martedì 21 gennaio 2014

Art. 126-bis del Codice della Strada. Accertamento contemporaneo di più violazione e decurtazione punti.Parere Ministero Interno.


MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Prot. 300/A/341/141109/55
Roma, 15 gennaio 2014

Ai Compartimenti
della Polizia Stradale
LORO SEDI
Al Centro N azionale
Accertamento Infrazioni
Roma - Settebagni
Al Centro Addestramento
della Polizia di Stato
CESENA
OGGETTO: Art. 126-bis del Codice della Strada. Accertamento contemporaneo di più violazione e decurtazione punti.

E' stato chiesto a questa Direzione di esprimere un parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni del comma 1 bis dell'art. 126 bis C.d.S secondo cui, qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati al massimo 15 punti complessivi, a meno che fra le violazioni accertate sia prevista l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida; in particolare, è stato chiesto di conoscere se il predetto limite può essere superato anche in caso di violazioni che prevedono la sospensione della patente solo in caso di recidiva, a prescindere dal verificarsi dei presupposti che consentono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
In proposito si rappresenta che la questione, per evidente analogia di contenuto e di motivazioni, può trovare soluzione facendo riferimento alla medesima chiave ermeneutica utilizzata per le disposizioni del comma 2 dell' art. 202 C.d.S in materia di esclusione del beneficio del pagamento scontato del 30 %. E' evidente, infatti, che l'esclusione del cumulo materiale dei punti in caso contemporaneo accertamento di più violazioni che prevedono decurtazione di punti, sia riferibile unicamente ai casi in cui la sospensione della patente possa essere disposta effettivamente a seguito dell'accertamento della violazione.

Si tratta, perciò, dei casi di sospensione immediata della patente e non già di quelle ipotesi in cui la misura consegue alla seconda violazione. In queste ipotesi, il cumulo materiale dei punti può essere disposto solo qualora sia noto all'operatore di polizia che ha accertato la violazione che esistono i presupposti che giustificano l'applicazione della sanzione accessoria, cioè che sia stata commessa, nel biennio precedente, analoga violazione, già definita. Il limite di 15 punti, infatti, può essere superato solo in occasione della seconda violazione dalla quale consegue la sospensione immediata della patente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
BISOGNO
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Articolo 126 bis.
Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata  a carico del conducente quale responsabile della  violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’ articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia  che procede. Il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 284,00 a 1.133,00. (pagamento entro 5 gg. € 198,80)  La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
          4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente  B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti.
         6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
         6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.