mercoledì 18 novembre 2015

E-commerce di auto usate legittimo. Si va dal Pra

Legittimo il commercio online di autovetture usate, anche perché di fatto, non si tratta che di attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici. Ciò in quanto, materialmente, la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi online, poiché la trascrizione al Pra impone che l'atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l'incontro fisico dell'acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto. Lo ha chiarito il Ministero dell'interno, dipartimento per la pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013. In sostanza, ha precisato il direttore dell'Ufficio Mureddu, i siti web si pongono come meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati ospitando, tra l'altro, le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo; ovvero fornendo consulenza ed indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni online. In tali casi, tuttavia, precisa la nota, è necessaria comunque la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico di pubblica sicurezza, in quanto l'attività svolta altro non è che una forma di promozione della conclusione di contratti per conto di terzi. Licenza che, tuttavia, è stata recentemente sostituita (art. 13 decreto legge 5/2012) da una mera comunicazione al comune competente territorialmente, già investito della relativa funzione, a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 112/1998. Nel caso in cui, invece, i siti siano riconducibili agli stessi fabbricanti, concessionari o rivenditori, puntualizza ancora il Viminale, le pagine web non sono altro che una vetrina virtuale e, quindi, nel caso in cui le vetture in vendita siano usate, il prestatore è tenuto a fare la dichiarazione prevista dall'articolo 126 del medesimo Testo unico di ps.
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