venerdì 10 gennaio 2014

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Il disabile non può posteggiare in divieto di sosta

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza n. 258/14; depositata il 9 gennaio 2014


Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2013 - 9 gennaio 2014, n. 258
Presidente Goldoni – Relatore Bianchini

Rilevato in fatto ed osservato in diritto

Il Consigliere designato ha ritenuto d'avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
"OSSERVA IN FATTO.
1 - F.A. , titolare di tesserino di invalido civile al 100%, con sei ricorsi, propose opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roccasinibalda, avverso altrettanti verbali di accertamento di violazione dell'art. 7, comma 14 elevati tra il 12 agosto 2005 ed il 27 settembre 2006 dalla Polizia Municipale del Comune di Longone Sabino, per aver il predetto posteggiato la propria autovettura al di fuori degli spazi riservati agli invalidi presenti in loco ed in zona permanentemente interdetta alla sosta.
2 - In ciascuno dei ricorsi il F. aveva sostenuto che lo spazio riservato si trovava distante dalla propria abitazione e che l'utilizzazione del medesimo l'avrebbe obbligato ad percorrere una strada in ripida salita per raggiungere il proprio immobile; rilevò inoltre che la sosta nello spazio innanzi ad esso non avrebbe causato intralcio alla circolazione.
3 - Con distinte sentenze il Giudice di Pace accolse l'opposizione; il Tribunale di Rieti invece, riuniti i ricorsi, riformò dette pronunce osservando che il F. pur essendo titolare del contrassegno per invalidi, non sarebbe stato autorizzato alla sosta in quanto la pur rilasciata autorizzazione copriva un arco temporale - dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 - diverso da quello interessato dalle violazioni.
4 - Per la cassazione di tale decisione il F. ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo; il Comune ha risposto con controricorso.
RILEVA IN DIRITTO.
5 - Parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 188 codice della strada, in relazione con il disposto dell'art. 11 del d.P.R. 503/1996, assumendo che il giudice dell'impugnazione non avrebbe tratto dal combinato disposto di tali norme il significato loro proprio, vale a dire che il titolare del contrassegno per invalidi, disciplinato dall'art. 12 del d.P.R. 503/1996, dovrebbe dirsi legittimato, tra l'altro, a parcheggiare la propria vettura anche al di fuori degli spazi espressamente riservati alle persone diversamente abili, con il solo limite dell'ostacolo che tale sosta potrebbe creare alla libera circolazione, senza dunque la necessità di un'ulteriore autorizzazione sindacale; sostiene il ricorrente che la interpretazione del Tribunale avrebbe omesso di considerare che il rilascio del contrassegno ex art. 12 citato avrebbe costituito solo il mezzo per l'esplicazione del diritto alla libera circolazione delle persone portatoci di disabilità e che in questa, una volta rilasciato il contrassegno, era prevista la facoltà di sostare ove fosse più agevole per la loro deambulazione.
6 - Osserva il relatore che tale interpretazione, che conferisce rilievo al solo fatto di essere in possesso del contrassegno ex art. 12 - rilasciato previa istruttoria meramente tecnica, dal Sindaco - non è condivisibile in quanto omette di considerare che la libera circolazione - in senso lato, comprendendovi anche il diritto di parcheggiare - deve essere altresì disciplinata nei suoi aspetti applicativi: dunque se nella stessa piazza del Comune di Roccaranieri, frazione di quello di Longone Sabino, nei cui pressi è l'abitazione del ricorrente, vi sono degli appositi spazi dedicati alla sosta per i portatori di inabilità, appare evidente che questo stato dei luoghi legittima l'uso del potere discrezionale del Sindaco di limitare l'autorizzazione in deroga ai casi in cui non sia stata predisposta alcuna possibilità di accesso o di sosta facilitati per le persone diversamente abili e soprattutto non legittima il superamento dell'interdizione assoluta alla sosta vigente in loco.
6.a - Quanto a quest'ultimo punto, ritiene il relatore necessario rilevare che il ricorrente parte da un assunto logico del tutto non condivisibile: ritiene cioè di poter posteggiare la propria vettura ove ritenuto più confacente alla propria disabilità - bronchite cronica - con l'unico limite del non costituire intralcio alla circolazione, dimenticando però che il concetto di intralcio non riguarda solo un dato di fatto contingente ma interessa anche come nel concreto l'autorità comunale abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo: se dunque vi sia - come appare esservi stato nella fattispecie - un divieto permanente alla sosta, questo stava a significare che in quello spazio l'autorità amministrativa riteneva - in rerum natura si vorrebbe dire - esistente una situazione di potenziale intralcio alla circolazione che con il divieto in questione voleva eliminare: non ammissibile appare dunque il superamento di tale interdizione amministrativa - che tende a preservare dalla sosta quei luoghi ove la stessa è vietata dalle principali norme di comportamento - seguendo una soggettiva interpretazione del concetto di ostacolo al pubblico transito.
7 - Pur non tralasciando di sottolineare il carattere assorbente delle suesposte osservazioni, non va omesso di considerare, ad avviso del relatore, che il ricorso non ha neppure esaminato il proprium della fattispecie (indicato a fol. 5 della gravata decisione): non ha cioè tenuto conto che la contestazione mossa al ricorrente riguardava non tanto o soltanto di aver lasciato la propria vettura in sosta in luoghi ove essa era assolutamente interdetta - e pur in presenza di spazi riservati alle persone diversamente abili-, quanto piuttosto di aver usato del titolo abilitativo in deroga, al di fuori del periodo in cui esso aveva efficacia (dal 24 novembre 2005 al 31 maggio 2006 a fronte di violazioni contestate il 12, 13 e 20 agosto 2005; 28 agosto e 27 settembre 2006): pur dunque se si fosse attribuita l'efficacia - qui negata - al rilascio del c.d. titolo abilitativo, tuttavia l'esercizio delle condotte di guida in deroga alle prescrizioni del codice della strada avrebbe dovuto rispettare i limiti - in questo caso: temporali- contenuti nel provvedimento autorizzativo, da considerarsi coessenziali al diritto che essi garantivano.
8 - Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato".
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G.; è stata depositata memoria ex art. 380 bis cpc. da parte del ricorrente.
I - Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattenderne le argomentazioni; va inoltre osservato che la deduzione difensiva (v. fol. sesto della memoria "ex art. 378 cpc"), con la quale si porta a conferma delle ribadite critiche all'impugnata decisione, la circostanza secondo la quale il F. sarebbe "titolare da sempre di contrassegno che vale a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale" introduce un elemento di fatto - comunque non delibabile in questa sede - nuovo ed in contrasto con la durata temporanea della concessione della quale si discute come risulta accertata nella gravata sentenza.
II - Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese che si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.


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L’automobilista rifiuta di firmare il verbale.L'atto consegnato è equipollente alla notificazione dello stesso


Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 195/14; depositata il 9 gennaio 2014


Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2013 - 9 gennaio 2014, n. 195
Presidente Russo – Relatore Rossetti

Svolgimento del processo

1. Il 23 maggio del 2002 una pattuglia di Carabinieri della stazione di Misano Adriatico (RN) irrogò al sig. C.G. una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, ai sensi dell'art. 141 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
2. Poiché la sanzione non venne pagata, l'agente per la riscossione (nella specie, la "E.TR. - Esazione Tributi" s.p.a.) notificò al sig. C.G. la cartella esattoriale n. 014-2007-00171389-58-000, avverso la quale l'intimato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bari, luogo di sua residenza.
3. Il Giudice di pace di Bari, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'ha accolta con sentenza n. 100.754 del 27 dicembre 2007, ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.
4. La sentenza è stata impugnata dalla Prefettura di Rimini, sulla base di tre motivi.
Il sig. C.G. non si è difeso.

Motivi della decisione

1. Questione preliminari: l'integrità del litisconsorzio.
1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. C.G. propose la propria domanda (qualificata dal giudice di pace come "opposizione all'esecuzione" ex art. 615 c.p.c.) nei confronti della Prefettura di Rimini e del concessionario del servizio di esazione, la E.TR. Esazione Tributi s.p.a..
Non risulta, tuttavia, che il ricorso per cassazione sia stato notificato anche a quest'ultima società.
1.2. Non è purtroppo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, se al giudizio di opposizione a cartella esattoriale debba partecipare soltanto l'amministrazione per conto della quale venne irrogata la sanzione, oppure anche l'ente esattore che ha emesso la cartella oggetto del giudizio: talune decisioni, infatti, ritengono che l'esattore sia un litisconsorte necessario, in quanto l'eventuale annullamento della cartella inciderebbe sui rapporti tra l'ente impositore e quello che riscuote il tributo (Sez. 6-2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230); altre decisioni, all'opposto, ritengono che l'ente incaricato della riscossione non sia un litisconsorte necessario, in quanto mero adiectus solutionis causa [ex aliis, Sez. 1, Sentenza n. 22617 del 20/10/2006 (Rv. 593140].
Nel presente giudizio, tuttavia, non è necessario prendere posizione su tale controversia: infatti, poiché per quanto si dirà più oltre il ricorso è manifestamente fondato, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ETR s.p.a. sarebbe del tutto inutile, dal momento che tale società nessun pregiudizio potrebbe mai subire per effetto della mancata partecipazione al giudizio di legittimità. E ciò in applicazione del principio, ormai consacrato dall'intervento delle Sezioni Unite, secondo cui il principio della ragionevole durata del processo rende superflua l'integrazione del contraddittorio nelle fasi di gravame, se l'impugnazione appaia prima facie infondata (così Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449).
2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c., il terzo dei motivi di ricorso proposti dalla Prefettura di Rimini, perché idoneo a definire il giudizio, in virtù del c.d. principio della "ragione più liquida" (già ripetutamente condiviso da questa Corte: tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006, Rv. 591349).
2.2. Col terzo motivo di ricorso la Prefettura di Rimini lamenta la violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c..
Espone che il Giudice di pace, ritenendo che al sig. C.G. non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di specie l'infrazione venne contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli fu consegnata copia del relativo verbale, che il sig. C.G. ritirò, rifiutandosi però di firmare.
La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale. Da tale consegna era quindi iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, termine nella specie inutilmente spirato al momento di proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale.
2.3. Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di merito e direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato dall'amministrazione, che il 23 maggio 2002, dopo la contestazione dell'infrazione, il sig. C.G. ritirò una copia del verbale, ma rifiutò di sottoscriverla.
Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi ritira l'atto rifiuti di sottoscriverlo (Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005, Rv. 585416). Dal 23 maggio 2002, pertanto, iniziò a decorrere per il sig. C.G. il termine di 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, previsto dall'art. 205 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, nel testo vigente ratione temporis. Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse mai stata preceduta da alcuna valida notifica del verbale, è effettivamente incorso nella violazione dell'art. 205 cit..
2.4. La sentenza deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, rigettando l'opposizione, in quanto proposta avverso una cartella emessa sulla base di un verbale ormai inoppugnabile.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'intimato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma secondo, e 385, comma secondo, c.p.c..
Non è luogo a provvedere su quelle del primo grado di giudizio, poiché in quella sede il Giudice di pace dichiarò nulla la costituzione in giudizio della Prefettura, e tale statuizione non è stata impugnata.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l'art. 384, comma secondo, c.p.c: -) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dal sig. C.G. nei confronti della Prefettura di Rimini;
-) condanna il sig. C.G. alla rifusione nei confronti della Prefettura di Rimini delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.800 (di cui 200 per spese).