Riposo settimanale del lavoratore nell'attività di trasporto su strada. Interpretazione applicativa ed indicazioni operative. Nuova interpretazione su riposo settimanale degli autisti.

Chiarimenti sulla circolare del ministero del lavoro del 29 aprile 2015 (n. 37/0007136)
Oggetto: Art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006. Riposo settimanale del lavoratore nell'attività di trasporto su strada. Interpretazione applicativa ed indicazioni operative. Nuova interpretazione su riposo settimanale degli autisti.

A cura del dott. Danilo Salmaso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con propria circolare del 29 aprile 2015 (n. 37/0007136), è intervenuto nell’art. 8, par. 6, del Regolamento (CE) n. 561/2006, segnatamente in merito al Riposo settimanale del lavoratore nell'attività di trasporto viaggiatori e cose su strada.


La questione verte sull’interpretazione applicativa e le indicazioni operative a cui le Aziende del trasporto si devono attenere nel caso in cui il proprio dipendente abbia fruito di un riposo settimanale ridotto, così come previsto dall’art. 8, secondo trattino, Reg. CE 561/2006, ”art 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: (omissis) un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.”

La questione esposta dal Ministero nella Circolare di cui trattasi, interessa il caso in cui il dipendente, per ragioni organizzative, aziendali, di programmazione, ecc., abbia fruito di un riposo settimanale ridotto.

Ebbene, in questa ipotesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, motivando la scelta di intervenire sull’argomento con l’esigenza di armonizzazione il riposo compensativo, nel caso in cui il dipendente abbia fruito di un riposo settimanale ridotto, con quanto già avviene in molti stati comunitari (vedi meglio la circolare ministeriale allegata), ha stabilito che d’ora in poi (del pregresso ad oggi non v’è traccia) il riposo compensativo da restituire al dipendente non potrà più essere “spalmato” in vari periodi entro le tre settimane successive dal giorno della mancata effettuazione ma entro le stesso termine (tre settimane) dovrà essere restituito in un'unica soluzione.

Per quanto, in conformità alla Circolare Ministeriale di cui sopra, l’art. 8, comma 7 del Reg. CE 561/2006 si dovrà leggere nel seguente: “Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato, in un sola unica soluzione, a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.”

Resta inteso che, in caso di inosservanza alle nuove disposizioni proposte, da parte degli Organi deputati al controllo saranno applicate, a carico del conducente, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 174, comma 7, seconda parte C.d.S., che vanno, nella misura minima, da € 372 a € 425, precisamente nell’ipotesi in cui la violazione abbia superato il 10% ovvero il 20%, oltreché la violazione di cui all’art. 174, comma 14 C.d.S. a carico dell’Azienda.

Resta inteso che se ci dovessero essere altri interventi normativi in merito questa Associazione ritornerà tempestivamente nella questione proposta.

Tratto da Anitaservizi.it

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