giovedì 6 novembre 2014

Determinazione anzianità di servizio.

Ordinanza della Corte di giustizia europea, sezione VIII, del 4 settembre 2014

Interpretazione clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - determinazione anzianità di servizio.

La Corte interviene sul riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ambito dei contratti a tempo determinato. La controversia nasce da alcuni dipendenti di una Autorità indipendente che sono stati assunti dalla medesima a tempo indeterminato, in applicazione di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, ma senza il riconoscimento, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio, dei periodi precedentemente svolti presso detta amministrazione pubblica nell’espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato.

I dipendenti adiscono il Tar che accoglie il ricorso; l’amministrazione propone appello al Consiglio di Stato, il quale sospende il procedimento e sottopone alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali relative all’armonizzazione dell’articolo 4 dell’accordo quadro della direttiva (1999/70) che, in base al principio di non discriminazione delle condizioni di impiego, stabilisce che i criteri per il riconoscimento del periodo di anzianità di servizio dovranno essere gli stessi sia per quelli a tempo indeterminato che a tempo determinato eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive, con la disciplina nazionale che esclude il riconoscimento dell’anzianità di servizio nei contratti a temine o di specializzazione (art. 75 c. 2 d.l. n. 112/2008).

La Corte, nella decisione finale, ribadisce quanto già evidenziato in altre situazioni analoghe (da ultimo sentenza Valenza C. 302/11 del 18 ottobre 2012), che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (allegato alla direttiva 18999/70/CE del Consiglio), deve essere interpretata nel senso che essa contrasta con la normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente ed in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e dunque del loro livello di retribuzione. Una tale esclusione, a parere dei giudici, è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro.

Tutto chiaro? Certo, con una piccola postilla: la disciplina nazionale cui si riferiscono i giudici nazionali, nonché la Corte di giustizia, ossia l’articolo 75 del d.l. 112/2008, in sede di conversione nella l. 133/2008, è stato soppresso, pertanto la specifica previsione del comma 2 per il personale a tempo determinato delle Autorità indipendenti, destinatario delle procedure di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, al quale non veniva riconosciuta l’anzianità di servizio, non era più vigente sessanta giorni dopo l’emanazione del decreto legge. Era necessario adire la Corte di Giustizia per questo?

Ordinanza Corte giustizia UE settembre 2014 bilotta@aranagenzia.it
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