sabato 13 settembre 2014

Proventi autovelox-Parere Corte dei Conti Umbria

Comune di Ferentillo _ I proventi delle sanzioni derivanti dall _ accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, previsti dal Codice della strada (art. 142, comma 12 bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sono ripartiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, tra l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e l'ente da cui dipende l'organo accertatore, con riferimento alle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi.

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Umbria, deliberazione n. 66 – Proventi sanzioni CdS

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di calcolare i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, previsti dal Codice della strada (art. 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1192), sulla base dei relativi introiti incassati e detratte le spese di accertamento e riscossione, ai fini della ripartizione in misura pari al 50% tra l’ente proprietario della strada e l’ente da cui dipende l’organo accertatore.
I magistrati contabili dell’Umbria con la deliberazione 66/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 settembre, hanno ricordato che l’articolo 25, comma 2, della 120/2010 ha affidato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’Interno e sentita la conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, la definizione delle modalità di versamento dei proventi agli enti interessati.
Il richiamato decreto alla data odierna non risulta essere stato ancora emanato
Tuttavia, nello schema dell’emanando decreto, ad oggi giacente presso la Conferenza Stato – Città e autonomie locali in attesa del relativo parere, è stato previsto che “In sede di prima applicazione…, per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione, ci si riferirà alle somme incassate per pagamento di sanzioni accertate nel corso dell’anno. La ripartizione, da eseguire entro il mese di gennaio dell’anno successivo, interesserà il totale delle somme incamerate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguite le stesse modalità e tempi.”
A tale proposito anche la sezione regionale di controllo per la Toscana, con riferimento al predetto comma 12 bis, ha affermato, in base ai principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, la necessità di accertare le entrate derivanti dalle sanzioni in esame al momento dell’effettivo incasso, con esclusione degli “oneri che l’ente accertatore sostiene per un recupero di somme, quali rimborso di spese di riscossione o altre spese connesse con il procedimento di recupero coattivo della sanzione”.
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