Nuove Circolari MIT del 27 gennaio 2014

Circolare Prot. 1679 del 27/01/2014
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare 1679 del 27/01/2014: immatricolazione di veicoli costruiti in serie con “carrozzerie/cisterne ATP” omologati secondo la direttiva 2007/46/CE - FASE 2 -
testo 1679: Immatricolazione di veicoli costruiti in serie con “carrozzerie/cisterne ATP” omologati secondo la direttiva 2007/46/CE - FASE 2
Sono stati richiesti chiarimenti relativi alle procedure da seguire per l’immatricolazione di veicoli omologati secondo la direttiva 2007/46/CE – FASE 2 - con “furgone o cisterne ATP” per le quali è stata rilasciata una omologazione della carrozzeria sulla base dell’ Accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali per tali trasporti (ATP).
A tale riguardo si fa presente che, nel caso in cui l’ ”allestitore” del veicolo finito (costruttore di FASE 2) titolare di omologazione secondo la direttiva 2007/46/CE e costruttore della “furgone o cisterna ATP” emetta:
a. C.O.C. del veicolo finito (completo di carrozzeria) con codice di carrozzeria, di cui alla parte C dell’allegato II e codici integrativi, dei diversi tipi di carrozzeria, previsti all’ appendice 2 del medesimo allegato.
b. dichiarazione di conformità ATP della carrozzeria, sulla base di omologazione rilasciata dallo Stato Italiano, in cui è indicato anche il numero di telaio del veicolo base su cui è installata la carrozzeria ATP,
L’UMC, senza visita e prova del veicolo, può provvedere all’immatricolazione con il contestuale rilascio dell’attestazione ATP, acquisendo la prevista documentazione.

documenti da scaricare Circolare 1679 del 27/01/2014: immatricolazione di veicoli costruiti in serie con “carrozzerie/cister… ATP” omologati secondo la direttiva 2007/46/CE - FASE 2 - » Acrobat 4.0 o successivo -


Circolare Prot. 1738 del 27/01/2014
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 1738 del 27/01/2014: Approvazione di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio, da utilizzare per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose (ad esclusione dei prodotti della classe 2 dell’ADR), per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR, è indicata una norma di riferimento.
testo 1738: Approvazione di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio, da utilizzare per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose (ad esclusione dei prodotti della classe 2 dell’ADR), per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR, è indicata
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla modalità di assegnazione del numero di approvazione delle valvole ed altri equipaggiamento di servizio per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell’ADR è indicata una norma di riferimento.
A tal riguardo, richiamando il quadro generale per le approvazioni delle cisterne di cui trattasi, come delineato dal DM 19 settembre 2005, si conferma che le valvole ed gli altri equipaggiamento di servizio per i quali è richiesta una specifica approvazione sono da considerarsi quali componenti.
Pertanto il numero di omologazione da attribuire è determinato con riferimento all’allegato IV del DM del 2 maggio 2001, n. 277 come modificato con DM 13 agosto 2004. Nello specifico si fa riferimento alla lettera D: componenti ed entità tecnica.
Il rilascio dell’approvazione è subordinato alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato con l’evidenza dell’attuazione, da parte del costruttore, delle prove di produzione previste dalle norme di riferimento.
La certificazione rilasciata deve contenere, oltre che le caratteristiche essenziali delle valvole o degli altri equipaggiamenti, i dati e il fac-simile in scala appropriata della marcatura apposta sulle valvole o sugli equipaggiamento di servizio dal costruttore.
La scheda tecnica della cisterna, da esibire a richiesta anche in sede di controlli e prove, deve contenere oltre ai dati identificativi degli equipaggiamenti anche gli estremi della loro approvazione comprensivo dell’identificazione del CPA.
In considerazione che al momento, per i componenti di cui trattasi, non sono state ancora rilasciate approvazioni, si consente sino al 30 giugno 2015 di procedere alle approvazioni delle cisterne di cui al DM 19 settembre 2005 secondo le procedure e le modalità in uso.
Le disposizioni della presente circolare si applicano al rilascio di nuove approvazioni di cisterne o rinnovi di approvazioni che comportano modifiche degli equipaggiamenti di cui trattasi, a far data dal 01 luglio 2015 salvo, ovviamente, richiesta di applicazione anticipata da parte del costruttore.
documenti da scaricare Circolare n. 1738 del 27/01/2014: Approvazione di valvole ed altri equipaggiamenti di servizio, da utilizzare per le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose (ad esclusione dei prodotti della classe 2 dell’ADR), per i quali nella tabella d

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