martedì 18 novembre 2014

In tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 25 giugno – 12 novembre 2014, n. 46818
Presidente Brusco – Relatore Izzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22\10\2012, emessa in sede di rito abbreviato, la Corte di Appello Milano, confermava la condanna di N.A. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., per omicidio colposo in danno di S.V: (acc. in Milano il 12\12\2007). All'imputata era stato addebitato che, impegnando un incrocio nel centro di Milano, dopo essersi fermata alla STOP, aveva iniziato ad impegnare la carreggiata mentre sopraggiungeva da sinistra un motoveicolo Honda, condotto dallo S. che, alla vista dell'auto frenava bruscamente perdendo il controllo del mezzo, sicchè scivolando in terra andava ad urtare con la calotta frontale del casco contro il cerchione anteriore sinistro dell'auto dell'imputata, riportando gravi ferite che lo conduceva a morte.
Alla N. in appello la pena veniva ridotta a mesi 5 e giorni 20 di reclusione, riconosciuto il concorso di colpa della vittima, quantificato, anche ai fini civili, nel 40%.
Osservava la corte di merito che la responsabilità nel fatto della imputata era evidente, considerato che la stessa, dopo essersi fermata allo stop, aveva iniziato lentamente ad impegnare l'incrocio, invadendo la carreggiata in modo significativo, tanto da indurre il motociclista alla brusca frenata ed alla perdita di controllo del mezzo. La velocità non prudenziale tenuta dalla vittima, km\h. 63, in centro città, comportava il riconoscimento del concorso di colpa dello S..
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della parte civile S. Ferdinando (fratello della vittima), lamentando
2.1. l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, laddove la corte di merito non aveva sufficientemente argomentato la sentenza sul punto del concorso di colpa della vittima, in particolare non aveva tenuto conto della consulenza di parte, secondo la quale la velocità del motoveicolo era stata di km\h 43 e non 63; inoltre era apodittica l'affermazione che, in ogni caso, la velocità tenuta non era stata idonea ad evitare l'evento.
2.2. il difetto di motivazione sulla percentualizzazione del concorso di colpa, svincolata da specifici e convincenti argomenti.

Considerato in diritto

1. II ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In ordine al primo motivo di censura va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale in tema di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente "favorito" di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9615 del 19/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Rv. 188213; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6207 del 13/02/1989 Ud. (dep. 26/04/1989), Rv. 181128).
Né può dirsi che l'ingombro della carreggiata da parte di altro veicolo in un incrocio cittadino sia una circostanza imprevedibile. Infatti è insegnamento di questa Corte che nel corso della circolazione stradale il conducente è tenuto a prevedere anche le condotte imprudenti altrui (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 472 del 08/11/1990 Ud. (dep. 17/01/1991), Bertolotti; Rv. 186243, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26131 del 03/06/2008 Ud. (dep. 30/06/2008), Garzotto, Rv. 241004; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12789 del 18/10/2000 Ud. (dep. 07/12/2000), Cerato, Rv. 218473).
Quanto alla evitabilità dell'evento, il rispetto delle regole del Codice della Strada ed una maggiore attenzione nell'affrontare l'incrocio, lo si ripete, anche da parte del veicolo "favorito", avrebbero evitato il sinistro. Infatti, come osservato dal giudice di merito, la circostanza che il casco della vittima si sia spaccato a seguito dell'impatto, è indice del fatto che la sua velocità di circolazione non era stata prudenziale; se lo S. avesse mantenuto una velocità maggiormente prudenziale, ben avrebbe potuto evitare l'evento.
In proposito va rammentato che l'art. 145 C.d.S. stabilisce che "I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti". Tale disposizione codifica una regola cautelare di comune esperienza, diretta proprio ad evitare il rischio di collisioni con veicoli provenienti dall'altra strada.
Pertanto, tenuto conto che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare abbia determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire (c.d. "causalità della colpa"), nel caso di specie correttamente il giudice di merito ha ricondotto anche alla colpa dello S. l'evento realizzatosi, causalmente riconducibile al comportamento posto in essere in violazione della regola cautelare prima citata.
3. Per quanto attiene alla seconda doglianza formulata, anche in tal caso vanno richiamati i principi stabiliti da questa Corte.
In particolare è stato affermato che "Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4537 del 21/12/2012 Ud. (dep. 29/01/2013), Rv. 255099; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43159 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/10/2013), Rv. 258083; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4856 del 30/01/1991 Ud. (dep. 02/05/1991), Rv. 187056).
Nel caso che ci occupa, il giudice di merito ha fatto buon governo del suo potere discrezionale, evidenziando come anche la negligenza della vittima era stata significativa, giungendo ad una percentualizzazione delle responsabilità che non palesa manifeste illogicità.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.