N. 05768/2013REG.PROV.COLL.
N. 08247/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8247 del 2008, proposto da:
Associazione di Volontariato "Insieme per Ostiense" Onlus,; Associazione "Italia Ambiente", Spaziani Cinzia, De Pascale Claudia, Fusco Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Pizzuti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19;
Associazione di Volontariato "Insieme per Ostiense" Onlus,; Associazione "Italia Ambiente", Spaziani Cinzia, De Pascale Claudia, Fusco Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Pizzuti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19;
contro
Associazione
Codacons, Alimenti Francesco, Brida Valentina, Trulli Serena, Trulli
Renzo, Bernabei Simona, Ponessi Luca, Baruffi Renzo, Valente Emanuele,
Petroni Roberto, Sinistri Maria Grazia, Ceccarelli Mario, Esposito Luca,
Catena Sandro, Catena Claudio, Andreotti Marco, Doppiozero s.r.l., non
costituiti;
per la riforma
della
sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 05218/2008, resa tra le
parti, concernente la ri-delimitazione delle zone di particolare
rilevanza urbanistica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto
Realfonzo e uditi per la parte appellante l’avv. Giulio Pizzuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con
il presente ricorso in opposizione le epigrafate associazioni di
quartiere ed alcuni residenti – nessuno dei quali era stato intimato ed
aveva partecipato al giudizio di primo grado - chiedono l’annullamento
della sentenza in forma semplificata con cui, su ricorso
dell’Associazione Codacons, della Società Doppiozero che gestisce un
ristorante-winebar, e di altri soggetti, il TAR – previo il rigetto
dell’eccezione di tardività e della domanda di restituzione delle somme -
ha annullato:
-- la delibera di G.M. n.104/2004 del Comune di Roma, recante “Ulteriore
ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi
dell’art. 7, commi 8 e 9, del Codice della Strada (decreto legislativo
n.285 del 1992)”;
-- la delibera di GM n. 320
del 2002, recante l’approvazione del contratto di servizio per la
gestione della sosta a pagamento e della sosta con guardianìa e
manutenzione dei parcheggi di scambio tra il Comune di Roma e la S.T.A.
s.p.a.,
-- la determina dirigenziale del Comune di Roma n. 1514/2007;
--
tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con i quali il Comune di Roma ha
accertato la rilevanza urbanistica dell’area Ostiense X-C ed ha
autorizzato l’installazione di soste tariffate nelle strade indicate in
ricorso.
La sentenza è affidata alle considerazioni per cui:
--
““ la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona è
stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”; limitandosi, a
tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al
provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad
integrare una valida motivazione, neanche per relationem)””;
--
““.. in ogni caso, tale “studio” non appare affidabile essendo stato
realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione,
proprio dalla società S.T.A. S.P.A., la quale non è un “soggetto terzo”
(ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei
parcheggi a pagamento;””
-- sarebbe mancato
“… uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a
quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al
fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano
state considerate;”
-- “..il provvedimento appare adottato in mancanza di un’idonea istruttoria” e “…sommariamente ed insufficientemente motivato”;
-- un’
““… autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già
inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la
violazione, da parte dei Comuni, dell’ ”obbligo di istituire zone di
parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la
sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento” ””.
Il
ricorso, senza l’intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla
denuncia di quattro profili, relativi alla violazione del diritto di
difesa del Comune di Roma e del principio del contraddittorio; nonché
erroneità "in procedendo" ed "in iudicando " della decisione.
Nessuno dei controinteressati, ritualmente intimati, si è costituito in giudizio.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
___ 1.§. Deve, in linea pregiudiziale, essere esaminata d’ufficio l’ammissibilità stessa del presente rimedio sotto tre profili.
___ 1.§.1. In primo luogo si deve escludere, ratione temporis,
l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 109, co.1, del c.p.a.,
per il quale, qualora non sia proposto appello da una delle parti tra le
quali era stata pronunciata la sentenza, l’opposizione di terzo deve
essere proposta innanzi al medesimo giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata.
Il gravame presente è stato,
invece, notificato precedentemente all’entrata in vigore del c.p.a.; e
comunque successivamente alla sentenza n.177 del 15-17 maggio 1995, con
cui la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale
dell'art. 36 e dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nella
parte in cui non prevedevano la medesima opposizione di terzo fra i
mezzi di impugnazione delle sentenze dei TT.AA.RR. passate in giudicato.
Pertanto, sotto il profilo processuale, deve
essere qui seguito l'indirizzo giurisprudenziale all’epoca prevalente
(cfr. A.P. Consiglio di Stato 11 gennaio 2007, n. 2), per cui anche i
soggetti che subivano un diretto pregiudizio dalla sentenza di
accoglimento, erano legittimati a proporre appello contro le sentenze
dei Tribunali amministrativi regionali nel termine decadenziale. In
sostanza erano legittimati al rimedio dell'opposizione di terzo i
titolari di una situazione giuridica autonoma, i quali, pur non
rivestendo la posizione processuale di controinteressati (per la non
agevole individuabilità, la non-attualità dell'interesse, o la non
oggettività del vantaggio), traevano un beneficio diretto e personale
dal provvedimento annullato in prime cure, successivamente al passaggio
in giudicato (Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 23; IV, 27 giugno 2006, n.
4140; implicitamente V, 8 marzo 2006, n. 1208; VI, 11 marzo 2004, n.
1245; VI 3 aprile 2002, n. 1854 ).
Nel caso in esame il gravame è stato dunque ritualmente proposto avanti a questo Giudice d'appello.
___
1.§.2. Non risultando la costituzione in giudizio di nessuna delle
parti intimate, si deve osservare che il gravame è stato ritualmente
notificato a tutti i ricorrenti presso il loro difensore costituito in
primo grado, in ossequio alla disciplina generale del luogo di
notificazione dell'impugnazione, che, ex art. 330 c.p.c., è ancorata
alla "perpetuatio" dell'ufficio difensivo, nel termine massimo di un
anno computato della dichiarazione di residenza o dell'elezione di
domicilio effettuata nel giudizio (Cass. 23 ottobre 1983 n. 5651;
Cassazione civile sez. III 01 luglio 1998 n. 6416).
L'impugnazione
in esame è stata dunque ritualmente notificata entro l’anno dalla
pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il
giudizio del procuratore costituito ai sensi dell'articolo 170 c.p.c. .
___
1.§.3. Quanto poi alla sussistenza di un interesse attuale, personale e
diretto, processualmente rilevante, si deve osservare che le ricorrenti
associazioni di volontariato "Insieme per Ostiense" Onlus e "Italia
ambiente" sono soggetti collettivi esponenziali degli interessi degli
abitanti del quartiere; inoltre i signori Cinzia Spaziani, Claudia de
Pascale e Antonio Fusco sono residenti nel quartiere e, come tali, sono
soggetti certamente portatori di un autonomo interesse, giuridicamente
tutelabile, al mantenimento dei parcheggi a pagamento, quale strumento
indispensabile per decongestionare il traffico locale e per una migliore
vivibilità del loro quartiere.
. ___2.§. Nel merito si osserva quanto segue.
___2.§.1. Il primo ed il secondo profilo possono essere confutati unitariamente.
___2.§.1.a.)
Sotto il primo profilo i ricorrenti assumono che non vi sarebbe stata
alcuna motivazione sulla sussistenza dei presupposti per definire
immediatamente il merito del gravame alla camera di consiglio cautelare;
si sarebbe così impedito a coloro che avevano interesse alla
realizzazione dei parcheggi a pagamento della zona di poter effettuare
un intervento ad opponendum; ed al Comune di esercitare il
proprio diritto di difesa e di produrre la documentazione che avrebbe
meglio illustrato le sue ragioni.
___2.§.1.b.) Il
Tar avrebbe poi ignorato che i ricorrenti in primo grado avevano violato
il principio del rispetto del contraddittorio, in quanto il ricorso non
era stato notificato ad almeno una delle associazioni e comitati ed a
qualche abitante della zona.
___2.§.1.c.) Entrambi i motivi vanno respinti.
Quanto
al secondo profilo, l’individuazione di soggetti realmente interessati a
resistere talvolta può non essere affatto agevole, per cui non può
affermarsi un peculiare dovere del giudice di indagare sulla sussistenza
di eventuali possibili controinteressati.
Quanto
al primo profilo, si ricorda, poi, che nel sistema precedente al c.p.a.,
per pronunciare la sentenza che definisce immediatamente il merito
della causa, ai sensi degli art. 3 e 9, l. 21 luglio 2000 n. 205, il
giudice amministrativo non doveva attendere che fossero consumati i
termini per la costituzione delle parti di cui all'art. 22 comma 1, l. 6
dicembre 1971 n. 1034.
Per la decisione in forma
semplificata in esito all'udienza cautelare, il contraddittorio era
sufficientemente assicurato dalla ritualità della notifica del ricorso e
dal rispetto del termine per la discussione sull'istanza incidentale
concesso per la costituzione delle parti intimate (cfr. Consiglio di
Stato, sez. IV 03 marzo 2009 n. 1230, Consiglio di Stato sez. IV 20
dicembre 2005 n. 7201, ecc.).
Il che è stato ritualmente osservato nel caso di specie.
___3.§. Nell’ordine logico delle questioni deve essere invece appezzato favorevolmente il quarto profilo.
Per
gli appellanti, nella fretta di decidere, il TAR avrebbe erroneamente
annullato i provvedimenti per difetto di motivazione e di istruttoria,
ritenendo in particolare insufficiente lo studio realizzato dalla
società S.T.A. s.p.a., senza nemmeno premunirsi di ordinare al Comune la
produzione di tutta la documentazione relativa alle ragioni per le
quali l’Amministrazione comunale aveva ritenuto che l'area Ostiense X-C
fosse di particolare rilevanza urbanistica. Tali motivi risultavano, al
contrario, tutti specificati nelle impugnate delibere n. 320/2002 e n.
104/2004 della G.M.; nonché nella stessa richiamata determinazione
dirigenziale del traffico n. 1514 del 31 maggio 2007.
La tariffazione della sosta nella delibera del 2004 in particolare:
--
sarebbe stata affidata all’individuazione delle zone di rilevanza
urbanistica, anche in relazione a quelle aree nelle quali “…la rete
stradale ha una presenza di attività commerciali o del terziario
concentrate, o che supera le 50 unità per kilometro di viabilità";
--
sarebbe stata motivata dall’esigenza di scoraggiare i parcheggi
prolungati e di dissuadere dall'uso del mezzo di trasporto individuale
per una migliore vivibilità..
Sarebbe, dunque,
esistita la motivazione dei provvedimenti contestati con riferimento
alle necessità sopraindicate, che, tra l'altro, riguardavano anche altre
vaste zone del territorio urbano e perfino quello suburbano (Ostia e
Castel Fusano). Pertanto la pretesa di uno studio speciale relativo alla
necessità di parcheggi dell’Ostiense apparirebbe priva di senso, non
solo perché era ben nota la situazione dell'intera città, ma soprattutto
perché lo studio “specifico”, anche per l’Ostiense, era contenuto nella
determinazione dirigenziale del traffico n. 1971 del 17 novembre 2003,
di attuazione della delibera n. 320, che aveva esaminato concretamente
la situazione del quartiere ed aveva verificato la necessità di sosta a
tariffa oraria e la consistenza della sosta libera per 381 posti auto.
L’assunto cos’ complessivamente riportato, merita di essere condiviso.
In
primo luogo, non può condividersi il presupposto giuridico e fattuale
posto a principale fondamento della decisione, in quanto, nel caso, non
vi è stata alcuna violazione, da parte del Comune, delD.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (“Codice della strada”), secondo il quale, all’art. 7, ottavo comma, “Qualora
il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di
controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve
riservare un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.”
Il
predetto art. 7 del “Codice della strada”, nel disciplinare in generale
la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevede,
infatti, una specifica e significativa eccezione, prescrivendo che: “Tale obbligo non sussiste per le zone
definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico
limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni
particolari di traffico” .
Per questo appare
inconferente l’autorevole precedente giurisprudenziale ricordato,
riferito, però, alla realtà del tutto differente di un Comune
medio-piccolo dell’hinterland di Cagliari, le cui problematiche sono
differenti da quelle di un quartiere semicentrale di una città
metropolitana.
Il Comune di Roma aveva, dunque,
legittimamente applicato un’espressa disposizione, derogatoria
dell’obbligo del primo periodo; e, tra l’altro, l’aveva specificamente
richiamata in tutti i provvedimenti impugnati, i quali davano
puntualmente atto “..che tale individuazione consente, ai sensi del
citato art. 7 comma 8, il venir meno dell’obbligo di riservare su parte
delle aree soggette a tariffazione della sosta o su area limitrofa,
parcheggi senza custodia o dispositivi di controllo di durata della
sosta”.
La realizzazione di parcheggi a
pagamento nel quartiere Ostiense non era quindi in alcun modo sottoposta
alla condizione che venissero realizzati contemporaneamente parcheggi
gratuiti nelle immediate vicinanze.
Inoltre,
anche sotto il profilo fattuale, la sentenza del TAR non può essere
condivisa: nel caso di specie, rispetto ai nuovi 1032 parcheggi
tariffati (da cui sottrarre i 35 gratis per disabili), residuavano ben
381 posti auto – pari al 38,22% .- lasciati a sosta libera. In sostanza
anche volendo, per ipotesi, trascurare la ricordata deroga, la
percentuale di stalli a parcheggio gratuito era comunque oggettivamente
significativa.
Quanto poi ai profili procedimentali, il secondo periodo del nono comma dell’art. 7 cit. prevede che:”
… i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8”. La norma non impone a pena di
illegittimità né specifiche modalità procedimentali e neppure lo studio
di un “soggetto terzo ed imparziale”.
In linea
di principio, la relativa mancanza non poteva, pertanto, costituire un
elemento giuridicamente rilevante ai fini dell’annullamento dei
provvedimenti impugnati.
Ancora, pure
l’affermazione di una “inidoneità soggettiva” della predetta S.T.A.
s.p.a., la quale avrebbe difettato di terzietà e imparzialità per un
suo diretto interesse speculativo alla realizzazione dei parcheggi a
pagamento, non tiene conto del fatto che, in realtà, non si trattava di
una società privata interessata ad accrescere il suo business afini di lucro particolare. La S.T.A. s.p.a. era infatti una società in house
di Roma Capitale, che, all’epoca, si occupava di tutte le attività
connesse alla mobilità, ivi comprese la gestione della sosta tariffata
(poi passata ad ATAC), nell'ambito del territorio del Comune di Roma, al
quale erano destinati i proventi netti dell’attività, da destinare a
manutenzione stradale.
Deve, poi, negarsi che i provvedimenti siano viziati sotto il profilo motivazionale.
Secondo
l'insegnamento costante della giurisprudenza formatasi nell’ambito
della tradizionale tripartizione nell'art. 26 del T.u. C.d.S. 26 giugno
1924, n. 1054 (riconfermata dall'art. 2 della legge TAR 6 dicembre 1971,
n.1034), il difetto di motivazione costituisce, per sua natura, lo
strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Il difetto
di motivazione è, cioè, un elemento rilevante in quanto sintomaticamente
rivelatore di un eccesso di potere concernente il mancato rispetto dei
precetti della logica, della coerenza interna e della razionalità;
ovvero di un errore di valutazione dei presupposti del provvedimento; o
ancora di uno sviamento dell'atto dalla causa tipica e/o dall'interesse
pubblico.
In tale prospettiva, dunque, la
motivazione di un provvedimento può, e deve, essere sindacata dal
giudice della legittimità sul piano della sufficienza intrinseca, della
logica, dalla sostanziale congruità e razionalità, al fine di accertare
la possibile ricorrenza di un difetto strutturale o funzionale del
provvedimento (per falsità o erroneità dei presupposti, travisamento
della realtà di fatto ecc.), o di una sostanziale deviazione dagli
interessi pubblici (per sviamento di potere o violazione del principio
di imparzialità), o di una palese illogica, irrazionalità, iniquità,
ecc. .
In difetto di tale riscontro, la mera
enunciazione della carenza o dell’inidoneità della motivazione,
disgiunta da un’analisi approfondita della fattispecie, rischierebbe
infatti di risolversi in un inammissibile giudizio di merito su scelte
amministrative discrezionali.
Nel caso di specie,
si deve rilevare l’insufficienza della declaratoria del solo difetto di
motivazione, in assenza di una compiuta analisi e puntuale indicazione
degli elementi sintomatici di un vizio funzionale del provvedimento, si
ripete, per erroneità, sviamento di potere, ecc... Del resto e per
giunta, come esattamente ricordato dai ricorrenti, le motivazioni erano
puntualmente contenute nelle delibere n.320/2002 n. 104/2004 (facilmente
reperibili sul sito web del Comune di Roma), le quali, tra l’altro,
presupponevano legittimamente i dati contenuti nello studio
commissionato dal Dipartimento Traffico alla S.T.A. s.p.a. Si tratta
di ragioni che, in continuità con la precedente politica del traffico
dell’amministrazione, specificavano in particolare che:
-- “lo
strumento della tariffazione della sosta, come previsto anche nel
P.G.T.U. approvato con deliberazione C.C. n. 89/99, si è rivelato un
potente strumento di regolazione della circolazione e ha contribuito al
contenimento delle criticità delle condizioni ambientali
dell’inquinamento acustico ed atmosferico malgrado lo sviluppo sempre
marcato della motorizzazione privata”;
-- “..la
progressiva estensione degli interventi di tariffazione dal centro
verso le zone più periferiche incrementa l’utilizzo delle zone
immediatamente esterne alla zona tariffata quali parcheggi di scambio
producendo nelle zone medesime una riduzione delle disponibilità di
posti sosta per i residenti”;
-- “…il
fenomeno sopra riportato ha maggiore rilevanza nelle aree limitrofe al
sistema della viabilità radiale percorsa dai mezzi pubblici, spesso
caratterizzata anche da presenza di attività del terziario nonché nelle
zone limitrofe agli assi collettori del trasporto pubblico in grado di
servire almeno 5000 passeggeri l’ora (e pertanto costituiscono
attrattori della sosta e generano particolari condizioni di traffico)”;
--”..
la particolare rilevanza urbanistica deve essere estesa anche alle
zone la cui rete stradale ha una presenza di attività commerciali e del
terziario concentrate o che superino le 50 unità per Km. di viabilità,
nonché luoghi prossimi a strutture per manifestazioni di spettacolo,
sport, ecc. di valenza urbana e pertanto costituiscono attrattori della
sosta e generano particolari condizioni di traffico”.
In sostanza, non vi sono dubbi che i provvedimenti fossero comunque ampiamente motivati sia per relationen, che nel corpo stesso di delibere e determine.
Non
vi sono elementi per condividere la ritenuta sostanziale inidoneità
delle predette motivazioni e per negare la logicità e la razionalità
della qualificazione dell’area come di “particolare rilevanza urbanistica” e caratterizzata da “esigenze e condizioni particolari di traffico”.
L’area
dell’Ostiense, confinante con aree in cui si trovano resti di carattere
storico e monumentale (es. le mura Aureliane, la Piramide Cestia,
Cimitero acattolico), è stata, infatti, caratterizzata da un notevole
mutamento socioeconomico, sviluppatosi dopo il trasferimento del mercato
ortofrutticolo ed alimentare e l’istituzione della Terza Università.
Come è noto a qualunque abitante della Capitale, la zona, anche dopo e
per la creazione del Museo dell’ex Centrale Montemartini, ha visto la
nascita di un notevole numero di ristoranti, locali, discoteche, pub ed
altre attività commerciali e del terziario, attività che, anche in
relazione alla sua prossimità con il quartiere di “Testaccio”,
attraggono una notevole massa di veicoli provenienti da tutta la città
ed hanno quindi generato particolari condizioni di traffico per tutto il
giorno e, specie nei week-end e d’estate, per parte della notte.
A favore della ragionevolezza e della logicità dei provvedimenti si deve sottolineare che:
--
le c.d. strisce blu sono riconosciute in tutto il mondo (Londra,
Parigi, Berlino, Barcellona, Madrid, Amsterdam, Stoccolma, New York,
Berna) come uno degli strumenti essenziali per la limitazione della
circolazione, al fine di superare le enormi criticità ambientali
dell’inquinamento acustico ed atmosferico per i centri storici e le aree
immediatamente adiacenti;
-- i parcheggi gratuiti
finiscono spesso per essere sottratti del tutto all’uso generale in
quanto occupati in permanenza dal medesimo veicolo;
--
nel caso i posti auto a strisce blu erano comunque gratis per i
residenti, i disabili, gli utenti di moto e i ciclomotori; ed
analogamente lo erano le undici aree adibite al carico e scarico delle
merci (ex artt. 7 e seguenti del Codice della strada);
--
infine, a differenza di altri agglomerati della città, l’Ostiense
usufruisce di molte linee di superficie ed è interessato a linee di
metropolitana e ferroviarie.
In definitiva, la
motivazione dei provvedimenti di imposizione delle strisce blu non solo
sussiste, ma appare logicamente ragionevole e raccordata con i
presupposti di diritto e di fatto. Ciò è, indirettamente, dimostrato
dal rilievo dato dalla stampa alla raccolta di firme dei residenti e
degli stessi commercianti del quartiere, i quali, nei giorni
immediatamente successivi alla pubblicizzazione della sentenza
impugnata, chiedevano di riportare la sosta a tariffa, giustificando la
richiesta con la motivazione per cui, con il pagamento del tempo di
permanenza, è più facile per tutti trovare parcheggio, giacché,
diminuendo il tempo della sosta, non solo si realizza una maggiore
rotazione, ma molti utenti optano per il pubblico trasporto.
In conclusione il motivo deve essere integralmente accolto.
___4.§.
In relazione all’accoglimento della censura che precede, può poi
prescindersi dall’esame del terzo motivo con cui si lamentava la mancata
declaratoria della tardività dell’impugnativa della delibera
n.107/2004.
___ 5.§. Il gravame è dunque fondato e,
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere
respinto il ricorso di primo grado.
Le spese, in ragione della novità e particolarità delle questioni, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado;
___2. spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)