Non esiste la servitù di parcheggio

Inseriscono nell'atto di vendita il riconoscimento della servitù di parcheggio, ma gli eredi restano senza posto auto.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23708 del 06 novembre 2014, ha cassato, senza rinvio, la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto la configurabilità di una servitù di parcheggio. 
Vediamo nel merito cosa è successo.
La Sig.ra A. C., in qualità di erede, chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la società alla quale il padre aveva, a suo tempo, venduto un piccolo appezzamento di terreno. La Sig.ra  chiedeva che venisse accertato che su tale appezzamento godeva di servitù di parcheggio.
In primo e secondo grado i giudici di merito accertavano questo diritto, si dava atto, così come da contratto stipulato tra il proprietario del suolo e la società in questione, “che il terreno, compravenduto è gravato da servitù di parcheggio limitatamente a due auto" a favore del Sig. B.C. (padre della odierna attrice, ormai defunto).
Dinnanzi a queste pronunce, la società soccombente proponeva ricorso per Cassazione, con il quale riteneva non configurabile “secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte” il diritto ad una servitù di parcheggio.
La giurisprudenza infatti ha affermato più volte che “ il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso (Cass. sent. 7 marzo 2013, n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (Cass. sent. 28 aprile 2004 n. 8137)” .
In tal senso, la Suprema Corte ha concluso "affermando la nullità per impossibilità dell’oggetto dell’atto di riconoscimento o di costituzione di servitù". 
Fonte: Corte di Cassazione
Gianmarco Sadutto
(12 novembre 2014)

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