La Risoluzione n. 92/E del 2015 ha fornito risposta al quesito
riguardante l'indennità calcolata per il tragitto tra sede di lavoro e
località di missione.
Con la Risoluzione n. 92/E, del 30 ottobre 2015, l'Agenzia
delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento fiscale da
riservare al rimborso chilometrico di un dipendente ( art. 51, commi 1 e
5, del DPR n. 917 del 1986) a seguito dell'interpello proposto da una
società che svolge attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni
e vita attraverso un'estesa rete di agenzie assicurative diffuse sul
territorio nazionale.
La Compagnia annovera tra i propri dipendenti alcune figure
professionali che svolgono frequentemente le proprie mansioni in
trasferta, in particolare al di fuori del territorio comunale ove è
ubicata la sede di lavoro di assegnazione (cd. missione temporanea).
In questi casi i suddetti dipendenti, in alternativa all'utilizzo dei
mezzi pubblici, possono essere autorizzati all'uso dell'autovettura
personale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene non imponibile l'indennità chilometrica calcolata
sia per il tragitto sede di lavoro-località di missione ubicata in altro
comune, sia quella calcolata per il tragitto abitazione
dipendente-località di missione ubicata in altro comune rispetto alla
sede di lavoro, sempreché in quest'ultima ipotesi il tragitto percorso
sia inferiore rispetto a quello sede di lavoro-località di missione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR sono
determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal
successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono
reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel
periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
In generale, quindi, tutte le somme che il datore di lavoro
corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese,
costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo
quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato articolo 51.
Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare
alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato
di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di
lavoro (c.d. trasferte o missioni), distinguendo a seconda che le
prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove
è ubicata la sede di lavoro.
Ed infatti, mentre le "indennità o i rimborsi di spese per le
trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore,
concorrono a formare il reddito", per le trasferte fuori del territorio
comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del
tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.
In ogni caso, non è possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie
individuate dal legislatore tributario nel comma 5 dell'art. 51 del
TUIR, nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non
concorrono al reddito.
Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese
corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l’Agenzia conferma
quanto più volte affermato al riguardo (cfr. circolare n. 326/E del 1997
e risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e
n. 53/E del 2009).
Con i documenti citati, l'Amministrazione finanziaria ha
chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della
prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata
la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di
liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle
tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato
dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di
autovettura.
Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna
conservata dal datore di lavoro. Pertanto, nella fattispecie
rappresentata, laddove la distanza percorsa dal dipendente per
raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti
inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la
conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI,
un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare
non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del
TUIR.
Invece, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal
dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di
missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di
servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base
alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a
quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da
considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
TUIR.
Per avere maggiori informazioni:
vai al testo integrale della Risoluzione
Fonte: Agenzia delle Entrate
Interpello
art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Reddito di lavoro dipendente -
Rimborso chilometrico - art. 51, commi 1 e 5, del DPR n. 917 del 1986 -
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