Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI
STATO
Prot. n. 300/A/262/14/109/4
del 13/01/2014
OGGETTO: Nuove procedure di trasmissione telematica dei dati e documenti per il rinnovo di validità della patente, con emissione del duplicato della stessa in luogo del rilascio del tagliando di convalida. Attività di controllo.
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA
- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI
ROMA-SETTEBAGNI
e, per
conoscenza,
- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO - BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2013 -Serie
Generale n. 289 -del Decreto
del Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti, del 15 novembre 2013, recante "Disposizioni
procedurali attuative degli articoli 1,2 e 3 del decreto 9 agosto
2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità
della patente" (All. n.1), ha sostanzialmente completato l'insieme
delle misure attuative previste dall'art. 21 della legge 29 luglio 2010, n.
120, dirette all'emissione del duplicato della patente di guida al momento del
rinnovo di validità dell'abilitazione, in luogo del rilascio del tagliando di
convalida, nonché alla trasmissione telematica, da parte dei medici a ciò
abilitati, dei dati ed ogni altro documento necessari ad emettere tale
duplicato.
Gli aspetti
relativi all'ambito di applicazione del predetto Decreto, ai requisiti
richiesti ai medici e alle strutture mediche per accedere alla procedura
informatica, alle operazioni propedeutiche per verificare la rinnovabilità
della patente, a quelle conseguenti nei casi di esiti positivo o negativo della
verifica, nonché ad ogni altro adempimento operativo e tariffario necessari,
sono stati chiariti nella circolare della Direzione Generale per la
Motorizzazione n. 30855 del 17.12.2013, cui si rinvia (All. n. 2).
Con la presente
circolare si forniscono, invece, direttive sugli aspetti legati all'attività
di controllo.
1. Sintesi delle nuove
procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente
Dal 9 gennaio 2014 la
conferma della validità della patente genera l'emissione di un duplicato del
documento e non più l'invio di un tagliando di convalida da apporre sullo
stesso.
A tal fine,
l'interessato deve presentare istanza non prima di quattro mesi dalla data di
scadenza della validità, recandosi presso uno dei medici a ciò abilitati (o
presso la Commissione medica locale nei casi previsti) i quali, prima di
effettuare la visita medica, dovranno verificare la rinnovabilità della patente
inserendo i dati nel sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, di cui hanno ottenuto le credenziali di accesso.
Se la verifica di
rinnovabilità da esito positivo, il medico (o la Commissione medica locale)
procede alla visita e, in caso di idoneità, lo comunica telematicamente al
predetto sistema informatico (Trasmettendo l'Estratto dei contenuti della relazione medica, conforme
all'allegato l del DM 15 novembre 2013), il quale genera la Ricevuta
dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, conforme
all'allegato 2 del DM 15 novembre 2013, che è stampata e consegnata
immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico
che ha effettuato la visita o, se ricorre il caso, del presidente della
Commissione medica locale.
Tale ricevuta è valida
per la circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida,
comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.
Il giorno lavorativo
successivo all' acquisizione della conferma di validità, il sistema emetterà
una nuova patente di guida, che sarà spedita all'indirizzo indicato dal
titolare in sede di rinnovo.
In alcuni casi la
conferma di validità con modalità telematica non è possibile (Cfr. Art. 8 DM 15 novembre 2013). Tra
questi, vi è anche il caso di discordanza tra i dati della patente e quelli
presenti nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per il quale il
medico o la Commissione medica locale possono procedere, se richiesto
dall'interessato, alla visita ed eventualmente redigere l'Estratto dei
contenuti della relazione medica, che sarà esibito all'Ufficio della
motorizzazione civile territorialmente competente, al fine di ottenere il
duplicato a titolo di conferma di validità.
2. Attività di controllo
e sanzioni
Le disposizioni in
esame, come già detto, sono entrate in vigore il 9 gennaio 2014; tuttavia, fino
al 7 febbraio 2014, sarà ancora possibile continuare ad operare con le attuali
modalità e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procederà a spedire
tagliandi di rinnovo autoadesivi. In altri termini, fino a tale ultima data
coesisteranno il vecchio ed il nuovo sistema (Cfr. Art. 8 DM 15 novembre
201)
In sede di controllo
potranno, pertanto, verificarsi le seguenti situazioni:
a) il conducente
esibisce la patente di guida scaduta di validità e il certificato di rinnovo
rilasciato dal medico monocratico o dalla Commissione medica locale secondo le
procedure in vigore ancora fino al 7 febbraio 2014, certificato che continuerà
ad essere utilizzabile fino a quando non perverrà all'interessato il tagliando
autoadesivo di rinnovo;
b) il conducente, per il
quale in sede di rinnovo erano state riscontrate delle ostatività nell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, esibisce la ricevuta di presentazione
della richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione
civile, unitamente all'originale dell'Estratto dei contenuti della relazione
medica, conforme all'allegato l del DM 15 novembre 2013, che saranno
validi ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della
patente di guida, rinnovata nella validità, comunque non oltre sessanta giorni
dalla data di rilascio dell'Estratto;
c) il conducente, per il
rinnovo della cui patente è stata adottata la nuova procedura sopra delineata,
esibisce la patente di guida scaduta di validità e la Ricevuta dell'avvenuta
conferma di validità della patente di guida, di cui all'allegato 2 del DM
15 novembre 2013, valida ai fini della circolazione fino al ricevimento al domicilio
del duplicato della patente, comunque non oltre 60 giorni dalla data di
rilascio.
La circolazione con
patente scaduta di validità, accompagnata dall'Estratto dei contenuti della
relazione medica o dalla Ricevuta dell 'avvenuta coriferma di validità
della patente di guida, scaduti anch'essi di validità perché rilasciati da
più di 60 giorni, non è sanzionabile in quanto il rilascio dei predetti
documenti attesta in ogni caso l'idoneità psicofisica del conducente e quindi
il rinnovo della patente, sia pure in corso di perfezionamento.
Ugualmente, la
circolazione con patente scaduta di validità, senza avere con sé l'Estratto
dei contenuti della relazione medica o la Ricevuta dell 'avvenuta
conferma di validità della patente di guida, avendo però sostenuto con
esito positivo la visita medica per il rinnovo della patente (Ciò può essere
accertato consultando l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida o in
qualsiasi altro modo), non comporterà alcuna sanzione.
Qualora si
accerti, invece, che il conducente è privo dell'Estratto dei contenuti della
relazione medica o della Ricevuta dell' avvenuta conferma di validità
della patente di guida perché non si è sottoposto alla visita medica per la
conferma di validità della patente, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 126,
comma II, del C.d.S., con la conseguente applicazione della sanzione accessoria
del ritiro della patente.
Nella particolare ipotesi che il
conducente esibisca l'originale dell'Estratto dei contenuti della relazione
medica, conforme all'allegato 1 del DM 15 novembre 2013, ma non la
richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile (Tale ipotesi può
verificarsi nel caso di discordanza tra i dati della patente e quelli presenti
nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per cui il medico o la Commissione
medica locale hanno comunque rilasciato l'Estratto dei contenuti della
relazione medica, da esibire all'Ufficio della motorizzazione civile
territorialmente competente, per richiedere il duplicato della patente di guida, a titolo
di conferma di validità, e l'interessato non vi si è recato ), sarà contestata la
violazione dell'art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S., con l'invito, ai sensi del
successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o
la richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile ovvero
a fornire informazioni in merito.
* * *
Le Prefetture -Uffici
Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della
presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
----------------------------------------------- Mario Serio
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N.B. La presente pubblicazione è un’elaborazione personale che non ha carattere di ufficialità. Si esclude la responsabilità per eventuali errori di trascrizione, inesattezze od omissioni.
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