Sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, del Tar del Lazio e della Corte dei conti.
Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 12 dicembre 2013
La
Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 9, comma 21 terzo periodo del d.l. n. 78/2010 che ha stabilito
- per il personale pubblico non contrattualizzato (e per quello
contrattualizzato) – che le progressioni di carriera, comunque
denominate, ed il passaggio tra le aree, eventualmente disposti nel
triennio 2011-2013, hanno effetto, per i predetti anni, solo ai fini
giuridici e non economici. Le eccezioni di incostituzionalità della
norma erano state sollevate nel corso di giudizi promossi dal personale
diplomatico dell’amministrazione degli affari esteri.
Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 17 dicembre 2013
La
Corte si pronuncia in merito alle eccezioni di incostituzionalità,
relativamente a numerosi articoli della Carta, dell’art. 9, comma 21
periodi 1°, 2° e 3° del d.l. 78/2010, che stabilisce, per il triennio
2011-2013, il blocco degli automatismi stipendiali correlati alla
anzianità di servizio e di ogni effetto economico delle progressioni di
carriera. La questione era stata sollevata nel corso di giudizi promossi
da docenti universitari e ricercatori, nei confronti delle rispettive
università e del MIUR. Anche in questo caso, come nella precedente
sentenza n. 304, la Corte ribadisce la piena legittimità costituzionale
dell’art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5511 del 20 novembre 2013
Piante organiche – esercizio diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali.
Il
giudice amministrativo interviene relativamente alla sussistenza del
diritto di accesso, in capo alla organizzazione sindacale, alle piante
organiche del personale delle amministrazioni, ritenendo esistente la
legittimità dell’accesso alle piante organiche con riferimento alla
natura dell’atto stesso; infatti, a parere dei giudici, l’atto
amministrativo che sottende la pianta organica non rientra nella
categoria degli atti amministrativi generali emanati dalla pubblica amministrazione
(come ritenuto invece dal primo giudice), esclusi dal diritto di
accesso ex art. 24, primo comma, lett. c) della l. 241/1990; si tratta
piuttosto di un atto a rilevanza organizzativa finalizzato a stabilire,
tra l’altro, le dotazioni organiche degli uffici e a ripartire il
personale nell’ambito di essi, il quale produce effetti plurisoggettivi
con destinatari determinati o determinabili al momento della loro
adozione e con un contenuto generale in senso di collettivo e non
astratto, suscettibile di ripetute applicazioni, in ragione delle
esigenze attuali o sopravvenute delle amministrazioni stesse e in quanto
tale non può essere incluso nell’ambito della categoria degli atti
amministrativi generali.
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6209 del 23 dicembre 2013
Il
Consiglio di Stato ha più volte stabilito (da ultimo anche la
successiva sent. n. 6247 del 24/12/2013) che in presenza di una
graduatoria di concorso ancora vigente, per poter procedere a nuove
assunzioni l’amministrazione deve tenere conto che la regola è lo
scorrimento della graduatoria, e l’eccezione – che deve essere motivata –
è l’indizione di un nuovo concorso. Tuttavia, dicono i giudici,
l’operatività dell’istituto dello scorrimento della graduatoria e di
converso il diritto del soggetto in essa utilmente collocato alla
assunzione, non sorge per effetto automatico della vacanza di un posto
in organico di pari qualifica, ma è condizionato alla decisione
dell’ente di coprire il posto attingendo alla graduatoria. Laddove
l’ente abbia invece escluso nuove assunzioni sopperendo alle esigenze
dell’ufficio con personale interno, il diritto allo scorrimento della
graduatoria, malgrado la vacanza di un posto in organico, non può
trovare tutela, prevalendo su di esso le diverse scelte di
macroorganizzazione dell’ente.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 6247 del 27 dicembre 2013
Concorsi pubblici - scorrimento graduatoria.
Il
Collegio conferma la decisione di primo grado del Tar Lazio e rinvia ai
contenuti della sentenza dell’Adunanza del Consiglio di Stato n.
14/2011, ribaditi dalla sentenza impugnata secondo la quale, in costanza
di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un
nuovo concorso, relativo all’assunzione degli stessi profili di quella
graduatoria, va congruamente motivata poiché, se non sussiste un diritto
soggettivo in capo agli idonei, l’amministrazione deve tenere conto,
sul piano ordinamentale, che lo scorrimento delle preesistenti
graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso rappresenta un’eccezione che deve essere adeguatamente motivata; la deroga è consentita solo in presenza di
graduatorie estremamente datate in virtù della ricerca di personale
dotato di requisiti fondamentali diversi da quelli in possesso, oppure
in presenza di tipo differente di selezione decisa eventualmente con
passaggi più rigorosi.
Tar Abruzzo, sezione I, sentenza n. 1080 del 28 dicembre 2013
Non
è possibile la stabilizzazione, ex art. 1 comma 581 della legge n.
296/2006, del personale precario che è stato assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 90
d.lgs. 267/2000. Infatti, dicono i giudici, la stabilizzazione del
personale precario è prevista, derogando alla regola generale del
concorso esterno, attraverso una procedura semplificata di accesso, ma
alla condizione, espressamente indicata, che il personale da
stabilizzare sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 421 del 19 dicembre 2013
Affidamento incarichi esterni – requisiti.
La
sezione, relativamente alla legittimità dell’affidamento di incarichi
di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni alla
pubblica amministrazione, richiama i principi legislativi e
giurisprudenziali ai quali devono attenersi le amministrazioni quando
attivano tali prestazioni; a partire dalla disciplina dell’art. 7 co.6
del d.lgs. n. 165/2001, che detta specifici requisiti per
l’ammissibilità degli incarichi; a questo richiamo i giudici aggiungono
alcune specificazioni rinviando alle pronunce che hanno integrato alcuni
dei requisiti citati dalla norma del d.lgs. 165/2001; tra questi il
requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza,
attribuita dall’ordinamento, all’amministrazione conferente che consiste
nel poter ricorrere alle prestazioni esterne solo con riferimento all’attività istituzionale prevista dalla legge,
o previste dal programma approvato dal Consiglio dell’ente locale (sez.
contr. Lombardia n. 37/2009 e n. 244/2008); di attivare procedure
comparative (ex co. 6-bis , art. 7 d.lgs. n. 165/2001) alle quali, come
precisato da una parte della giurisprudenza amministrativa, deve darsi
una preventiva adeguata pubblicità (Cons. Stato n. 3405/2010); gli
obblighi di pubblicizzazione sul sito web da parte degli enti che fanno
ricorso a queste prestazioni, ex art. 15 d.lgs. n. 33/2013; la necessità
di un atto scritto ad substantiam in onore al principio fondamentale in materia di contabilità e contrattualistica che la
volontà della pubblica amministrazione intesa ad instaurare qualunque
rapporto negoziale non può essere desunta per implicito da atti o fatti,
ma deve essere manifestata nelle stesse forme richieste dalla legge (Cass. n. 188/2000; n. 9246/2000).
Corte conti, sezione centrale controllo legittimità atti del Governo, deliberazione n. 23 del 20 dicembre 2013
Pubblico impiego - proroga reggenza funzioni dirigenziali.
La
sezione si esprime in ordine alla legittimità di prorogare un incarico
di reggenza delle funzioni dirigenziali, relativo alla carriera
prefettizia, ribadendo una considerazione ormai consolidata da numerosi
precedenti delle sezioni regionali di controllo (sez. contr. Calabria n. 7/2013; sez. contr. Abruzzo 12/2005; sez. contr. Molise n. 61/2013), secondo la quale il ricorso all’utilizzo dell’istituto della reggenza, e più in generale agli incarichi ad interim,
ha carattere eccezionale in quanto connotato dagli aspetti della
temporaneità e straordinarietà, intervenendo in caso di vacanza
temporanea nella titolarità di un organo dovuta a cause imprevedibili, dalla quale possa derivare pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici e nel
caso in cui l’organo deputato all’adozione non disponeva di strumenti
organizzativi alternativi o funzionali al buon andamento della pubblica
amministrazione.
Corte dei conti, sezione centrale controllo legittimità atti del Governo, deliberazione n. 24 del 27 dicembre 2013
Università – proroga contratti collaborazione coordinata e continuativa.
La
Corte interviene sulla legittimità della proroga dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7, comma 6, del d.lgs.
165/2001 come modificato, da ultimo, dal comma 147, dell’art. 1, della
l. 228/2012 (legge stabilità per il 2013) che ha previsto in materia di
incarichi che la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata e non è ammesso il rinnovo… in via eccezionale è
consentita l’eventuale proroga …ferma restando la misura del compenso
pattuito in sede di affidamento di incarico. Pertanto la posizione
della sezione è di ammissibilità della proroga in presenza di
determinate circostanze come deroga al divieto del rinnovo, finalizzato
al contenimento della spesa pubblica e l’espressione ferma restando la misura del compenso pattuito… va intesa
nel senso che il termine di raffronto per stabilire l’entità del
compenso aggiuntivo (misura) è quello fissato in origine con il
contratto, non rinegoziabile in sede di proroga per dettato legislativo.
Tratto da:ARANAGENZIA