lunedì 17 novembre 2014

Se la copia notificata di un atto di citazione non è conforme all'originale la notifica è nulla

Cass. III sez. 04.11.2014 n. 23420
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La XXXXXXXXX s.r.l. propose opposizione, con citazione del 28 gennaio 1994, dinanzi al Tribunale di XXXXXXX, avverso il decreto ingiuntivo, emesso in data 2.2.1994, con il quale era stato ingiunto di pagare a favore della XXXXXXXX la somma di 271.810.071, oltre IVA 19%.

La XXXXXXX si costituì in giudizio contestando l'opposizione.

Con ordinanza del 5.10.94 il Giudice sospese la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma di L. 67.234.462.

L'opponente pagò, pur senza rinunciare all'opposizione, la residua somma di L. 204.575.609.

Con sentenza n. 1639/2005, depositata in data 26.11.2005, il Tribunale di XXXXXXXX revocò il decreto opposto condannando la XXXXXXXXX s.r.l. al pagamento in favore della XXXXX della somma di Euro 76.745,98, da rivalutarsi di anno in anno secondo indici Istat dalla domanda giudiziale al saldo, oltre interessi legali sulle singole somme rivalutate.

La XXXXXXXXX] s.r.l. propose appello, con atto notificato il 27 dicembre 2005 per l'udienza del 3 marzo 2006 lamentando, con il primo motivo, l'erronea determinazione da parte del Giudice di primo grado del saldo effettivamente dovuto dalla XXXXXXXXX alla XXXXXXXx

Con il secondo motivo rilevò che, essendo oggetto della controversia un'obbligazione pecuniaria, il Giudice non avrebbe potuto riconoscere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria del credito, accessori dovuti per le obbligazioni di valore. Con l'ultimo motivo lamentò l'eccessività delle spese di giudizio.

La XXXXXXXXX si costituì eccependo la violazione dell'art. 342 c.p.c., per mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del primo motivo di impugnazione avverso il quantum liquidato nella sentenza di primo grado essendo mancanti nell'atto notificato le pagine 7 e 8, sì che non erano intelleggibili le ragioni della censura e la conclusione del motivo ed era violato il diritto di difesa. Contestò nel merito il secondo motivo di ricorso.

La XXXXXXXXX, rilevò che l'atto notificato, depositato in giudizio, contenente l'attestazione di conformità dell'ufficiale giudiziario, non era stata impugnata dall'appellata con querela di falso, sì che l'eccezione era inammissibile. Inoltre la XXXXXXXx aveva comunque contestato il motivo nel merito, sì che non vi era violazione del suo diritto di difesa.

Con sentenza n. 1009/2008, depositata il 25.6.2008, la Corte di appello di XXXXXXXXXX, rilevato che invece nella relata di notifica della copia dell'atto di appello non si dava atto della conformità di esso all'originale, e ritenuto che la mancanza in esso delle pagine 7 e 8, lungi dal costituire semplice narrativa, come dedotto dall'appellante, aveva precluso all'appellata di comprendere le ragioni addotte a censura dei conteggi posti a fondamento della decisione del Tribunale sul quantum, così vulnerando il suo diritto di difesa, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (ed ha accolto, invece, parzialmente il secondo ed il terzo motivo, escludendo il danno da svalutazione monetaria riducendo la somma dovuta dalla XXXXXX a Euro 44.018,55 e le spese legali per il giudizio di primo grado da Euro 7.230,04 a Euro 4.000,00), condannando l'appellata alla refusione delle spese di giudizio di secondo grado.

Avverso detta pronuncia la XXXXXXXXXXX s.r.l.

propone ricorso per Cassazione.

La XXXXXXXXX si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società XXXXXXXXX lamenta:

"Illegittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 137 c.p.c., comma 2, art. 148 c.p.c., e art. 2700 c.c., o, in subordinata ipotesi, dell'art. 164 c.p.c., comma 5, in ordine alla dichiarata inammissibilità del primo motivo di appello, per asserita mancanza di alcune pagine nella copia notificata di detto atto".

Ed infatti la Corte di merito ha errato nel dichiarare inammissibile il primo motivo di appello, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dall'appellata, secondo cui la mancanza nella copia dell'atto notificato di due pagine avrebbe leso il suo diritto di difesa, impedendole di conoscere le censure svolte dall'appellante al capo di sentenza del Tribunale che aveva determinato il debito dovuto alla XXXXXXXXX. Invero la relata di notifica apposta dall'Ufficiale Giudiziario sulla copia dell'atto notificato ha valore di una certificazione di conformità della copia all'originale, anche relativamente al numero di pagine dell'atto notificato; sul punto, in ogni caso, il Giudice, ritenendo fondata l'eccezione dell'appellata, avrebbe dovuto fissare all'appellante, in conformità a quanto statuito dall'art. 164 c.p.c., comma 5, un termine perentorio per rinnovare la citazione.

Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto: "Dica la Ecc.ma Corte se la relata di notifica, formulata dall'Ufficiale Giudiziario notificante, certifica - per il combinato disposto dell'art. 137 c.p.c., comma 2, e art. 148 c.p.c. - la conformità dell'originale di un atto della copia consegnata al destinatario, con efficacia di piena prova, rimuovibile solo con la proposizione di querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.; dica altresì, in via subordinata, se nel caso di nullità di un atto di appello per la mancata conformità all'originale della copia notificata - il Giudice è tenuto a disporre la rinnovazione dell'atto a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 5".

La prima censura è infondata; la seconda va accolta nei sensi di cui in appresso.

Ed infatti, quanto alla prima censura, la Corte di merito, dopo aver evidenziato che nella relata di notifica dell'appello manca l'attestazione della conformità della copia notificata all'originale, si è conformata all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, sì che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto, né perciò può ipotizzarsi un contrasto tra le due rispettive relate (atti pubblici), entrambe originali, dell'ufficiale giudiziario - una apposta sulla copia notificata, l'altra sull'originale dell'atto notificato - proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco.

Quindi, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi (Cass. 6017 del 2003, 21555/2006, 14686 del 2007, 18127/2008, 20993/2013).

E poiché la notifica è atto del procedimento notificatorio autonomo dall'atto da notificare, e la formalità della conformità all'originale è stabilita proprio per consentire al destinatario dell'atto di avere scienza legale di esso, se nella copia dell'atto notificata manchino delle pagine necessarie alla comprensione del contenuto intrinseco di esso, l'incompletezza della copia notificata rispetto all'atto originale determina la nullità non dell'atto, ma della notifica, e se l'atto è una citazione in appello, tale incompletezza non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall'impugnazione perché questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell'oggetto e delle ragioni dell'atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica, a norma dell'art. 291 c.p.c., che consente la conservazione degli effetti dell'impugnazione e della difesa al destinatario di essa.

Qualora poi costui si costituisca, la nullità della notifica è sanata. Tuttavia, se come nella specie l'incompletezza della copia dell'atto notificatogli, pur essendo stato nei termini depositato in cancelleria l'atto originale completo, non gli consente di difendersi adeguatamente avuto riguardo sia all'essenzialità delle pagine mancanti, sia alla brevità del termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, rispetto alla data di vocatio in ius, ha diritto alla concessione di un termine per difendersi e proporre eccezioni.

2. E' pertanto assorbito il secondo motivo con cui il ricorrente deduce: "Illegittimità - in subordinata ipotesi alternativa - dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del disposto dell'art. 2697 c.c., comma 1, nonché ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o insufficiente motivazione, sul punto decisivo rappresentato dalla conformità o meno all'originale della copia notificata dell'atto d'appello, in relazione al primo motivo di impugnazione esposto nell'atto medesimo", corredato dal seguente quesito di diritto "Dica la Ecc.ma Corte se l'appellato ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita mancanza di alcune pagine nella copia dell'atto a lui notificata, senza che lo stesso onere possa ritenersi assolto dalla mera affermazione di tale mancanza".

Concludendo il ricorso va accolto affermando il seguente principio di diritto: "Se la copia notificata di un atto di citazione non è conforme al contenuto intrinseco dell'originale perché è mancante di alcune pagine rispetto ad esso e l'incompletezza non consente al destinatario dell'atto di difendersi, la notifica dell'atto è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 c.p.c., il rinnovo della notifica dell'atto originale. Qualora poi il convenuto si sia costituito sana la nullità della notifica, ma egli va rimesso in termini per l'espletamento delle sue difese ed eccezioni se il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, avuto riguardo alla data di vocatio in ius, è a tal fine insufficiente".

Conseguentemente va cassato il capo della sentenza impugnata che ha statuito l'inammissibilità del primo motivo di appello e poiché nella specie l'appellato si è costituito, ha sanato la nullità della notifica, ma la Corte di merito dovrà rimetterlo in termini per proporre le sue difese ed eccezioni in relazione al primo motivo di appello se ritiene insufficiente a tal fine il termine che egli ha avuto dal perfezionamento della notifica a quello per la sua costituzione, rispetto al termine di vocatio in ius.

Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione, secondo il principio dell'esito finale della lite.