venerdì 17 gennaio 2014

Attività di controllo e sanzioni previste nel rinnovo di validità della Patente



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Prot. n. 300/A/262/14/109/4
del 13/01/2014

OGGETTO: Nuove procedure di trasmissione telematica dei dati e documenti per il rinnovo di validità della patente, con emissione del duplicato della stessa in luogo del rilascio del tagliando di convalida. Attività di controllo.
 - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI
ROMA-SETTEBAGNI

 e, per conoscenza,
- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO - BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2013 -Serie Generale n. 289 -del Decreto del Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti, del 15 novembre 2013, recante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1,2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente" (All. n.1), ha sostanzialmente completato l'insieme delle misure attuative previste dall'art. 21 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dirette all'emissione del duplicato della patente di guida al momento del rinnovo di validità dell'abilitazione, in luogo del rilascio del tagliando di convalida, nonché alla trasmissione telematica, da parte dei medici a ciò abilitati, dei dati ed ogni altro documento necessari ad emettere tale duplicato. 
 Gli aspetti relativi all'ambito di applicazione del predetto Decreto, ai requisiti richiesti ai medici e alle strutture mediche per accedere alla procedura informatica, alle operazioni propedeutiche per verificare la rinnovabilità della patente, a quelle conseguenti nei casi di esiti positivo o negativo della verifica, nonché ad ogni altro adempimento operativo e tariffario necessari, sono stati chiariti nella circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 30855 del 17.12.2013, cui si rinvia (All. n. 2).
Con la presente circolare si forniscono, invece, direttive sugli aspetti legati all'attività di controllo.
1. Sintesi delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente
Dal 9 gennaio 2014 la conferma della validità della patente genera l'emissione di un duplicato del documento e non più l'invio di un tagliando di convalida da apporre sullo stesso.
A tal fine, l'interessato deve presentare istanza non prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità, recandosi presso uno dei medici a ciò abilitati (o presso la Commissione medica locale nei casi previsti) i quali, prima di effettuare la visita medica, dovranno verificare la rinnovabilità della patente inserendo i dati nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui hanno ottenuto le credenziali di accesso.
Se la verifica di rinnovabilità da esito positivo, il medico (o la Commissione medica locale) procede alla visita e, in caso di idoneità, lo comunica telematicamente al predetto sistema informatico (Trasmettendo l'Estratto dei contenuti della relazione medica, conforme all'allegato l del DM 15 novembre 2013), il quale genera la Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, conforme all'allegato 2 del DM 15 novembre 2013, che è stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se ricorre il caso, del presidente della Commissione medica locale.
Tale ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.
Il giorno lavorativo successivo all' acquisizione della conferma di validità, il sistema emetterà una nuova patente di guida, che sarà spedita all'indirizzo indicato dal titolare in sede di rinnovo. 
In alcuni casi la conferma di validità con modalità telematica non è possibile (Cfr. Art. 8 DM 15 novembre 2013). Tra questi, vi è anche il caso di discordanza tra i dati della patente e quelli presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per il quale il medico o la Commissione medica locale possono procedere, se richiesto dall'interessato, alla visita ed eventualmente redigere l'Estratto dei contenuti della relazione medica, che sarà esibito all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, al fine di ottenere il duplicato a titolo di conferma di validità. 
2. Attività di controllo e sanzioni
Le disposizioni in esame, come già detto, sono entrate in vigore il 9 gennaio 2014; tuttavia, fino al 7 febbraio 2014, sarà ancora possibile continuare ad operare con le attuali modalità e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procederà a spedire tagliandi di rinnovo autoadesivi. In altri termini, fino a tale ultima data coesisteranno il vecchio ed il nuovo sistema (Cfr. Art. 8 DM 15 novembre 201)
In sede di controllo potranno, pertanto, verificarsi le seguenti situazioni:
a) il conducente esibisce la patente di guida scaduta di validità e il certificato di rinnovo rilasciato dal medico monocratico o dalla Commissione medica locale secondo le procedure in vigore ancora fino al 7 febbraio 2014, certificato che continuerà ad essere utilizzabile fino a quando non perverrà all'interessato il tagliando autoadesivo di rinnovo;
b) il conducente, per il quale in sede di rinnovo erano state riscontrate delle ostatività nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, esibisce la ricevuta di presentazione della richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile, unitamente all'originale dell'Estratto dei contenuti della relazione medica, conforme all'allegato l del DM 15 novembre 2013, che saranno validi ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio dell'Estratto;
c) il conducente, per il rinnovo della cui patente è stata adottata la nuova procedura sopra delineata, esibisce la patente di guida scaduta di validità e la Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, di cui all'allegato 2 del DM 15 novembre 2013, valida ai fini della circolazione fino al ricevimento al domicilio del duplicato della patente, comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.
La circolazione con patente scaduta di validità, accompagnata dall'Estratto dei contenuti della relazione medica o dalla Ricevuta dell 'avvenuta coriferma di validità della patente di guida, scaduti anch'essi di validità perché rilasciati da più di 60 giorni, non è sanzionabile in quanto il rilascio dei predetti documenti attesta in ogni caso l'idoneità psicofisica del conducente e quindi il rinnovo della patente, sia pure in corso di perfezionamento.
Ugualmente, la circolazione con patente scaduta di validità, senza avere con sé l'Estratto dei contenuti della relazione medica o la Ricevuta dell 'avvenuta conferma di validità della patente di guida, avendo però sostenuto con esito positivo la visita medica per il rinnovo della patente (Ciò può essere accertato consultando l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida o in qualsiasi altro modo), non comporterà alcuna sanzione. 
 Qualora si accerti, invece, che il conducente è privo dell'Estratto dei contenuti della relazione medica o della Ricevuta dell' avvenuta conferma di validità della patente di guida perché non si è sottoposto alla visita medica per la conferma di validità della patente, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 126, comma II, del C.d.S., con la conseguente applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.
Nella particolare ipotesi che il conducente esibisca l'originale dell'Estratto dei contenuti della relazione medica, conforme all'allegato 1 del DM 15 novembre 2013, ma non la richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile (Tale ipotesi può verificarsi nel caso di discordanza tra i dati della patente e quelli presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per cui il medico o la Commissione medica locale hanno comunque rilasciato l'Estratto dei contenuti della relazione medica, da esibire all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, per richiedere il duplicato della patente di guida, a titolo di conferma di validità, e l'interessato non vi si è recato ), sarà contestata la violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l'invito, ai sensi del successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o la richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile ovvero a fornire informazioni in merito.
* * *
Le Prefetture -Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
----------------------------------------------- 

Mario Serio
Riproduzione Riservata

N.B. La presente pubblicazione è un’elaborazione personale che non ha carattere di ufficialità.  Si esclude la responsabilità per eventuali errori di trascrizione, inesattezze od omissioni.

SCARICA QUI (846 KB)