lunedì 27 gennaio 2014

Definizione agevolata delle cartelle: sanabili anche le multe stradali. Si paga entro il 28 febbraio

 [23-01-2014] Definizione agevolata delle cartelle: sanabili anche le multe stradali. Si paga entro il 28 febbraio

Secondo la legge di Stabilità 2014, entro il 28 febbraio si possono pagare cartelle e avvisi esecutivi senza interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per le somme affidate in riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.


Tutte le informazioni utili e le modalità di adesione

La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Dovrà quindi attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata. Agli sportelli di Equitalia è possibile chiedere il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo) e ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni utili.
Come funziona la definizione agevolata:
È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
  • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
  • Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
  • Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non è possibile usufruire delle agevolazioni per:
  • somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  • somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
  • tributi locali non riscossi da Equitalia;
  • richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali
Cosa non si paga:
  • gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  • il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.
Cosa si può pagare:
  • il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
  • l’aggio;
  • le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
Scadenza
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
Dove e come pagare:
  • in tutti gli sportelli di Equitalia;
  • negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.
Di seguito è disponibile l’elenco degli Enti e dei codici tributo per i quali si può effettuare il pagamento agevolato.