domenica 7 giugno 2015

Un'insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti mutamento territoriale

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 8 maggio 2015 n. 19185

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 17 giugno 2014, resa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Catanzaro ha condannato l'imputato alla pena di trecento euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001,0.sluí contestato per aver eseguito i lavori di installazione di un sostegno metallico circolare per un impianto di cartellonistica pubblicitaria avente un'altezza di 6 m e un diametro di circa 0,6 m in zona sismica, senza notificarne preavviso scritto al competente ufficio tecnico regionale e omettendo la contestuale presentazione del relativo progetto (il 21 giugno 2010).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, del d.lgs. n. 285 del 1992, del d.P.R. n. 495 del 1992. Secondo la ricostruzione difensiva, spetta ai Comuni determinare, con proprio regolamento e piano particolareggiato, la quantità e la tipologia degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio comunale, nonché le modalità e le procedure per ottenere l'autorizzazione all'installazione. Il sistema sanzionatorio per l'inosservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 507 del 1993, del regolamento comunale e del piano generale degli impianti è contenuto nell'art. 24 di tale decreto legislativo. A tale regime si aggiunge quello previsto dagli artt. 23 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e 53 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 495 del 1992). Per la difesa, il regolamento e il piano sono gli strumenti attraverso i quali l'amministrazione comunale esprime le scelte compiute al fine di garantire un'equilibrata protezione della variegata trama di molteplici interessi, di natura urbanistica, edilizia, economica, culturale, viaria, tra loro interferenti, che in diversa misura vengono in rilievo nell'attività pubblicitaria. Ne conseguirebbe che detta normativa avrebbe carattere speciale rispetto a quella generale in materia edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001, ivi compresa la disciplina antisismica. Il ricorrente giunge a tale interpretazione in considerazione del disposto dell'art. 168 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che la collocazione di cartelli o mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni a tutela del paesaggio è punita con le sanzioni amministrative previste dal richiamato art. 23 del codice della strada. A tali considerazioni la difesa aggiunge che, con deliberazione del 22 luglio 2011, la giunta regionale della Calabria ha catalogato gli impianti pubblicitari come opere minori, sottraendoli alle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica.
A ulteriore sostegno delle sue argomentazioni, la difesa richiama la sentenza Cass., sez. 3, 3 maggio 2006, n. 323, secondo la quale il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che punisce in via esclusivamente amministrativa le violazioni delle disposizioni regolamentari relative all'installazione di impianti pubblicitari, sarebbe l'unica disciplina applicabile nel caso di specie. A tali considerazioni la difesa aggiunge che l'argomento sul quale si fonda la motivazione della sentenza impugnata sarebbe quello della dimensione dell'impianto pubblicitario, il quale, se rilevante, sarebbe soggetto alla normativa sanzionatoria antisismica, altrimenti no; si tratterebbe, ad avviso della difesa, di una ricostruzione interpretativa priva di aggancio normativo.
Con il secondo motivo di doglianza, si deduce la carenza di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, perché non si sarebbe considerato che, con deliberazione n. 82 del 2 marzo 2004, il Comune di Catanzaro aveva disciplinato gli impianti pubblicitari senza prevedere la necessità del permesso di costruire; con una disciplina analoga a quella successivamente adottata dalla Giunta regionale del 22 luglio 2011 sopra richiamata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso non è fondato.
3.1. — Le articolate argomentazioni poste dal ricorrente a sostegno del primo motivo di doglianza si scontrano con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la sistemazione di un'insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti mutamento territoriale; atteso che soltanto un sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio, fa assumere rilevanza penale alla violazione del regolamento edilizio, con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b) , del d.P.R. n. 380 del 2001 (sez. 3, 15 gennaio 2004, n. 5328, rv. 227402; ; sez. 4, 18 gennaio 2007, n. 6382, rv. 236104; sez. 3, 22 ottobre 2010, n. 43249, rv. 248724). Deve osservarsi, in particolare, che non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia urbanistica e antisismica dal d.P.R. n. 380 del 2001 e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal decreto legislativo n. 507 del 1993, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi, presidiando la prima la pubblica incolumità e l'altra il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla loro natura commerciale, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Né a tale ricostruzione vale obiettare, come fa il ricorrente, che l'art. 168 del d.lgs. n. 42 del 2004 richiama, per l'apposizione di cartelli con mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni poste a tutela del paesaggio, le stesse sanzioni amministrative previste dal codice della strada, perché la tutela del paesaggio rappresenta un interesse diverso e ulteriore rispetto ai corretto assetto del territorio e, soprattutto, alla tutela dell'incolumità pubblica nelle zone sismiche (ex plurimis, Cass., sez. 3, 22 ottobre 2010, n. 43249, rv. 248724; sez. 3, 10 aprile 2013, n. 39796, rv. 257677). E tale giurisprudenza ha ampiamente superato il contrario orientamento isolatamente espresso dalla sentenza sez. 3, 3 maggio 2006, n. 323, richiamata dalla difesa.
Né può valere ad escludere la sussistenza del reato il riferimento alla deliberazione della giunta della Regione Calabria 22 luglio 2011, n. 330 (Approvazione elenco opere dichiarate «minori». Indirizzi interpretativi in materia di sopraelevazione di edifici esistenti). Si tratta infatti, a ben vedere, di una delibera che, per la parte che qui rileva, deve essere ritenuta illegittima, perché crea ex novo la categoria delle "opere minori" che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica, in aperta violazione del disposto dell'art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di opere. E l'illegittimità della deliberazione regionale emerge dalla sua stessa formulazione laterale, laddove nel preambolo si riconosce espressamente che «le norme legislative nonché quelle
tecniche in vigore non dettano, espressamente, alcuna particolare limitazione o esclusione delle opere da assoggettare alle discipline di cui sopra».
Anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte, deve in ogni caso rilevarsi che tale deliberazione — contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente — non opera una liberalizzazione generalizzata dell'istallazione di strutture di sostegno per pannelli pubblicitari. Non vi è dubbio che l'art. 2 del provvedimento stabilisca che le opere minori individuate nell'allegato A sono esentate dalla trasmissione del progetto presso gli uffici regionali al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia edilizia sismica, e che in tale allegato siano comprese le «strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorati agli edifici, e qualora ancorati agli edifici, aventi un peso complessivo uguale o inferiore a 1 KN [...]» (punto 17 dell'allegato A). Nondimeno, tale esenzione risulta sottoposta a due condizioni. La prima, prevista dal successivo art. 3, è che «la rispondenza della progettazione e della realizzazione delle opere di che trattasi alle norme tecniche in vigore dovrà essere certificata presso l'Ufficio tecnico del Comune interessato, da un - tecnico abilitato che dovrà dichiarare, altresì che le stesse sono quelle riportate nel citato elenco A». La seconda è fissata dal richiamato punto 17 dell'allegato A, il quale prevede che siano escluse dall'assoggettabilità alle procedure previste in materia edilizia sismica le strutture di sostegno, anche per pannelli pubblicitari, alla condizione che esse siano dotate di certificato e/o brevetto ministeriale. Ne consegue che, anche a prescindere dalla già rilevata illegittimità della deliberazione, la stessa non può avere in nessun caso l'effetto di depenalizzare la condotta del ricorrente, perché la realizzazione di sostegni per pannelli pubblicitari non è libera, ma sottoposta ai regimi di certificazione sopra richiamati. E del resto nel caso di specie il ricorrente non ha neanche prospettato che il sostegno da lui realizzato fosse dotato di certificazione ai sensi dell'art. 3 e di certificato e/o brevetto ministeriale ai sensi dell'art. 17
dell'allegato A alla richiamata deliberazione regionale del 22 luglio 2011. In relazione, infine, alle dimensioni del manufatto, va osservato che le stesse sono molto significative, trattandosi di un sostegno di 60 cm di diametro e di un'altezza all'incirca corrispondente a quella di un edificio di due piani; con la conseguenza che le considerazioni svolte dalla difesa circa l'esclusione dei manufatti di piccole dimensioni dall'ambito di applicazione della disciplina antisismica risultano comunque irrilevanti.
3.2. — Quanto all'elemento soggettivo del reato — oggetto del secondo motivo di doglianza — deve rilevarsi che la richiamata deliberazione regionale del 22 luglio 2011, che esclude, alle condizioni sopra viste, l'applicabilità della disciplina antisismica per una serie di opere dichiarate minori, è in ogni caso, successiva alla commissione del reato e, dunque, non esclude, neanche sul piano soggettivo, la piena conoscenza dell'illiceità della condotta tenuta. Né una tale esclusione può derivare dalla deliberazione del consiglio comunale 2 marzo 2004, n. 82, richiamata dalla difesa, perché la stessa si riferisce al solo profilo del rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, lasciando impregiudicata la questione dell'applicabilità agli stessi della disciplina antisismica.
4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015.