giovedì 6 novembre 2014

Intestazione temporanea di veicoli – Nota informativa per la cittadinanza




POLIZIA LOCALE
Mandello del Lario
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Dal 3/11/14 l'art. 94/4°-bis del DLgs. 285/92 (Codice della Strada - cds) prevede determinati obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto, diverso dall'intestatario della carta di circolazione, disponga di un veicolo ad uso esclusivo e gratuito per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
Premessa
L’art. 94 comma 4 bis del cds prevede determinati obblighi di comunicazione alla motorizzazione civile, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall'intestatario disponga gratuitamente di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
L’obbligo di annotare nella carta di circolazione anche l’identità degli utilizzatori non occasionali è finalizzato sostanzialmente all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso il Dipartimento per i trasporti terresti, il quale dovrebbe permettere di rendere più agevole la notifica delle violazioni al codice della strada ed a contrastare - con maggior efficacia - la problematica inerente l’intestazione fittizia dei veicoli.
L’obbligo era in vigore dal 7 dicembre 2012 ma è tuttavia rimasta in “stand-by” fino alla comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche, cui era subordinata l’operatività del citato disposto normativo, pertanto l’applicazione ha avuto inizio dal 3/11/14; da questa data a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione per periodi superiori ai trenta giorni.

Ad ogni modo, non si tratta di un passaggio di proprietà, tanto che l'operazione non va registrata al Pra (Pubblico registro automobilistico), ma solo alla Motorizzazione, che aggiornerà la carta di circolazione e l'Archivio nazionale veicoli.
DEFINIZIONI.
COMODATO: Il proprietario di un veicolo (LOCATORE) consente ad un altra persone (CONDUTTORE) l’uso di un veicolo per un determinato tempo versando una data somma.

COMODATO GRATUITO: è il contratto con cui una persona (COMODANTE) consegna ad un altra (COMODATARIO) il veicolo, assumendo l’obbligo di restituirla dopo un certo periodo o, in mancanza di un termine, quando se ne è servita in conformità ai patti oppure non appena il comodante la richiede. La consegna del veicolo non deve necessariamente avvenire con un contratto ma anche con la semplice forma orale, ossia mediante la consegna pratica della chiavi d’accensione del veicolo.

COMODATO IN AMBITO FAMILIARE: l’obbligo di annotazione resta escluso nel caso d concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia a patto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

FRINGE BENEFIT: retribuzioni in natura consistenti nell’assegnazione dell’auto aziendale ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro che private.

COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI: è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera) e soprattutto, e ciò vale per tutte le altre ipotesi di:

   - utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit'; in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;

   - utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
   - ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso
Si evidenzia che nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.

L’obbligo di annotazione previsti dalla legge è imposto solamente quando tale atto  - sia esso in forma scritta o orale - prevede l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale, gratuito e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.   

Recentemente si è espresso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti (circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 15513/2014 e circ. n. 23743/2014 del 27.10.2014) prevedendo che:
1) i suddetti obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero utilizzatori del veicolo)  che  delegano  per iscritto i “dante causa” alla presentazione della comunicazione agli uffici della motorizzazione civile ;
2) sono esonerati dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.

Particolari disposizioni sono previste per i veicoli aziendali.
Con specifico riferimento a detti veicoli, viene precisato che sono altresì esclusi dalla disciplina in esame:
1) gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di “fringe benefit”, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità);
2) al di fuori dell'ipotesi di “fringe benefit”, gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali, non sussistendo l'uso esclusivo gratuito personale del veicolo;
3) l'ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale dello stesso;
4) le istruzioni relative al comodato di veicoli aziendali rilevano anche per soci, amministratori e collaboratori.
L’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014; per questi ultimi resta tuttavia ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione.

AMBITO DI APPLICAZIONE.
Si applica, quando una persona, fisica o giuridica, ha la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, di un autoveicolo (autovettura o autocarro), motoveicolo (motocicli  e quadricicli a motore) o rimorchio  intestato a un’altra persona, fisica o giuridica, essenzialmente nei seguenti casi:
- a titolo di comodato gratuito;
- in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
- in forza di un contratto di locazione senza conducente.
Altri tre casi possono verificarsi:
- quando una persona ha la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti);
- quando un erede utilizza un veicolo intestato a un defunto (anche se non si accetta l'eredità. In questo caso sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione verrà apposta la dicitura: "Intestatario deceduto - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione." );
- quando si acquisisce un veicolo con la formula rent to buy, cioè quando si "acquista" la disponibilità di un veicolo intestato ad altri in cambio di un canone con subentro nella proprietà al termine di un periodo prestabilito.

ESONERO DALL’OBBLIGO.
Sono esonerati, invece, dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.

Le nuove procedure non si applicano, inoltre, ai veicoli in disponibilità di soggetti che svolgono attività di autotrasporto sulla base di:
- Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
- Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
- Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).

Rientrano nel campo di applicazione dell’obbligo di annotazione anche i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t sebbene gli stessi siano stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati.

Obblighi dichiarativi per i veicoli diversi da quelli aziendali
La citata circolare chiarisce che i suddetti obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero utilizzatori del veicolo), sebbene, con apposita delega scritta, tali obblighi possono essere demandati anche all’intestatario del veicolo.
Obblighi dichiarativi per i veicoli aziendali
Per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare a quella appena descritta con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) che sono:
1) detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
2) concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con circolare n. 23743/2014, ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento ai veicoli aziendali, limitando significativamente l’ambito applicativo dell’obbligo in commento.
Nel contesto della suddetta circolare è stato, infatti, precisato che:
1) il computo del periodo di 30 giorni rilevante ai fini dell’utilizzo “abituale” deve essere computato in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi;
2) l’obbligo riguarda l’ipotesi di comodato, che, per sua natura, è a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera);
3) il comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore sicché sono esclusi dalla disciplina in esame gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di fringe benefit, non configurandosi l’ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità);
4) sono esclusi i veicoli aziendali utilizzati promiscuamente, come nel caso di veicoli impiegati per l’esercizio dell’attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; in tal caso, infatti, non sussiste l’uso esclusivo e personale del veicolo;
5) è esclusa dall’obbligo in esame l’ipotesi in cui più dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello stesso;
6) alla scadenza del comodato non occorre effettuare alcuna comunicazione, intendendosi implicitamente che il veicolo sia rientrato nella piena disponibilità del comodante; una nuova comunicazione verrà effettuata qualora lo stesso veicolo venga concesso in comodato ad un nuovo soggetto;
7) in caso di cessazione anticipata del comodato occorre effettuare la comunicazione, salvo che, entro 30 giorni, il veicolo venga posto nella disponibilità di un nuovo soggetto (per cui occorre effettuare la comunicazione del nuovo comodato).

SOCI-AMMINISTRATORI-COLLABORATORI-DIPENDENTI / IMPRENDITORE INDIVIDUALE.
La circolare in commento precisa, inoltre, che le istruzioni operative fornite con riferimento al comodato di veicoli aziendali rilevano non solo per i dipendenti, ma anche per i soci, gli amministratori e i collaboratori dell’azienda. Anche con riferimento ai veicoli intestati all’imprenditore individuale si applicano le medesime istruzioni operative, a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa.
Pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato nei termini sopra specificati dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati d’Archivio e non anche della carta di circolazione; diversamente, se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione.
Nelle predette fattispecie la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli redatta utilizzando l’apposito modello (MODELLO B/2 alla Circolare n. 15513).
Si precisa, inoltre che:
1) in presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un’istanza cumulativa.
2) a fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio delle informazioni ricevute;
3) l’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale: sicché la relativa assenza non è quindi sanzionabile.
Anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura utilizzando l’apposito modello (MODELLO B/2 alla Circolare n. 15513).
Decorrenza
L’obbligo appena commentato - di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga gratuitamente di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni - riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 (giorno d’entrata in vigore dalle norma ) e il 2 novembre 2014.
Per questi ultimi atti di disposizione (atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014) resta ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento, senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione.
Termine entro cui aggiornare la carta di circolazione: 30 giorni dalla data dell’atto o consegna del veicolo (esempio: chi consegna il veicolo il 15 novembre 2014 avrà tempo sino al 14 dicembre 2014 per la comunicazione alla Motorizzazione).

Pertanto
DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI ANNOTARE SULLA CARTE DI CIRCOLAZIONE LE GENERALITA’ DELL’UTILIZZATORE:GENERALITA’ DELL’UTILIZZATORE
1) Atti in essere dal 03 novembre 2014: OBBLIGATORIO
2) Atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014: FACOLTATIVO.

ALCUNI ESEMPI PRATICI.
a) tizio è proprietario di un veicolo e ne concede l’uso anche ad altre persone. Poiché non vi è l’uso esclusivo del veicolo ad una sola persona non vi è l’obbligo di comunicarlo.
b) genitore proprietario di un veicolo che ne concede l’uso esclusivo per un periodo superiore a 30 giorni al figlio o ad altro familiare a lui convivente: non vi è l’obbligo di comunicarlo.
c) Nonna proprietaria di un veicolo che è nella esclusiva disponibilità del nipote che non convive con la nonna: vi è l’obbligo di comunicarlo.
d) soggetto che utilizza un veicolo intestato ad altra persona detenendolo in modo esclusivo non più di 30 giorni: non vi è l’obbligo di comunicarlo.
Sanzioni.
Chi omette l’aggiornamento della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 705,00 ad € 3.526,00 (pagamento € 493,50 entro 5 giorni e € 705,00 entro i successivi 55giorni)
Accanto alla sanzione amministrativa è inoltre, previsto il ritiro della carta di circolazione da parte di chi accerta la violazione; il “libretto” viene quindi inviato all’ufficio competente del Dipartimento trasporti che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
Le sanzioni verranno applicate dalle forze di polizia a decorrere dal 4/12/14, ossia 30 giorni dopo l’inizio dell’obbligo di annotazione (3/11/14).

Le indicazioni sopra esposte non hanno carattere esaustivo ma solo informativo, maggiori e più precise informazioni potranno essere reperite rivolgendosi agli studi di consulenza automobilistica ed alla Motorizzazione; si riserva di fornire ulteriori indicazioni se emergessero novità o criticità che andranno a modificare o integrare quanto sopra citato.

Dal Comando di polizia locale, 4/11/14                                                        IL RESPONSABILE DELLA P.L.
                                                                                                                                   Commissario P.O.
                                                                                                                                            Mario Modica