Abbastanza scontata questa sentenza.
Il soggetto ritenuto colpevole, in entrambi i gradi di giudizio, del reato di cui all’art.
186, comma 2, lett. b) del C.d.S., per essersi posto alla guida di
un’autovettura in stato d’ebbrezza (1,64/1,59 g/l),ricorre in cassazione.
La Suprema corte, con sentenza 27 novembre 2013 – 31 gennaio 2014, n.
4967, in relazione a quanto era stato eccepito dal richiedente nel ricorso, ribadisce:
- che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. IV, n. 42084 del 4/10/2011); o, addirittura, come nel caso di specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali;
- la natura contravvenzionale della trasgressione impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol (Cass., Sez. IV, n. 26972 del 6/6/2013).
Mario Serio
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Corte di Cassazione, sez.
IV Penale, sentenza 27 novembre 2013 – 31 gennaio 2014, n. 4967 (Presidente
Zecca – Relatore Grasso)
Ritenuto in fatto
1. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/3/2010, dichiarato D.O. colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del C.d.S., per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato d’ebbrezza (1,64/1,59 g/l), condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d’appello di
Milano, investita dell’appello dell’imputato, con sentenza del 3/4/2013,
confermò la statuizione di primo grado.
3. Avverso quest’ultima
sentenza l’imputato ricorre per cassazione.
3.1. Con il primo motivo posto
a corredo del ricorso, denunziante vizio motivazionale, il ricorrente assume
che la Corte territoriale era venuta meno al proprio compito di rendere effettiva
motivazione, prendendo in esame i motivi d’impugnazione. Ciò non era accaduto
in quanto la Corte milanese si era limitata a riprendere le argomentazioni del
giudice di primo grado, senza, peraltro, verificare l’effettivo buon
funzionamento del macchinario rilevatore e senza tener conto che nella seconda
prova solo per nove decimali risultava superato il parametro, mentre il D.M.
22/5/1990, n. 196 tiene conto solo delle unità intere, senza contare che un
lieve scostamento era possibile che fosse derivata dalla stessa
apparecchiatura.
3.2. Con il successivo motivo viene denunziato ulteriore vizio motivazionale a riguardo del trattamento penale: la pena appariva eccessiva in relazione all’addebito e il giudice di seconde cure si era limitato a riprendere gli stessi argomenti di quello di primo grado.
3.2. Con il successivo motivo viene denunziato ulteriore vizio motivazionale a riguardo del trattamento penale: la pena appariva eccessiva in relazione all’addebito e il giudice di seconde cure si era limitato a riprendere gli stessi argomenti di quello di primo grado.
4. E’ successivamente
pervenuta memoria contenente nuovo motivo, datata 2/7/2013 e firmata
personalmente dall’imputato.
Con la novella censura il
ricorrente denunzia violazione di legge in quanto, secondo la prospettazione,
la macchina rilevatrice non risultava essere accompagnata dalla certificazione
di verifica della sua perfetta funzionalità. In ogni caso, trattavasi di
misurazioni che potevano risentire dello stato fisico del soggetto (rigurgiti
gastrici), delle modalità della misurazione (se prossima all’assunzione della
bevanda risulteranno registrati anche i meri vapori alcolici), della
circostanza che la persona sottoposta al controllo poco prima abbia utilizzato
collutori, spray, medicine in genere contenenti alcol e financo dolci,
arricchiti di sciroppi liquorosi. Da ciò consegue, secondo la censura, che il
ragionamento probatorio deve essere condotto con particolare rigore. Poiché ciò
non era avvenuto nel caso di specie risultava violato l’art. 530, comma 2, cod.
proc. pen.
Considerato in diritto
5. La manifesta infondatezza di tutti i motivi prospettati impone declaratoria d’inammissibilità.
5.1. Quanto alla pretesa
inattendibilità dell’alcoltest questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente
affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova
contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia
nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di
omologazione del macchinario (Cass., Sez. IV, n. 17463 del 24/3/2011) o il
mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro
(Cass., Sez. IV, n. 42084 del 4/10/2011); o, addirittura, come nel caso di
specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati a specifici elementi
fattuali.
5.2. La pretesa di non tenere conto dei decimali risultanti dalla misurazione contrasta inesorabilmente con il contenuto dell’art. 186, cod. della str., il quale non pone una simile preclusione.
5.3. Infine, ancora una volta,
meramente congetturali ed astratte risultano le osservazioni circa gli effetti
di prodotti o rimedi contenenti alcol, senza contare che questa Corte ha già
avuto modo di condivisamente chiarire che la natura contravvenzionale della
trasgressione impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida
ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o
misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol (Cass., Sez. IV, n. 26972
del 6/6/2013).
5.4. Aspecifico deve valutarsi
il motivo con il quale il ricorrente si duole del trattamento penale: al
contrario dell’assunto impugnatorio, infatti, la Corte territoriale, nel
condividere l’operato del primo giudice, ha fornito congrua motivazione in
ordine alla scelta sanzionatoria, motivazione che, in questa sede, ovviamente,
non può essere oggetto di revisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.