MINISTERO
DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio polizia stradale
Prot. n. 300/A/341/14/109/55DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio polizia stradale
Roma, 15
gennaio 2014
OGGETTO: Art. 126-bis
del Codice della Strada. Accertamento contemporaneo di più
violazione e decurtazione punti.
E' stato chiesto a questa Direzione di esprimere un parere in
ordine all'interpretazione delle disposizioni del comma 1 bis dell'art. 126 bis
C.d.S secondo cui, qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni,
possono essere decurtati al massimo 15 punti complessivi, a meno che fra le violazioni
accertate sia prevista l'applicazione della sospensione o della revoca della
patente di guida; in particolare, è stato chiesto di conoscere se il predetto
limite può essere superato anche in caso di violazioni che prevedono la sospensione
della patente solo in caso di recidiva, a prescindere dal verificarsi dei presupposti
che consentono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
In proposito si rappresenta che la questione, per evidente
analogia di contenuto e di motivazioni, può trovare soluzione facendo
riferimento alla medesima chiave ermeneutica utilizzata per le disposizioni del
comma 2 dell' art. 202 C.d.S in materia di esclusione del beneficio del pagamento
scontato del 30 %. E' evidente, infatti, che l'esclusione del cumulo materiale
dei punti in caso contemporaneo accertamento di più violazioni che prevedono
decurtazione di punti, sia riferibile unicamente ai casi in cui la sospensione
della patente possa essere disposta effettivamente a seguito dell'accertamento
della violazione.
Si tratta, perciò, dei casi di sospensione immediata della patente e non già di quelle ipotesi in cui la misura consegue alla seconda violazione. In queste ipotesi, il cumulo materiale dei punti può essere disposto solo qualora sia noto all'operatore di polizia che ha accertato la violazione che esistono i presupposti che giustificano l'applicazione della sanzione accessoria, cioè che sia stata commessa, nel biennio precedente, analoga violazione, già definita. Il limite di 15 punti, infatti, può essere superato solo in occasione della seconda violazione dalla quale consegue la sospensione immediata della patente.
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO
Bisogno
PG/FG
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