POLIZIA LOCALE
Mandello
del Lario
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Dal
3/11/14 l'art. 94/4°-bis del DLgs.
285/92 (Codice della Strada - cds) prevede
determinati obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento
dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto, diverso
dall'intestatario della carta di circolazione, disponga di un veicolo ad
uso esclusivo e gratuito per un periodo di tempo superiore a 30
giorni.
Premessa
L’art. 94 comma 4 bis del cds prevede determinati obblighi di
comunicazione alla motorizzazione civile, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei
Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall'intestatario disponga gratuitamente di
un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
L’obbligo di annotare
nella carta di circolazione anche l’identità degli utilizzatori non occasionali
è finalizzato sostanzialmente
all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso il
Dipartimento per i trasporti terresti, il
quale dovrebbe permettere di rendere più agevole la notifica delle violazioni
al codice della strada ed a contrastare
- con maggior efficacia - la problematica
inerente l’intestazione fittizia dei veicoli.
L’obbligo era
in vigore dal 7 dicembre 2012 ma
è tuttavia rimasta in “stand-by” fino alla
comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT)
della conclusione della predisposizione
delle procedure informatiche, cui era subordinata l’operatività del citato disposto
normativo, pertanto l’applicazione ha avuto inizio dal 3/11/14; da
questa data a richiesta degli
interessati, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di
circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un
soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione per periodi
superiori ai trenta giorni.
Ad ogni modo, non
si tratta di un passaggio di proprietà, tanto che l'operazione non va registrata al Pra (Pubblico registro
automobilistico), ma solo alla
Motorizzazione, che aggiornerà la carta di circolazione e l'Archivio
nazionale veicoli.
DEFINIZIONI.
COMODATO: Il proprietario di un veicolo (LOCATORE) consente ad un altra
persone (CONDUTTORE) l’uso di un veicolo per un determinato tempo versando una
data somma.
COMODATO GRATUITO: è il contratto con cui una persona (COMODANTE)
consegna ad un altra (COMODATARIO) il veicolo, assumendo l’obbligo di
restituirla dopo un certo periodo o, in mancanza di un termine, quando se ne è
servita in conformità ai patti oppure non appena il comodante la richiede. La
consegna del veicolo non deve necessariamente avvenire con un contratto ma
anche con la semplice forma orale, ossia mediante la consegna pratica della
chiavi d’accensione del veicolo.
COMODATO IN AMBITO FAMILIARE: l’obbligo di annotazione resta escluso nel
caso d concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque
subordinato ai suddetti presupposti, ossia a patto che il veicolo sia in uso
personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
FRINGE
BENEFIT: retribuzioni in natura consistenti nell’assegnazione dell’auto
aziendale ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro che
private.
COMODATO DI
VEICOLI AZIENDALI: è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta
la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in
parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o
altra prestazione d'opera) e soprattutto, e ciò vale per tutte le altre ipotesi
di:
- utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit'; in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
-
utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per
l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per
raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il
tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
-
ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo
aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la
personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità
temporale dello stesso
Si
evidenzia che nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di
cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della
carta di circolazione.
L’obbligo di annotazione previsti dalla legge è imposto solamente quando
tale atto - sia esso in forma scritta o
orale - prevede l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo,
personale, gratuito e continuativo per un periodo superiore a 30
giorni.
Recentemente si è espresso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti
(circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n. 15513/2014 e circ. n.
23743/2014 del 27.10.2014) prevedendo
che:
1) i suddetti obblighi
competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero
utilizzatori del veicolo) che delegano per iscritto i “dante causa” alla
presentazione della comunicazione agli uffici della motorizzazione civile ;
2) sono
esonerati dall’obbligo in questione i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di
richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Particolari disposizioni sono previste per i veicoli aziendali.
Con specifico riferimento a
detti veicoli, viene precisato che sono
altresì esclusi dalla disciplina in esame:
1) gli utilizzi di veicoli in disponibilità a titolo di “fringe benefit”, non configurandosi l'ipotesi di comodato (in assenza
del carattere di gratuità);
2) al di fuori dell'ipotesi di “fringe benefit”, gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali, non
sussistendo l'uso esclusivo gratuito personale del veicolo;
3) l'ipotesi in cui più
dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale, posto che in tal caso viene meno l'esclusività e la
personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale, nonché la continuità temporale
dello stesso;
4) le istruzioni relative al comodato di veicoli aziendali rilevano anche
per soci, amministratori e collaboratori.
L’obbligo di effettuare l’annotazione
sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, riguarda
soltanto gli atti posti in essere a
decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e
il 2 novembre 2014; per questi ultimi resta tuttavia ferma la possibilità di provvedere
all’aggiornamento senza alcuna
applicazione delle sanzioni in
caso di omissione.
AMBITO
DI APPLICAZIONE.
Si applica,
quando una persona, fisica o giuridica, ha la temporanea disponibilità, per un
periodo superiore a 30 giorni consecutivi, di un autoveicolo (autovettura o
autocarro), motoveicolo (motocicli e
quadricicli a motore) o rimorchio
intestato a un’altra persona, fisica o giuridica, essenzialmente nei
seguenti casi:
- a titolo di
comodato gratuito;
- in forza di
un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
- in forza di
un contratto di locazione senza conducente.
Altri tre casi
possono verificarsi:
- quando una
persona ha la disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente
incapaci (i minori e gli interdetti);
- quando un
erede utilizza un veicolo intestato a un defunto (anche se non si accetta
l'eredità. In questo caso sul tagliando di aggiornamento della carta di
circolazione verrà apposta la dicitura: "Intestatario deceduto -
Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.
in attesa di definizione della procedura di successione." );
- quando si
acquisisce un veicolo con la formula rent to buy, cioè quando si
"acquista" la disponibilità di un veicolo intestato ad altri in
cambio di un canone con subentro nella proprietà al termine di un periodo
prestabilito.
ESONERO
DALL’OBBLIGO.
Sono esonerati, invece, dall’obbligo
in questione i familiari
conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere
l’aggiornamento della carta di circolazione.
Le nuove
procedure non si applicano, inoltre, ai veicoli in disponibilità di soggetti
che svolgono attività di autotrasporto sulla base di:
- Iscrizione al
REN o all’albo degli autotrasportatori;
- Licenza di
trasporto di cose in conto proprio;
-
Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o
mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).
Rientrano nel campo di
applicazione dell’obbligo di annotazione anche i rimorchi di massa complessiva
inferiore a 3,5 t sebbene gli stessi siano stati esonerati dal regime dei beni
mobili registrati.
Obblighi
dichiarativi per i veicoli diversi da quelli aziendali
La citata
circolare chiarisce che i suddetti
obblighi competono, in linea generale, agli “aventi causa” (ovvero
utilizzatori del veicolo), sebbene, con
apposita delega scritta, tali obblighi
possono essere demandati anche all’intestatario del veicolo.
Obblighi
dichiarativi per i veicoli aziendali
Per “finalità
di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare a quella appena
descritta con riguardo ai veicoli di
aziende o enti (pubblici o privati) che sono:
1) detenuti a titolo di proprietà /
usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di
riservato dominio;
2) concessi in comodato gratuito a dipendenti
per un periodo superiore a 30 giorni.
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti,
con circolare n. 23743/2014, ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento
ai veicoli aziendali, limitando significativamente l’ambito applicativo
dell’obbligo in commento.
Nel contesto
della suddetta circolare è stato, infatti, precisato che:
1) il computo del periodo di 30 giorni rilevante ai fini
dell’utilizzo “abituale” deve essere computato
in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno
solare ovvero si protragga a
cavallo di due o più anni solari successivi;
2) l’obbligo riguarda l’ipotesi di comodato, che, per sua natura, è a
titolo gratuito; pertanto, è da
escludere la sussistenza del comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo
costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione
di lavoro subordinato o di altra prestazione d’opera);
3) il comodato di veicoli
aziendali deve sussistere un uso
esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore sicché sono
esclusi dalla disciplina in esame gli utilizzi di veicoli in disponibilità a
titolo di fringe benefit, non
configurandosi l’ipotesi di comodato (in assenza del carattere di gratuità);
4) sono esclusi i veicoli aziendali utilizzati promiscuamente, come
nel caso di veicoli impiegati per l’esercizio dell’attività lavorativa ed utilizzati dal dipendente per raggiungere la sede
di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero; in tal caso,
infatti, non sussiste l’uso esclusivo e
personale del veicolo;
5) è esclusa dall’obbligo
in esame l’ipotesi in cui più
dipendenti utilizzino alternativamente il medesimo veicolo aziendale,
posto che in tal caso non solo viene meno l’esclusività e la personalità
dell’utilizzo del veicolo aziendale, ma anche la continuità temporale dello
stesso;
6) alla scadenza del comodato non occorre effettuare
alcuna comunicazione, intendendosi implicitamente che il veicolo sia
rientrato nella piena disponibilità del comodante; una nuova comunicazione verrà effettuata qualora lo stesso veicolo
venga concesso in comodato ad un nuovo
soggetto;
7) in caso di cessazione anticipata del comodato occorre effettuare la
comunicazione, salvo che, entro 30 giorni, il veicolo venga posto nella disponibilità di un nuovo soggetto (per
cui occorre effettuare la comunicazione del nuovo comodato).
SOCI-AMMINISTRATORI-COLLABORATORI-DIPENDENTI
/ IMPRENDITORE INDIVIDUALE.
La circolare in commento
precisa, inoltre, che le istruzioni
operative fornite con riferimento al comodato di veicoli aziendali rilevano non
solo per i dipendenti, ma anche per i
soci, gli amministratori e i collaboratori dell’azienda. Anche con riferimento ai veicoli intestati all’imprenditore
individuale si applicano le medesime istruzioni operative, a condizione che i veicoli stessi siano
individuati tra i beni strumentali dell’impresa.
Pertanto, se il veicolo costituisce
bene strumentale dell’impresa,
il relativo comodato nei termini sopra specificati dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati
d’Archivio e non anche della carta di circolazione; diversamente, se il veicolo costituisce un bene personale dell’imprenditore,
il relativo comodato dà luogo anche
alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione.
Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per
conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del
comodatario, presenta istanza volta
all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli redatta utilizzando
l’apposito modello (MODELLO B/2 alla Circolare n. 15513).
Si precisa, inoltre che:
1) in presenza di più veicoli concessi in
comodato è ammessa un’istanza
cumulativa.
2) a fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta
annotazione nel predetto Archivio delle informazioni ricevute;
3) l’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non
deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale: sicché la relativa assenza non è
quindi sanzionabile.
Anche
in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione
anticipata), va posta in essere la
sopra esposta procedura utilizzando l’apposito modello (MODELLO B/2 alla
Circolare n. 15513).
Decorrenza
L’obbligo appena commentato - di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio
Nazionale dei veicoli nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario
disponga gratuitamente di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30
giorni - riguarda soltanto gli atti
posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, mentre non sussiste alcun obbligo per gli atti
insorti tra il 7 dicembre 2012 (giorno d’entrata in vigore dalle norma ) e il 2
novembre 2014.
Per questi
ultimi atti di disposizione (atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2
novembre 2014) resta ferma la possibilità di provvedere all’aggiornamento,
senza alcuna applicazione delle sanzioni in caso di omissione.
Termine entro
cui aggiornare la carta di circolazione: 30 giorni dalla data dell’atto o
consegna del veicolo (esempio: chi consegna il veicolo il 15 novembre 2014 avrà
tempo sino al 14 dicembre 2014 per la comunicazione alla Motorizzazione).
Pertanto
DECORRENZA
DELL’OBBLIGO DI ANNOTARE SULLA CARTE DI CIRCOLAZIONE LE GENERALITA’
DELL’UTILIZZATORE:GENERALITA’ DELL’UTILIZZATORE
1) Atti in essere dal 03 novembre 2014: OBBLIGATORIO
2) Atti insorti tra il 7
dicembre 2012 e il 2 novembre 2014: FACOLTATIVO.
ALCUNI ESEMPI PRATICI.
a) tizio è proprietario di un veicolo e ne
concede l’uso anche ad altre persone. Poiché non vi è l’uso esclusivo del
veicolo ad una sola persona non vi è l’obbligo di comunicarlo.
b) genitore proprietario di un veicolo che ne
concede l’uso esclusivo per un periodo superiore a 30 giorni al figlio o ad
altro familiare a lui convivente: non vi è l’obbligo di comunicarlo.
c) Nonna proprietaria di un veicolo che è
nella esclusiva disponibilità del nipote che non convive con la nonna: vi è
l’obbligo di comunicarlo.
d) soggetto che utilizza un veicolo intestato
ad altra persona detenendolo in modo esclusivo non più di 30 giorni: non vi è
l’obbligo di comunicarlo.
Sanzioni.
Chi omette l’aggiornamento della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 705,00 ad € 3.526,00 (pagamento € 493,50 entro 5 giorni e € 705,00
entro i successivi 55giorni)
Accanto alla sanzione amministrativa è inoltre, previsto il
ritiro della carta di circolazione da parte di chi accerta la
violazione; il “libretto” viene quindi inviato all’ufficio competente del Dipartimento
trasporti che provvede al rinnovo dopo
l’adempimento delle prescrizioni omesse.
Le sanzioni verranno
applicate dalle forze di polizia a decorrere dal 4/12/14, ossia 30 giorni dopo
l’inizio dell’obbligo di annotazione (3/11/14).
Le
indicazioni sopra esposte non hanno carattere esaustivo ma solo
informativo, maggiori e più precise informazioni potranno essere reperite
rivolgendosi agli studi di consulenza automobilistica ed alla Motorizzazione;
si riserva di fornire ulteriori indicazioni se emergessero novità o criticità
che andranno a modificare o integrare quanto sopra citato.
Dal
Comando di polizia locale, 4/11/14 IL RESPONSABILE
DELLA P.L.
Commissario
P.O.
Mario Modica