sabato 4 gennaio 2014

La competenza è del Sindaco ad emettere Ordinanza in materia di smaltimento dei rifiuti

N. 02540/2013 REG.SEN.
N. 00204/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2013, proposto dalla Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;
contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lullo, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria di questo Tar;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 482/12 con la quale è stato ordinato all'Agenzia del demanio dal Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente del Comune di Battipaglia la rimozione dei rifiuti versati da ignoti in area di proprietà demaniale ai sensi dell’art. 192 del dlgs 152/2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato al Comune di Battipaglia il 17 gennaio 2013 e depositato il successivo 1° febbraio 2013, l’Agenzia del Demanio impugna l’ordinanza, meglio descritta in epigrafe, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente del Comune di Battipaglia ordina alla ricorrente la rimozione dei rifiuti versati da ignoti in area di proprietà demaniale ai sensi dell’art. 192 del dlgs 152/2006.

Avverso il suddetto provvedimento l’Agenzia del Demanio articola tre motivi di gravame con i quali deduce l’incompetenza del Dirigente Comunale, la violazione dell’art. 192 del dlgs 152/2006, laddove esclude una responsabilità meramente oggettiva del proprietario dell’area, e l’eccesso di potere sotto vari profili (erroneità del presupposto, istruttoria carente, difetto di motivazione).

Con memoria depositata il 26 febbraio 2013 si è costituito il comune che resiste nel merito difendendo la legittimità dell’attività svolta.

Con ordinanza n. 122/2013 del 28 febbraio 2013 il Tribunale accoglie la richiesta misura cautelare ritenendo il ricorso assistito dal prescritto fumus ed evidenziando l’illegittimità dell’ordinanza “adottata senza il dovuto e preventivo accertamento della responsabilità e/o della corresponsabilità del proprietario del terreno, nei confronti del quale non è ipotizzabile una responsabilità oggettiva per violazione di un obbligo generico di vigilanza" (da ultimo, ex multis, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 19 novembre 2011, n. 1852; TAR Campania, Napoli, sez. V, 4 novembre 2011, n. 5114).

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, con riguardo all’assorbente profilo del difetto di competenza del Dirigente, Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente del Comune di Battipaglia.

Pur non trattandosi, nel caso di specie, dell’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente, la competenza sindacale è espressamente attribuita dal legislatore che, all’art. 192, comma 3, del d. l.vo 152/06, prevede che sia il Sindaco a disporre “con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Questo Tribunale, nonostante il diverso orientamento espresso in alcune pronunce, ritiene di aderire a quella che, forte della chiara ed espressa indicazione testuale della previsione applicata ed in applicazione del criterio di specialità che connota la normativa di cui al dlgs 152/2006, rispetto alla norma generale di cui all’art. 107 comma 5, d. lg. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al sindaco la competenza a disporre, con ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 del citato art. 192 del dlgs/2006 (v. Tar Salerno I 1644/2012, Consiglio Stato - Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061 T. A. R. Lombardia - Brescia - Sez. I, 9 giugno 2011, n. 867 T. A. R. Emilia Romagna - Bologna - Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 61).

Ciò premesso, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali registrati in questa materia e dei soggetti coinvolti, il Collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:


Luigi Antonio Esposito, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO