Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 dicembre 2016
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. (16A09021) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016)

Pubblicato il "Milleproroghe"

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini. (16G00260) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2016
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (16A09082) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016) 

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Ministero dell'interno
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).


(Circolare n. 300/A/8955/16/101/3/3/14 del 30.12.2016)
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RICORDO CHE "POLIZIA LOCALE BLOG" AVEVA GIA' ANTICIPATO UFFICIOSAMENTE LA TABELLA DI CUI SOPRA IL 17 DICEMBRE SCORSO E CHE NELLE PROSSIME ORE VERRA' ULTERIORMENTE  INTEGRATA CON TUTTE LE NOVITA' DI CUI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA (NOTE)

Sugli atti giudiziari notificati da imprese private il timbro non rappresenta data certa e non costituisce certificazione

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 ottobre – 22 dicembre 2016, n. 26778
Presidente/Relatore Bernabai

Svolgimento del processo

Assicurazioni Generali s.p.a. impugna il decreto del Tribunale di Catania depositato il giorno 8 aprile 2009, che respinse la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della Trasporti Malatino s.r.l., dal quale era stato escluso un suo credito di circa 100 mila euro, vantato in ragione di una polizza fideiussoria sottoscritta dalla società poi fallita.
Secondo il tribunale tutta la documentazione prodotta dall'opponente era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non soccorrendo come prova il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata su alcune lettere scambiate tra il terzo garantito e la società assicuratrice.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2704 c.c. e del d.lgs. 22.7.1999, n. 261, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata non fosse idoneo a conferire data certa alle missive sulle quali risultava apposto.
2. - Il motivo è infondato.
Trova applicazione nella vicenda in esame il primo comma dell'art. 2704 c.c., che consente nei confronti dei terzi la prova della data della scrittura privata - che non sia stata autenticata, né registrata, né riprodotta in atti pubblici - dal giorno in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha sottoscritta, ovvero un fatto che stabilisca "in modo egualmente certo" l'anteriorità della formazione del documento.
Ora, secondo il risalente orientamento di questa Corte, formatosi quando il servizio postale era espletato in via esclusiva dallo Stato tramite sue aziende (artt. 1 e 3 d.p.r. 29.3.1973, n. 156-Codice Postale) e le persone addette ai servizi postali erano considerate pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, secondo le funzioni loro affidate (art. 12 Codice postale), se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso un timbro postale, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 1 ottobre 1999, n. 10873; Cass. 23 aprile 2003, n. 6472; Cass. 14 giugno 2007, n. 13912; Cass. 28 maggio 2012, n. 8438).
Com'è noto, peraltro, oggi il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE che ha liberalizzato i servizi postali, da un lato, consente alle imprese private che abbiano ottenuto apposita licenza dall'Amministrazione (art. 5, comma 1, d.lgs. cit.), di svolgere l'attività di "fornitore di un servizio postale" e, dall'altro, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico siano affidati in via esclusiva al "fornitore del servizio universale", id est all'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale - oggi Poste Italiane s.p.a. - soltanto i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni (art. 4, lett. a), d.lgs. cit.).
Ne consegue che tutti i fornitori di servizi postali all'attualità possono certamente eseguire "invii postali", cioè curare la trasmissione della corrispondenza - fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d'impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.
Nella vicenda all'esame di questa Corte, allora, correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto che il timbro datario apposto su talune lettere da una società privata, che aveva curato l'inoltro della corrispondenza fra l'odierno ricorrente e un terzo, fosse inidoneo a dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2704 c.c., la certezza della data di formazioni di tali atti nei confronti del curatore fallimentare, non trattandosi di un fatto equipollente a quelli richiamati in via esemplificativa dalla cennata norma, cioè di una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire "in modo egualmente certo" quando fosse stato formato il documento.
3.- Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Illegittime le ordinanze contro i botti di fine anno




 Beh non c'è mica da meravigliarsi... Piuttosto, ci si meraviglia di come facciano alcuni Sindaci a non saperlo....
 Questo il testo integrale del parere del Ministero protocollo n°18798 dello scorso 9 dicembre, il cui testo é stato quasi integralmente diramato dalla Prefettura di Rovigo con la circolare n° 6096 del 16 dicembre.
"Sono illegittime le ordinanze che vengono adottate dai sindaci ex art.54, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 2000 per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio (petardi e simili) – scrive il Ministero che poi spiega – Infatti, non sussistono i presupposti della contingibilità e urgenza necessari per poter adottare l’ordinanza sindacale. Inoltre – prosegue la nota – ai sensi dell’art. 29, comma 5 del decreto Legislativo n° 123 del 29 luglio del 2015, spetta al Prefetto e non al Sindaco l’autorità di sorveglianza sul mercato per quanto riguarda gli articoli pirotecnici.”

Articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Contenuti minimi del verbale

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228
Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00241) (GU Serie Generale n.292 del 15-12-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016 

Sospensione di patente anche in caso di accoglimento del ricorso penale

Assolta in procedimento penale perché la positività alla cocaina riscontrata con l'esame delle urine poteva essere riconducibile ad assunzioni pregresse anche di alcuni giorni per cui non vi erano elementi certi di uno stato di alterazione psico-fisica, rimane fermo , però, il principio che la sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia.

Cassazione, Sez. SESTA CIVILE, Sentenza n.25870 del 15/12/2016

Vietata qualsiasi forma di pubblicità nelle autostrade, ai sensi del 7^ comma, dell'art. 23 C.d.S.

Cassazione, Sez. SECONDA CIVILE, Sentenza n.25884 del 15/12/2016

Entro il 13 marzo 2017 sarà obbligatorio un patentino per guidare un trattore

In questo blog,  la notizia già era stata data a suo tempo.......( v. post), ma visto l'approssimarsi della fatidica data,  è meglio  ricordarlo, anche perchè le sanzioni sono molto ma porto pesanti (da 1.315,20 euro  a 5.699,20)

Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti. Circolare MIT

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016. Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti.
CIRCOLARE Prot. 27540/8.7.3 del 6 dicembre 2016

Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5


Prot. n. 27747
Roma, 9 dicembre 2016

OGGETTO:Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.

La direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, stabilisce, all'art. 4, comma 2, che con la patente di guida della categoria AM è possibile condurre, tra gli altri, anche i quadricicli leggeri "come definiti dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE" e, cioè, "quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e:

I)la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
II)la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o
III)la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

Come noto, dal 1° gennaio 2016 la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento 168/2013 "relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli", che ha ridefinito la categoria dei quadricicli leggeri (L6e) e, in particolare, ha previsto due specifiche sottocategorie:

-L6e-A (quadricicli da strada leggeri), con potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 425 kg;

-L6e-B (quadricicli leggeri), con potenza nominale continua o netta massima inferiore o uguale a 6kW e con massa inferiore o uguale a 425 kg.

Alla luce della nuova normativa, introdotta dal regolamento 168/2013 - che, si ricorda, è immediatamente applicabile senza necessità, per gli Stati membri, di predisporre un atto di recepimento - ne discende che con la patente di guida della categoria AM è possibile condurre (con decorrenza 1° gennaio 2016) veicoli della categoria L6e di massa massima fino a 425 kg., nonché della categoria L6e-B di potenza fino a 6 kW.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

Spargisale: velocità massima

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ... funzione di spargisale, a servizio della manutenzione della rete viaria. ... problema riguardante la velocità massima in servizio di tali veicoli, fissata pari a 40 km/h

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione Divisione 3
Prot. n. 24706
Roma, 8 novembre 2016


OGGETTO:Aggiornamento circolare prot. 23968 del 10.09.2012 (1).

Si fa riferimento alla circolare specificata in oggetto relativa alle prescrizioni degli
autoveicoli, attrezzati con funzione di spargisale, a servizio della manutenzione della rete
viaria.
Al riguardo, l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat) ha
manifestato il problema riguardante la velocità massima in servizio di tali veicoli, fissata pari a
40 km/h, in quanto tale ridotta velocità pone criticità per la sicurezza stradale connessa al
differenziale di velocità tra questi mezzi e gli altri veicoli circolanti in autostrada.
Quanto sopra risulterebbe particolarmente critico per i trattamenti di spargimento di solventi,
aventi funzione di salatura preventiva, in situazioni di traffico scarso e fondo stradale privo di
accumulo di neve, di norma effettuato in orario notturno.
In considerazione, peraltro, della continua evoluzione tecnologica delle stesse attrezzature,
l'Associazione si è fatta portavoce delle imprese incaricate dagli operatori autostradali del
servizio di spargimento dei solventi per chiedere di poter utilizzare i veicoli alla velocità di 80
km/h.
Sull'argomento il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero
dell'Interno, su richiesta inoltrata dalla stessa Associazione Aiscat, con nota prot.
300/A5510/16/105/23 del 8.08.2016, ha espresso il proprio parere favorevole ad utilizzare tali
veicoli in servizio alla velocità di 80 km/h.
La scrivente Direzione condividendo le valutazioni formulate dal Servizio Polizia Stradale ritiene
che i veicoli, tecnicamente idonei ad operare a velocità superiori, in condizioni di circolazione
fluida, con fondo stradale privo di accumulo di neve e con veicoli non allestiti congiuntamente con
lame sgombraneve, rientranti nei limiti di sagoma e di portata dell'autocarro, possano, ancorché
assimilati a macchine operatrici come da circolare in oggetto, operare fino alla velocità massima
di 80 km/h per l'esclusivo servizio nella sede autostradale.
Pertanto, a richiesta esclusivamente delle imprese a servizio degli operatori autostradali, è
consentito aggiornare le carte di circolazione con l'ulteriore indicazione:
"in condizioni di fondo stradale privo di accumulo di neve, i veicoli non allestiti
congiuntamente con lame
sgombraneve, in situazioni di circolazione fluida, sono autorizzati ad operare alla velocità
massima di 80 km/h in autostrada".

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi 
(GU n.290 del 13-12-2016)
 
 
    

Personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 novembre 2016
Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell'articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (16A08625) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2016)

Impianti per l'alimentazione dei veicoli a gas naturale

Impianti per l'alimentazione dei veicoli a gas naturale: omologazione dei veicoli, dei componenti ed installazione di sistemi per l'utilizzo del gas metano naturale liquefatto (LGN)

Allegati


 
Adeguamento di alcune disposizioni concernenti la trasformazione dell'alimentazione originaria da gasolio a gasolio LNG (dual fuel) per veicoli dotati di motori con ciclo diesel


APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVAMENTE ALLE VIOLAZIONI DELL' ART 316-TER c.p.

 

Dal 10 gennaio 2017 aumenta il costo delle notifiche dei Verbali


Bene!!! Anzi male!!!
Aumentano i costi delle notifiche....
Bisognerà adeguare la delibera per poter aumentare i costi a carico dei trasgressori/proprietari, tenendo anche conto delle prescrizioni del Ministero,  già emanate e pubblicate su questo blog.
Nel blog c'è anche copia della delibera (per chi ha la pazienza di cercare).
Mi riservo di pubblicarla successivamente  su questa pagina !!!
 
Mario Serio
P.S. Vorrei avere più tempo per tutto :)


Nuove condizioni economiche in vigore dal 10 gennaio 2017

A partire dal 10 gennaio 2017, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza così come di seguito indicato:
  • Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 4,50 a € 5,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alle notifiche (Comunicazione Avvenuta Notifica, Comunicazione Avvenuto Deposito, Comunicazioni ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c. e artt. 157, 161 c.p.p.);
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,30 a € 3,40. Tale incremento sarà applicato, per la componente di recapito, alle tariffe di Posta Raccomandata Online nazionale;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate nei primi cinque scaglioni di peso nonché nell’ultimo scaglione limitatamente alla destinazione EU. Nel contempo, saranno ridotte le tariffe nell’ultimo e nel penultimo scaglione di peso per le destinazioni AM e CP e nel penultimo scaglione per la destinazione EU. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà, in funzione dell’area di destinazione, per AM da € 2,20 a € 2,30, per CP da € 2,50 a € 2,60 e per EU da € 3,20 a € 3,30;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 5,95 a € 6,60;
  • Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 6,60 a € 6,80;
  • Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo e per tutti i valori assicurati previsti. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi varierà da € 6,90 a € 7,25;
  • Le tariffe della Posta Assicurata Internazionale saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi per la Zona 1 varierà da € 9,40 a € 10,00.
Si comunica inoltre che, con riferimento ai servizi Pieghi di libri e Pieghi di libri a tariffa ridotta editoriale, ferme restando le rispettive tariffe di recapito che restano invariate, sarà incrementata la componente del diritto di raccomandazione da € 2,35 a € 3,35. Gli altri servizi di recapito non subiranno variazioni tariffarie.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal 7 dicembre 2016 presso gli uffici postali e negli altri Centri di Accettazione.

Documentazione

POSTE ITALIANE

Nuove Circolari MIT su omologazione....

Circolare protocollo 27090 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ...
Circolare protocollo 27089 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione...
Circolare protocollo 27088 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ...
Circolare protocollo 27087 del 02/12/2016
Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/03/1958).

La Consulta boccia in buona parte la legge delega per la riforma della P.A.

Con la recentissima Sent. 25 novembre 2016, n. 251, la Consulta pur cassando i pilastri della L. delega 7 agosto 2015, n. 124, fa espressamente salvi i decreti attuativi. In particolare, il Giudice delle leggi dichiara l'illegittimità costituzionale della riforma Renzi - Madia nella parte in cui prevede che i successivi decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere piuttosto che dell'intesa della Conferenza unificata, per le seguenti disposizioni: 1) dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2 (relativo alla nomina dei direttori generali, amministrativi e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale); 2) dell'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4 (relativo alla riforma del cd. pubblico impiego); 3) dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4 (relativo al riassetto delle società partecipate); 4) dell'art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4 (relativo alla riforma dei servizi pubblici locali).

Corte Cost., 25 novembre 2016, n. 251
http://www.entilocali.leggiditalia.it

Detiene un cane con collare elettronico che emette scosse dagli elettrodi. E' reato.

Commette reato il padrone che impone al suo cane il collare elettronico.

Scarica documento/sentenza
MALTRATTAMENTI AGLI ANIMALI - Cassazione n. 50491/2016
http://www.avvocatopenalista.org

Sinistro stradale:Verbale di Sequestro Giudiziario e affidamento in custodia disposto ai sensi dell’art.354 c.p.p.

a cura del Cav. Brigadiere Mario Ricca
Scarica

Il "vigile" che consente l'occupazione abusiva «minima» semplifica la burocrazia

Se l'occupazione di suolo pubblico è minima e di breve durata tanto da procurare un impatto relativo sulla circolazione, anche senza autorizzazione né pagamento delle tasse, risulta difficile parlare di «ingiusto vantaggio patrimoniale». La Cassazione, la Cassazione con la sentenza n. 50114/2016, salva così un vigile e un consigliere comunale dalle accuse della Procura della Repubblica. I fatti I due, nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero procurato intenzionalmente a un terzo vantaggi patrimoniale consentendogli di occupare la strada ...

di Daniela Casciola - "Sole 24 ore"

Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.50114 del 25/11/2016 (ECLI:IT:CASS:2016:50114PEN), udienza del 11/10/2016, Presidente CARCANO DOMENICO Relatore DI STEFANO PIERLUIGI 

E’ possibile riconoscere al buono pasto ad un lavoratore che, nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turno, svolga attività lavorativa nel turno pomeridiano ma al mattino esegua anche prestazioni di lavoro straordinario?

18/11/2016
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E’ possibile riconoscere al buono pasto ad un lavoratore che, nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turno, svolga attività lavorativa nel turno pomeridiano ma al mattino esegua anche prestazioni di lavoro straordinario?

Relativamente alla particolare problematica esposta, sulla base delle sintetiche indicazioni riportate, si ritiene utile preliminarmente richiamare alcune indicazioni di carattere generale in ordine alla effettiva portata contenutistica della disciplina degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 in materia di fruizione del buono pasto:

a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio”;

b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);

c) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;

d) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;

e) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione anche sulla tipologia del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;

f) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;

g) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, a tal fine richieste al personale;

h) la regolamentazione contenuta nell’art.13 del CCNL del 9.5.2006, non incide in alcun modo sulla complessiva regolamentazione degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, sopra descritta;

i) in virtù delle nuove regole, agli enti del comparto è riconosciuta la possibilità di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari figure professionali , operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell’area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca, che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale; si tratta di un’indicazione esaustiva non suscettibile, pertanto, di ampliamenti in sede di contrattazione decentrata integrativa;

j) tale pausa (che continua ad essere obbligatoria), proprio per evitare ogni incidenza sulla continuità del servizio, potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Sulla base delle suesposte considerazioni, pertanto, deve essere valutata la fattispecie prospettata.

Poiché anche le prestazioni di lavoro straordinario sono utili ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione del buono pasto, si ritiene che al lavoratore lo stesso potrà essere riconosciuto, ove l’ente riconosca la sussistenza dei presupposti regolativi sopra delineati e cioè:

a) la presenza di una prestazione lavorativa (anche di lavoro straordinario) in orario antimeridiano, avente comunque la durata minima fissata dall’ente per la generalità degli altri lavoratori;

b) la prosecuzione (senza interruzioni o frazionamenti) della prestazione lavorativa comunque iniziata nelle ore antimeridiane anche nelle ore pomeridiane, avente anche essa la durata minima stabilita dall’ente (la prestazione in turno);

c) la necessaria pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore.

Avanti tutta: Arriva la SCIA 2 con tutti i regimi abilitativi anche per l'edilizia. Modificato anche il TULPS

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237) (GU Serie Generale n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 
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Accertamento tasso alcolemico: Avvertimento necessario anche in caso di rifiuto

Gli organi di Polizia stradale, nel dare corso all'accertamento strumentale del tasso alcolemico, ai sensi dell'art. 186, comma 4, cod. strada, devono avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.49236 del 21/11/2016 (ECLI:IT:CASS:2016:49236PEN), udienza del 03/11/2016, Presidente BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore MONTAGNI ANDREA

Modifiche a confronto con l’introduzione della confisca obbligatoria per i reati di criminalità informatica, falso monetario, corruzione tra privati e autoriciclaggio



 Il Decreto Legislativo 29.10.2016 n. 202 modifica il codice penale e civile

Modifiche a confronto con l’introduzione della confisca obbligatoria per i reati di criminalità informatica, falso monetario, corruzione tra privati e autoriciclaggio


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 09.11.2016 il D.Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 che, in attuazione della direttiva europea n. 2014/42/UE del 03.04.2014 avente ad oggetto il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato all’interno dell’Unione Europea, dispone l’obbligatorietà della confisca anche per equivalente dei profitti, dei prezzi e dei prodotti connessi con alcuni gravi reati, tra i quali quelli di criminalità informatica, di falso monetario, di corruzione tra privati e di autoriciclaggio.
Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 24 novembre 2016, apporta alcune rilevanti modifiche al Codice Penale, al Codice Civile, nonché alle disposizioni in materia di criminalità mafiosa e antiriciclaggio.
In particolare, estende l’ambito della confisca obbligatoria anche ai beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, nonché alle somme di denaro, ai beni o alle altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al prodotto, qualora non sia possibile la confisca del prodotto o del profitto diretti.
Ampliata anche la confisca estesa per alcuni gravi reati, prescindendo dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del reato.
Confisca obbligatoria anche delle cose che sono servite o che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati di falsità-alterazione di monete, carte di pubblico credito, corruzione tra privati, produzione, traffico, detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e riciclaggio, salvo che appartengano a una persona estranea al reato.
Se la confisca sui predetti beni non è possibile, si procede a quella per equivalente.
Di seguito tutte le modifiche con il confronto tra vecchio e nuovo testo (le modifiche sono contraddistinte in grassetto)

Le modifiche al Codice Penale


Il decreto legislativo introduce alcune modifiche al Codice penale, prevedendo la confisca obbligatoria anche nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti con riferimento ai reati di criminalità informatica (di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies del Codice penale) e di falso monetario di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 c.p.

Modificato l’art. 240 c.p.


Art. 240 c.p. vecchio testo
Art. 240 c.p. nuovo testo
 Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733 2, 316 e segg., 321 e segg., 86 disp. att. c.p.p.].
È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies.
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676]
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733 2, 316 e segg., 321 e segg., 86 disp. att. c.p.p.].
È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies,
 nonche’ dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita’ di cui il colpevole ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e’ possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti.
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676]

Introdotto l’art. 466 bis c.p.


«Art. 466-bis (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilita’, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.».

Le modifiche al Codice Civile

Modificato l’art. 2635 cod.civ. 

(Corruzione tra privati)

Art. 2635 vecchio testo
Art. 2635 nuovo testo
Art. 2635 vecchio testo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo’ essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Modifica al D.L. 306/1992

E’ stato, inoltre, modificato l’art. 12 sexies (ipotesi particolari di confisca) del Decreto Legge n. 306/1992 contenente modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, che dispone la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Questa ipotesi particolare di confisca si applicherà anche ai reati di falso monetario, di frode informatica, di autoriciclaggio e di corruzione tra privati.
art. 12 sexies vecchio testo
art. 12 sexies nuovo testo
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonchè dall’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 , 316 , 316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 , 322-bis e 325 del codice penale , si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies , 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648,
 esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza
 preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453,
454, 455, 460, 461,473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1
 del codice penale, nonchè dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’ sistemi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314 , 316 , 316-bis , 316-ter , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater, 320 , 322 , 322-bis e 325 del codice penale , si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies , 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le
 disposizioni in materia di nomina dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche’ agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva l’autorita’ giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita’ previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
 restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

Modifiche all’art. 55 D.lgs. 231/2007

Modificato anche il D.lgs 231/2007 che disciplina le “MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA'” e segnatamente l’art. 55, al cui comma 9-bis è aggiunto il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 e’ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche’ del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

Modifiche agli artt. 73 e 74

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309


Modificato anche il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

art. 73

All’articolo 73, dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e’ ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;

 

art. 74

All’articolo 74, dopo il comma 7, e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato e’ ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

CAV. MARIO RICCA
BRIGADIERE DEI CARABINIERI a.r.


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