sabato 13 settembre 2014

Reati stradali: Guida in stato d'ebbrezza: insufficienti gli elementi sintomatici, ma necessari gli accertamenti strumentali

Pronunciandosi su una vicenda che vedeva imputato il conducente di un'autovettura che era stato condannato in sede di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza, fondandosene la responsabilità sulla base di elementi sintomatici raccolti attraverso le deposizioni dei verbalizzanti e delle vittime dell'incidente, che avevano riferito che egli non appariva lucido e pronunciava frasi sconnesse (mentre, recatosi in ospedale, lo stesso se ne era allontanato prima di effettuare i prelievi dei liquidi biologici), la Cassazione, mutando un granitico orientamento, ha affermato il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la circostanza di avere il legislatore indicato nella norma determinati parametri numerici quali soglia del penalmente rilevante, sta ad indicare che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza, ma anche all'accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento; solo in tale modo vi è certezza della sussistenza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità.
Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 04/09/2014 16/04/2014, n. 36889
Tratto da: http://www.quotidianogiuridico.it/

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Alcol, no all'accertamento sintomatico
6 settembre 2014
guida stato d'ebbrezza
Un orientamento nuovo della corte suprema: solo l’etilometro può dire se il guidatore è ubriaco. Non basta valutare i sintomi dell’automobilista.
Alcol, no all'accertamento sintomatico
GUIDATORE ASSOLTO - Non vale la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata senza l’etilometro o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore. Questo dice, in estrema sintesi, la Cassazione, con la sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore (condannato fra l’altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.

LO SPARTIACQUE DEL 2007 - Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito alcolico, l’andatura barcollante, la condotta del veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l’accertamento preciso va fatto con l’etilometro, per rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c’è la tolleranza zero: bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo.
Tratto da: http://www.alvolante.it

Alcol, no all'accertamento sintomatico

6 settembre 2014

Un orientamento nuovo della corte suprema: solo l’etilometro può dire se il guidatore è ubriaco. Non basta valutare i sintomi dell’automobilista.

Alcol, no all'accertamento sintomatico
GUIDATORE ASSOLTO - Non vale la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata senza l’etilometro o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore. Questo dice, in estrema sintesi, la Cassazione, con la sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore (condannato fra l’altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.
 
LO SPARTIACQUE DEL 2007 - Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito alcolico, l’andatura barcollante, la condotta del veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l’accertamento preciso va fatto con l’etilometro, per rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c’è la tolleranza zero: bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo.
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Alcol, no all'accertamento sintomatico

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Un orientamento nuovo della corte suprema: solo l’etilometro può dire se il guidatore è ubriaco. Non basta valutare i sintomi dell’automobilista.

Alcol, no all'accertamento sintomatico
GUIDATORE ASSOLTO - Non vale la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata senza l’etilometro o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore. Questo dice, in estrema sintesi, la Cassazione, con la sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore (condannato fra l’altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.
 
LO SPARTIACQUE DEL 2007 - Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito alcolico, l’andatura barcollante, la condotta del veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l’accertamento preciso va fatto con l’etilometro, per rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c’è la tolleranza zero: bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo.
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LO SPARTIACQUE DEL 2007 - Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito alcolico, l’andatura barcollante, la condotta del veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l’accertamento preciso va fatto con l’etilometro, per rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c’è la tolleranza zero: bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo.
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Un orientamento nuovo della corte suprema: solo l’etilometro può dire se il guidatore è ubriaco. Non basta valutare i sintomi dell’automobilista.

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GUIDATORE ASSOLTO - Non vale la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata senza l’etilometro o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore. Questo dice, in estrema sintesi, la Cassazione, con la sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore (condannato fra l’altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.
 
LO SPARTIACQUE DEL 2007 - Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito alcolico, l’andatura barcollante, la condotta del veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l’accertamento preciso va fatto con l’etilometro, per rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c’è la tolleranza zero: bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo.
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