lunedì 6 gennaio 2014

Nota ANCI del 13 dicembre 2013 su modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli



Nota di indirizzi : modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli

Facendo seguito alla Nota di indirizzi del 9 settembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni sull’applicazione delle novità legislative in materia di attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, con la presente si riscontrano talune richieste di chiarimento in ordine alle modalità di esercizio della predetta attività e, segnatamente, con riferimento alla vendita effettuata su aree private delle quali gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.
Come è noto l’articolo 30-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ha apportato modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che reca la disciplina amministrativa per l’esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.
A seguito delle novità legislative del 2013, il secondo capoverso del comma 2 del citato articolo 4 prevede che “per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola . . .  non è richiesta la comunicazione di inizio attività”.
Rispetto al testo previgente è stato eliminato l’inciso “o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità”, che seguiva le parole “azienda agricola”.
La modifica in commento potrebbe indurre a ritenere che l’attività di vendita diretta  all’aperto su superfici private diverse da quelle ubicate nel “centro aziendale” o da quelle di proprietà dell’imprenditore agricolo non possa essere più esercitata dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 98 del 2013.
Stante la formulazione del vigente comma 2 dell’articolo 4 cit. si deve, invece, ritenere che l’ambito oggettivo di applicazione di detta norma debba essere riferito alla vendita diretta svolta su qualsiasi superfice all’aperto, escluse quelle di proprietà pubblica, a condizione che l’imprenditore agricolo ne disponga in forza di un titolo legittimo.
A tale conclusione si giunge, innanzitutto, alla stregua della previsione generale in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a norma della quale “  Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.”  (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 228 del 2001).
La norma generale di cui sopra è avvalorata dalla interpretazione del successivo, e più volte richiamato, comma 2 dell’ articolo 4 che, necessariamente, trova fondamento nella nozione civilistica di azienda quale risultante dall’articolo 2555 cod. civ., secondo cui “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della impresa”.
A tal proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che “l’azienda consiste in una universitas rerum, comprendente cose materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad un unico fine e, come non si richiede per la sua esistenza che concorrano tutti gli elementi, specie quelli immateriali, così la titolarità dell’azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali, destinati al funzionamento di essa…” (Cassazione Civile, 22 marzo 1980, n. 1939).
Inoltre, è pacifico che non occorra che i beni facenti parte dell'azienda (mobili o immobili, beni materiali o immateriali) siano tutti di proprietà dell'imprenditore. E’ sufficiente che egli ne abbia anche il solo godimento e che i predetti beni siano destinati ad uno scopo produttivo unitario, trovando in questo il loro collegamento economico.
È infatti nozione giuridica comune che nell'ambito dell'azienda (art. 2555 c.c.), che costituisce un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, non sia necessario che rispetto ai beni tutti sussista il diritto di proprietà: necessario e sufficiente perché un bene sia aziendale è la sua destinazione funzionale impressa dall'imprenditore, mentre è irrilevante il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima l'imprenditore ad utilizzare il bene nel processo produttivo” (Consiglio di Stato, sezione V, 18 giugno 2008, n. 3029).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve  ritenere, quindi, che le motivazioni che hanno condotto il Legislatore ad espungere dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 2001 la locuzione “o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità” non comportano in alcun modo restrizioni o divieti all’esercizio della vendita diretta su aree private diverse da quelle ubicate nella sede principale dell’azienda agricola  delle quali l’imprenditore agricolo abbia, comunque, la disponibilità sulla base di un titolo legittimo, ferma restando la comunicazione al Comune nel cui territorio insiste l’area adibita alla vendita, la quale comunicazione consente all’impresa agricola di intraprendere l’attività in parola contemporaneamente all’ invio della stessa.   
In considerazione dell’importanza dell’argomento trattato, si raccomanda la diffusione della presente nota a tutte le Amministrazioni comunali.    

A cura del Dipartimento Attività Produttive ANCI