Chi segue questo blog sa benissimo il valore che il sottoscritto attribuisce ai pareri.
Ad ogni modo, eccone altri due "sfornati" recentemente dalla "MARASCO & CO." con sede a Roma Via Nomentana.
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 4
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 4
Prot. n. 4746
Roma, 6 ottobre 2014
OGGETTO: Art.
23 pubblicità sulle strade - applicazione art. 13 bis e 13 quater - rimozione
degli impianti pubblicitari - richiesta chiarimenti.
Con riferimento alla richiesta
di chiarimenti richiamata in oggetto (vs. prot. n. 21374 del 30.05.2014),
sentito per le vie brevi la Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - Servizio di
Polizia Stradale si rappresenta quanto segue.
A parere dello scrivente
Ufficio, i soggetti che collocano abusivamente gli impianti pubblicitari e
che quindi sono sprovvisti di autorizzazione, devono essere sanzionati ai
sensi dell'art. 23 comma Il del Codice che specifica "Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo (art. 23 del Codice) e quelle
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma do. euro 419 a euro 1.682". I oggetti invece che, titolari
di autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada per la
collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse,
non rispettano le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa, a
parere dello scrivente Ufficio. devono essere sanzionati ai sensi
del comma 12 dell'art. 23.
I verbali di contestazione
delle violazioni di cui ai commi. 11 e 12, sono trasmessi ai sensi del c.
13 dell' art. 23 del Codice, agli enti proprietari, i quali. il parere dello
scrivente Ufficio, mettono in atto quanto indicato ai successivi commi del
medesimo articolo.
Ciò premesso, relativamente ai
quesiti posti, a parere dello scrivente Ufficio:
a) "la
rimozione degli impianti", secondo quanto previsto dall'art. 23 del
Codice cc. l3-bis e seguenti, costituisca sostanzialmente una ulteriore
misura rispetto alle sanzioni previste dai commi 11 e 12 del medesimo art.
23;
b) lo presenza di ricorso, l'organo accertatore deve comunque provvedere
alla rimozione dell' impianto irregolare; si consideri infatti che con la
modifica apportata all'art. 23 con la L. 472/99 e s.m.i. (per ultimo la
modifica apportata dalla L. 120/2010 art. 5 c. 2), è stato semplificato il
procedimento della rimozione del mezzo pubblicitario con il coinvolgimento
diretto dell'ente proprietario della strada. A parere dello scrivente Ufficio
quindi, la rimozione della pubblicità non segue la procedura delle sanzioni
accessorie di cui all'art. 211 del Codice
c) A parere dello scrivente Ufficio, la rimozione "senza indugio" del
mezzo pubblicitario ai sensi del c. 13-quater dell' art. 23 deve essere
eseguita nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale
ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o
nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di
pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto
con le disposizioni contenute nel regolamento. La rimozione senza indugio
va eseguita quindi anche in assenza di pericolo per la circolazione, se il
mezzo pubblicitario è installato su suolo demaniale ovvero rientrante nel
patrimonio degli enti proprietari delle strade.
In tutte le altre circostanze,
va seguito l'iter previsto per il procedimento amministrativo.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore
possibile chiarimento.
IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano MARASCO)
(Ing. Luciano MARASCO)
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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
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Prot. n. 4760DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
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DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 4
Roma, 7 ottobre 2014
OGGETTO: Quesito - possibilità di
inserire pubblicità sugli scuolabus del Comune
Con riferimento alla
comunicazione trasmessa da Codesto Ente (vs. prot. n. 11622
del 04.09.2014), inerente la tematica richiamata in oggetto, si
rappresenta quanto segue.
L'art. 57 c. 1 del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice della strada stabilisce il
divieto di effettuare la pubblicità sui veicoli a titolo oneroso per conto
terzi. Secondo il c. 2 del medesimo articolo, la deroga è rappresentata
dalla possibilità di effettuare la pubblicità a titolo oneroso per conto
terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non di linea, seguendo
le prescrizioni dell' articolo 57 del Regolamento,
Nel caso in specie il servizio
prospettato non è inquadrabile quale "servizio di linea
per trasporto di persone" per come definito nell'art. 87 del C.d.S.,
poiché per essere tale "esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con
offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una
particolare categoria di persone".
La Legge n. 21 del 15.01.1992
"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea" definisce gli "autoservizi pubblici
non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale
di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti
pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali
ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo
orari stabiliti di volta in volta", determinando all'art. 2
quali sono i servizi rientranti nella suddetta categoria. ovvero il
servizio taxi ed il servizio di noleggio con conducente e autovettura.
motocarrozzetta. natante e veicoli a trazione animale.
Considerato quindi che gli
scuolabus sono di proprietà del Comune ed effettuano un trasporto in conto
proprio, non è possibile, a parere dello scrivente Ufficio. ammettere
l'apposizione della pubblicità in conto terzi a titolo oneroso, poiché il servizio
prospettato non rientra né nei servizi di linea né in quelli non di linea.
Si resta a disposizione per
ogni ulteriore possibile chiarimento.
IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano Marasco)
(Ing. Luciano Marasco)