sabato 8 agosto 2015

Puglia, del. n. 155 – limiti assunzionali polizia locale

Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 5 del d.l. 78/2015 relativo al ricollocamento del personale di polizia provinciale.

In particolare l’ente intende conoscere se alla luce di quanto previsto dal comma 3 della disposizione citata (che vieta a pena di nullità “di reclutare con qualsivoglia tipologia contrattuale” personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale), sia possibile l’utilizzazione temporanea di un dipendente agente di polizia municipale di altro comune limitrofo con prestazione di lavoro “a scavalco d’eccedenza” (art 1 comma 557 l. n. 311/2004) o con prestazione di lavoro “a scavalco condiviso” (art 14 CCNL 2004).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 155/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio hanno chiarito che la tecnica redazionale e la terminologia già utilizzata dal legislatore (“reclutare” anziché “assumere” e l’estensione del divieto a “qualsivoglia tipologia contrattuale”) è sintomatica, della ratio preclusiva dell’accesso a personale diverso da quello indicato all’articolo 5 finché non si sia completato il processo di riassorbimento.

Il divieto di assunzione “con qualsivoglia tipologia contrattuale” è espressione ampiamente utilizzata dal legislatore (cfr. art 31 comma 26 lett d. l. 183/2011, art. 1 comma 462 lett. d) l. 228/2012, art. 41 comma 2 d.l. 66/2014) da intendersi riferita in senso ampio non solo all’assunzione di personale in mobilità in entrata (Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n. 53 /2010), ma anche all’utilizzo di personale in comando (Sezione Puglia n. 171/2013), nonché il ricorso a convenzioni ex art 14 CCNL 22/01/2004 e per la gestione associata di servizi e funzioni (Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 163/2013, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 293/2012).

Pertanto la suddetta espressione deve esser intesa nel senso che il divieto di assunzione rivesta carattere generale ed omnicomprensivo e che esista un’equivalenza sostanziale tra la stipula di convenzioni ex art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 e le altre fattispecie nelle quali si realizzano nuove assunzioni, in quanto l’Ente, anche nel primo caso, si avvantaggia, comunque, di un incremento oneroso delle prestazioni lavorative (Sezione controllo Campania deliberazione n. 153/PAR/2015, Sezione controllo Lazio deliberazione n. 127/PAR/2015).

Pertanto, l’espressione “qualsivoglia tipologia contrattuale”, cui si connette il divieto in esame, deve essere interpretata, conformemente alla ratio sottesa al divieto, in senso ampio e con riferimento ad ogni fattispecie che determini l’utilizzo di una nuova risorsa umana da parte dell’Ente interessato ed a proprio carico.

In entrambi i casi posti dall’ente istante, si realizza un incremento della prestazione lavorativa e della correlativa spesa, suscettibile di frustrare l’obiettivo perseguito dal legislatore, nonché un utilizzo di risorse umane che rientra nell’ampio concetto di “reclutamento” di cui al comma 3 dell’articolo 5 d.l. 78/2015.
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