Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 gennaio 2014 
Modifiche alla parte  I  dell'allegato  IV,  alla  parte  quinta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia
ambientale». (14A00736) 
(GU n.33 del 10-2-2014)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» ed, in particolare, la parte quinta,  relativa
alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera; 
  Visto l'art. 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
il quale  disciplina  gli  impianti  e  le  attivita'  con  emissioni
scarsamente rilevanti  agli  effetti  dell'inquinamento  atmosferico,
rinviando all'elenco contenuto nell'allegato IV, parte I, alla  parte
quinta di tale decreto; 
  Visto l'allegato IV alla parte quinta del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006, il quale prevede, alla lettera p) della  parte  I,  tra
gli impianti e le attivita' con emissioni scarsamente rilevanti  agli
effetti dell'inquinamento atmosferico, «gli impianti  di  trattamento
acque, con esclusione delle linee di trattamento fanghi»; 
  Considerato  che,  secondo  l'art.  272,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, gli elenchi di impianti e  di  attivita'
contenuti nell'allegato IV alla parte quinta di tale decreto, possono
essere aggiornati e integrati anche su indicazione  delle  regioni  e
delle province  autonome  e  delle  associazioni  rappresentative  di
categorie produttive; 
  Visto l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
secondo cui gli allegati alla  parte  quinta  di  tale  decreto  sono
possono essere modificati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute e con il Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Preso atto della proposta presentata al Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   dalla   FederUtility
(Federazione delle imprese energetiche ed idriche), volta ad inserire
nell'allegato IV, parte I, alla parte quinta decreto  legislativo  n.
152 del 2006, una serie di linee di trattamento dei fanghi  derivanti
dal trattamento delle acque reflue; 
  Considerati gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata a seguito
della proposta della FederUtility, al fine di individuare le linee di
trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle  acque  reflue
che si  caratterizzano  per  la  presenza  di  emissioni  scarsamente
rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; 
  Visto in particolare il parere espresso in  data  31  gennaio  2013
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
n. 281 del 1997 in  merito  ad  un  precedente  schema  del  presente
decreto ministeriale; 
  Considerato che l'istruttoria si e' svolta  anche  nell'ambito  del
Coordinamento  tra  Ministero  dell'ambiente,  regioni  e   autorita'
competenti previsto dall'art. 20 del decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155, il quale assicura, tra l'altro, un esame  congiunto  di
aspetti di comune interesse  inerenti  la  normativa  in  materia  di
emissioni in atmosfera; 
  Considerato che l'istruttoria ha permesso di individuare una  serie
di linee di trattamento dei fanghi derivanti  dal  trattamento  delle
acque reflue che e' possibile inserire  nell'allegato  IV,  parte  I,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che le linee di  trattamento  dei  fanghi  che  operano
nell'ambito  di  impianti  di  trattamento  delle  acque  a  fini  di
potabilizzazione  non  producono,  per  la  natura  stessa  di   tali
attivita', emissioni in atmosfera, con  la  conseguenza  che  non  e'
necessario prevedere tali linee nell'allegato IV, parte I, alla parte
quinta decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che, per  linea  di  trattamento  dei  fanghi  si  deve
intendere l'insieme delle operazioni che sono funzionali all'impianto
di trattamento delle acque e che sono necessarie a rendere  i  fanghi
idonei al loro successivo utilizzo, recupero o smaltimento; 
  Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in data 7 novembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Nell'allegato  IV,  parte  I,  alla  parte  quinta  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    la lettera p) e'  sostituita  dalla  seguente:  «p)  Impianti  di
trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei  fanghi,
fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)»; 
    e' inserita, dopo la lettera p),  la  seguente  lettera:  «p-bis)
Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito  di  impianti
di trattamento delle  acque  reflue  con  potenzialita'  inferiore  a
10.000 abitanti equivalenti  per  trattamenti  di  tipo  biologico  e
inferiore a 10  m³/h  di  acque  trattate  per  trattamenti  di  tipo
chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un  trattamento
biologico,  sia  un   trattamento   chimico/fisico,   devono   essere
rispettati entrambi i requisiti. 
      Roma, 15 gennaio 2014 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                               Orlando 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Zanonato 
 

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