sabato 1 febbraio 2014

Giurisprudenza del lavoro pubblico

Sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, del Tar del Lazio e della Corte dei conti.
Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 12 dicembre 2013
La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21 terzo periodo del d.l. n. 78/2010 che ha stabilito - per il personale pubblico non contrattualizzato (e per quello contrattualizzato) – che le progressioni di carriera, comunque denominate, ed il passaggio tra le aree, eventualmente disposti nel triennio 2011-2013, hanno effetto, per i predetti anni, solo ai fini giuridici e non economici. Le eccezioni di incostituzionalità della norma erano state sollevate nel corso di giudizi promossi dal personale diplomatico dell’amministrazione degli affari esteri.
Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 17 dicembre 2013
La Corte si pronuncia in merito alle eccezioni di incostituzionalità, relativamente a numerosi articoli della Carta, dell’art. 9, comma 21 periodi 1°, 2° e 3° del d.l. 78/2010, che stabilisce, per il triennio 2011-2013, il blocco degli automatismi stipendiali correlati alla anzianità di servizio e di ogni effetto economico delle progressioni di carriera. La questione era stata sollevata nel corso di giudizi promossi da docenti universitari e ricercatori, nei confronti delle rispettive università e del MIUR. Anche in questo caso, come nella precedente sentenza n. 304, la Corte ribadisce la piena legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5511 del 20 novembre 2013
Piante organiche – esercizio diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali.
Il giudice amministrativo interviene relativamente alla sussistenza del diritto di accesso, in capo alla organizzazione sindacale, alle piante organiche del personale delle amministrazioni, ritenendo esistente la legittimità dell’accesso alle piante organiche con riferimento alla natura dell’atto stesso; infatti, a parere dei giudici, l’atto amministrativo che sottende la pianta organica non rientra nella categoria degli atti amministrativi generali emanati dalla pubblica amministrazione (come ritenuto invece dal primo giudice), esclusi dal diritto di accesso ex art. 24, primo comma, lett. c) della l. 241/1990; si tratta piuttosto di un atto a rilevanza organizzativa finalizzato a stabilire, tra l’altro, le dotazioni organiche degli uffici e a ripartire il personale nell’ambito di essi, il quale produce effetti plurisoggettivi con destinatari determinati o determinabili al momento della loro adozione e con un contenuto generale in senso di collettivo e non astratto, suscettibile di ripetute applicazioni, in ragione delle esigenze attuali o sopravvenute delle amministrazioni stesse e in quanto tale non può essere incluso nell’ambito della categoria degli atti amministrativi generali.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6209 del 23 dicembre 2013
Il Consiglio di Stato ha più volte stabilito (da ultimo anche la successiva sent. n. 6247 del 24/12/2013) che in presenza di una graduatoria di concorso ancora vigente, per poter procedere a nuove assunzioni l’amministrazione deve tenere conto che la regola è lo scorrimento della graduatoria, e l’eccezione – che deve essere motivata – è l’indizione di un nuovo concorso. Tuttavia, dicono i giudici, l’operatività dell’istituto dello scorrimento della graduatoria e di converso il diritto del soggetto in essa utilmente collocato alla assunzione, non sorge per effetto automatico della vacanza di un posto in organico di pari qualifica, ma è condizionato alla decisione dell’ente di coprire il posto attingendo alla graduatoria. Laddove l’ente abbia invece escluso nuove assunzioni sopperendo alle esigenze dell’ufficio con personale interno, il diritto allo scorrimento della graduatoria, malgrado la vacanza di un posto in organico, non può trovare tutela, prevalendo su di esso le diverse scelte di macroorganizzazione dell’ente.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 6247 del 27 dicembre 2013
Concorsi pubblici - scorrimento graduatoria.
Il Collegio conferma la decisione di primo grado del Tar Lazio e rinvia ai contenuti della sentenza dell’Adunanza del Consiglio di Stato n. 14/2011, ribaditi dalla sentenza impugnata secondo la quale, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso, relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria, va congruamente motivata poiché, se non sussiste un diritto soggettivo in capo agli idonei, l’amministrazione deve tenere conto, sul piano ordinamentale, che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso rappresenta un’eccezione che deve essere adeguatamente motivata; la deroga è consentita solo in presenza di graduatorie estremamente datate in virtù della ricerca di personale dotato di requisiti fondamentali diversi da quelli in possesso, oppure in presenza di tipo differente di selezione decisa eventualmente con passaggi più rigorosi.
Tar Abruzzo, sezione I, sentenza n. 1080 del 28 dicembre 2013
Non è possibile la stabilizzazione, ex art. 1 comma 581 della legge n. 296/2006, del personale precario che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 267/2000. Infatti, dicono i giudici, la stabilizzazione del personale precario è prevista, derogando alla regola generale del concorso esterno, attraverso una procedura semplificata di accesso, ma alla condizione, espressamente indicata, che il personale da stabilizzare sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 421 del 19 dicembre 2013
Affidamento incarichi esterni – requisiti.
La sezione, relativamente alla legittimità dell’affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, richiama i principi legislativi e giurisprudenziali ai quali devono attenersi le amministrazioni quando attivano tali prestazioni; a partire dalla disciplina dell’art. 7 co.6 del d.lgs. n. 165/2001, che detta specifici requisiti per l’ammissibilità degli incarichi; a questo richiamo i giudici aggiungono alcune specificazioni rinviando alle pronunce che hanno integrato alcuni dei requisiti citati dalla norma del d.lgs. 165/2001; tra questi il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza, attribuita dall’ordinamento, all’amministrazione conferente che consiste nel poter ricorrere alle prestazioni esterne solo con riferimento all’attività istituzionale prevista dalla legge, o previste dal programma approvato dal Consiglio dell’ente locale (sez. contr. Lombardia n. 37/2009 e n. 244/2008); di attivare procedure comparative (ex co. 6-bis , art. 7 d.lgs. n. 165/2001) alle quali, come precisato da una parte della giurisprudenza amministrativa, deve darsi una preventiva adeguata pubblicità (Cons. Stato n. 3405/2010); gli obblighi di pubblicizzazione sul sito web da parte degli enti che fanno ricorso a queste prestazioni, ex art. 15 d.lgs. n. 33/2013; la necessità di un atto scritto ad substantiam in onore al principio fondamentale in materia di contabilità e contrattualistica che la volontà della pubblica amministrazione intesa ad instaurare qualunque rapporto negoziale non può essere desunta per implicito da atti o fatti, ma deve essere manifestata nelle stesse forme richieste dalla legge (Cass. n. 188/2000; n. 9246/2000).
Corte conti, sezione centrale controllo legittimità atti del Governo, deliberazione n. 23 del 20 dicembre 2013
Pubblico impiego - proroga reggenza funzioni dirigenziali.
La sezione si esprime in ordine alla legittimità di prorogare un incarico di reggenza delle funzioni dirigenziali, relativo alla carriera prefettizia, ribadendo una considerazione ormai consolidata da numerosi precedenti delle sezioni regionali di controllo (sez. contr. Calabria n. 7/2013; sez. contr. Abruzzo 12/2005; sez. contr. Molise n. 61/2013), secondo la quale il ricorso all’utilizzo dell’istituto della reggenza, e più in generale agli incarichi ad interim, ha carattere eccezionale in quanto connotato dagli aspetti della temporaneità e straordinarietà, intervenendo in caso di vacanza temporanea nella titolarità di un organo dovuta a cause imprevedibili, dalla quale possa derivare pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici e nel caso in cui l’organo deputato all’adozione non disponeva di strumenti organizzativi alternativi o funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione.
Corte dei conti, sezione centrale controllo legittimità atti del Governo, deliberazione n. 24 del 27 dicembre 2013
Università – proroga contratti collaborazione coordinata e continuativa.
La Corte interviene sulla legittimità della proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 come modificato, da ultimo, dal comma 147, dell’art. 1, della l. 228/2012 (legge stabilità per il 2013) che ha previsto in materia di incarichi che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e non è ammesso il rinnovo… in via eccezionale è consentita l’eventuale proroga …ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento di incarico. Pertanto la posizione della sezione è di ammissibilità della proroga in presenza di determinate circostanze come deroga al divieto del rinnovo, finalizzato al contenimento della spesa pubblica e l’espressione ferma restando la misura del compenso pattuito… va intesa nel senso che il termine di raffronto per stabilire l’entità del compenso aggiuntivo (misura) è quello fissato in origine con il contratto, non rinegoziabile in sede di proroga per dettato legislativo.

Tratto da:ARANAGENZIA