[23-01-2014] Definizione agevolata delle cartelle: sanabili anche le multe stradali. Si paga entro il 28 febbraio
Secondo la legge di Stabilità 2014,
entro il 28 febbraio si possono pagare cartelle e avvisi esecutivi senza
interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per le
somme affidate in riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come
l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le
entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione
al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece
escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte
dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps,
Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di
pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul
sito www.gruppoequitalia.it).
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di
rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.
Tutte le informazioni utili e le modalità di adesione
La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare le
cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è
prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31
ottobre 2013.
Per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Dovrà
quindi attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i
tributi che rientrano nella definizione agevolata. Agli sportelli di
Equitalia è possibile chiedere il dettaglio del proprio debito (estratto
di ruolo) e ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni utili.
Come funziona la definizione agevolata:
È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non è possibile usufruire delle agevolazioni per:
- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali
Cosa non si paga:
- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.
Cosa si può pagare:
- il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- l’aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
Scadenza
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato, in un’unica
soluzione, entro il 28 febbraio 2014. I contribuenti che pagano entro i
termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30
giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
Dove e come pagare:
- in tutti gli sportelli di Equitalia;
- negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di
rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per
le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.
Di seguito è disponibile l’elenco degli Enti e dei codici tributo per i quali si può effettuare il pagamento agevolato.
Codici tributo riconducibili a sentenze della Corte dei Conti che non sono definibili
http://www.gruppoequitalia.it
http://www.gruppoequitalia.it