martedì 2 settembre 2014

Conducente ubriaco: la polizza deve risarcire i congiunti della vittima trasportata, anche se proprietaria della vettura

Cassazione Civile Sezione III 27 agosto 2014 n. 18308. Le eccezioni che derivano dalla polizza non sono opponibili ai familiari della vittima, anche se questa è, a sua volta, proprietaria del veicolo fatto guidatore da altro conducente ubriaco. Il principio innovativo della Suprema Corte è quello di fissare il carattere pubblicistico della polizza anche nei confronti (e quindi a giovamento) del proprietario, nel momento in cui diventa trasportato, ossia terzo. Contrariamente a quanto sostenuto in altri commenti approssimativi, la sentenza rappresenta un vero e proprio revirment a precedenti pronuce ove la Corte aveva negato il risarcimento nei confronti del trasportato allorquando fosse proprietario ed alla guida vi fosse un conducente responsabile, in quanto il proprietario è responsabile solidalmente con il conducente, ai sensi dell’art. 2054 codice civile.

Avv. Carmine Lattarulo