e
successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando
non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre
utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di
denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo
ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si
applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di
cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè
dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa
la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto
previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge
14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un
amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione
e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate
amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato
disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi,
nè le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del
procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2,
del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di
cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in
materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si
applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,
nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’
giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino
al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e,
successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le
modalita’ previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano
comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati
decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota
dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi
per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni
previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il
Ministro stabilisce anche che,
a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per
le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il
Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di
cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere adottato.
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1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli
314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 453,
454,
455, 460, 461,473, 474,
517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale
pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648,
esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, nonchè dall’articolo 2635
del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, dall’art. 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di
applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu’ sistemi.
2. Le disposizioni
del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di
contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei
delitti previsti dagli articoli 314 , 316 , 316-bis , 316-ter , 317 , 318 ,
319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 , 322-bis e 325 del codice penale , si
applicano le disposizioni degli articoli 2- novies , 2-decies e 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando
non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre
utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di
denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo
ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le
disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di
applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del
codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e
648-ter del codice penale, nonchè dall’articolo 12-quinquies del presente
decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto
previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza
di condanna o con quella prevista dall’art. 444, comma 2, del codice di
procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non
possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il
provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le
persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata
irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità
giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura
penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la
confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di
nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano
anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano
ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,
nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei
procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’
giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino
al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a
tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste
dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati
decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota
dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi
per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni
previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il
Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa
non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il
risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il
Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di
cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere adottato.
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