La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per le Marche, con la deliberazione 179 del 5 ottobre 2015, si è espressa in merito ad una richiesta di parere in materia di contrattazione integrativa e, segnatamente, in ordine alla corretta costituzione del relativo fondo in vista del puntuale rispetto dei vigenti vincoli normativi. Nello specifico, il Comune istante chiede di conoscere se le economie realizzate nell'anno 2011-2012 sul fondo per il salario accessorio – determinato nel rispetto del limite fissato dall'art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 e traslato, avvalendosi della facoltà accordata dalla citata norma contrattuale, nell'esercizio successivo in ragione del mancato perfezionamento del prescritto iter procedimentale – incidano sull'entità del fondo per l'anno 2014 ovvero possano incrementare l'importo del fondo per il salario accessorio anno 2013/2014 costituito in ossequio al menzionato limite.
I giudici del Controllo, preliminarmente hanno richiamato un chiarimento già espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, spiegando che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente costituiscono, non già un incremento ma, un mero trasferimento temporale di spesa relativamente a somme, in precedenza certificate. Ne consegue che le stesse non rilevano ai fini del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010. E' inoltre precisato che ai fini del trasporto all'anno successivo sia necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l'entità delle risorse degli anni precedenti che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento. A corredo interpretativo è intervenuta poi l'ARAN, precisando che tale incremento è consentito una tantum e solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate. La Sezione di Controllo, alla luce dei sopra richiamati pareri sul tema, conclude ritenendo ammissibile un incremento delle risorse decentrate per effetto dell'applicazione dell'art. 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 evidenziando, tuttavia, la necessità di una rigorosa osservanza delle richiamate condizioni sia per ciò che attiene ai limiti temporali di utilizzabilità delle risorse residue sia per ciò che attiene alla individuazione delle voci suscettive di finanziamento, coerentemente con l'orientamento della Corte dei Conti già espresso
CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE 179, 5 OTTOBRE 2015.
I giudici del Controllo, preliminarmente hanno richiamato un chiarimento già espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, spiegando che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente costituiscono, non già un incremento ma, un mero trasferimento temporale di spesa relativamente a somme, in precedenza certificate. Ne consegue che le stesse non rilevano ai fini del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010. E' inoltre precisato che ai fini del trasporto all'anno successivo sia necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l'entità delle risorse degli anni precedenti che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento. A corredo interpretativo è intervenuta poi l'ARAN, precisando che tale incremento è consentito una tantum e solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate. La Sezione di Controllo, alla luce dei sopra richiamati pareri sul tema, conclude ritenendo ammissibile un incremento delle risorse decentrate per effetto dell'applicazione dell'art. 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 evidenziando, tuttavia, la necessità di una rigorosa osservanza delle richiamate condizioni sia per ciò che attiene ai limiti temporali di utilizzabilità delle risorse residue sia per ciò che attiene alla individuazione delle voci suscettive di finanziamento, coerentemente con l'orientamento della Corte dei Conti già espresso
CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE 179, 5 OTTOBRE 2015.
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