Nuovi pareri del Ministero sulla pubblicità


Chi segue questo blog sa benissimo il valore che il sottoscritto attribuisce ai pareri.
Ad ogni modo, eccone altri due "sfornati" recentemente dalla "MARASCO & CO." con sede a Roma Via Nomentana.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 4
Prot. n. 4746
Roma, 6 ottobre 2014
OGGETTO: Art. 23 pubblicità sulle strade - applicazione art. 13 bis e 13 quater - rimozione degli impianti pubblicitari - richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti richiamata in oggetto (vs. prot. n. 21374 del 30.05.2014), sentito per le vie brevi la Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - Servizio di Polizia Stradale si rappresenta quanto segue.

A parere dello scrivente Ufficio, i soggetti che collocano abusivamente gli impianti pubblicitari e che quindi sono sprovvisti di autorizzazione, devono essere sanzionati ai sensi dell'art. 23 comma Il del Codice che specifica "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (art. 23 del Codice) e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma do. euro 419 a euro 1.682". I oggetti invece che, titolari di autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada per la collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, non rispettano le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa, a parere dello scrivente Ufficio. devono essere sanzionati ai sensi del comma 12 dell'art. 23.

I verbali di contestazione delle violazioni di cui ai commi. 11 e 12, sono trasmessi ai sensi del c. 13 dell' art. 23 del Codice, agli enti proprietari, i quali. il parere dello scrivente Ufficio, mettono in atto quanto indicato ai successivi commi del medesimo articolo.
Ciò premesso, relativamente ai quesiti posti, a parere dello scrivente Ufficio:

a)      "la rimozione degli impianti", secondo quanto previsto dall'art. 23 del Codice cc. l3-bis e seguenti, costituisca sostanzialmente una ulteriore misura rispetto alle sanzioni previste dai commi 11 e 12 del medesimo art. 23;
b)      lo presenza di ricorso, l'organo accertatore deve comunque provvedere alla rimozione dell' impianto irregolare; si consideri infatti che con la modifica apportata all'art. 23 con la L. 472/99 e s.m.i. (per ultimo la modifica apportata dalla L. 120/2010 art. 5 c. 2), è stato semplificato il procedimento della rimozione del mezzo pubblicitario con il coinvolgimento diretto dell'ente proprietario della strada. A parere dello scrivente Ufficio quindi, la rimozione della pubblicità non segue la procedura delle sanzioni accessorie di cui all'art. 211 del Codice
c)      A parere dello scrivente Ufficio, la rimozione "senza indugio" del mezzo pubblicitario ai sensi del c. 13-quater dell' art. 23 deve essere eseguita nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento. La rimozione senza indugio va eseguita quindi anche in assenza di pericolo per la circolazione, se il mezzo pubblicitario è installato su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade.

In tutte le altre circostanze, va seguito l'iter previsto per il procedimento amministrativo.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento.
IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano MARASCO)

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 4
Prot. n. 4760
Roma, 7 ottobre 2014

OGGETTO: Quesito - possibilità di inserire pubblicità sugli scuolabus del Comune

Con riferimento alla comunicazione trasmessa da Codesto Ente (vs. prot. n. 11622 del 04.09.2014), inerente la tematica richiamata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
L'art. 57 c. 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada stabilisce il divieto di effettuare la pubblicità sui veicoli a titolo oneroso per conto terzi. Secondo il c. 2 del medesimo articolo, la deroga è rappresentata dalla possibilità di effettuare la pubblicità a titolo oneroso per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non di linea, seguendo le prescrizioni dell' articolo 57 del Regolamento,

Nel caso in specie il servizio prospettato non è inquadrabile quale "servizio di linea per trasporto di persone" per come definito nell'art. 87 del C.d.S., poiché per essere tale "esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone".

La Legge n. 21 del 15.01.1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" definisce gli "autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta", determinando all'art. 2 quali sono i servizi rientranti nella suddetta categoria. ovvero il servizio taxi ed il servizio di noleggio con conducente e autovettura. motocarrozzetta. natante e veicoli a trazione animale.

Considerato quindi che gli scuolabus sono di proprietà del Comune ed effettuano un trasporto in conto proprio, non è possibile, a parere dello scrivente Ufficio. ammettere l'apposizione della pubblicità in conto terzi a titolo oneroso, poiché il servizio prospettato non rientra né nei servizi di linea né in quelli non di linea.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento.
IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano Marasco)

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